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Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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08.02.2019 - lavoro

INL – MAGGIORAZIONI SANZIONI IN MATERIA DI LAVORO – CHIARIMENTI – CIRCOLARE 14 GENNAIO 2019, N. 2- AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DELLE MAGGIORAZIONI – RISOLUZIONE 7E/2019

Con circolare n. 2/2019 del 14 gennaio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alle maggiorazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 su alcune sanzioni in materia di lavoro.

In particolare, l’art. 1, comma 445 della suddetta Legge prevede l’inasprimento delle sanzioni nelle seguenti misure:

  • 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per le violazioni in materia di lavoro irregolare (c.d. maxisanzione per lavoro in nero), di durata media dell’orario di lavoro, di riposi settimanali, ferie, riposo giornaliero, nonché in materia di condotte interpositorie;
  • 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

l’Ispettorato precisa inoltre che ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La circolare specifica inoltre che le suddette maggiorazioni sono raddoppiate nel caso in cui, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Le maggiorazioni di cui trattasi trovano applicazione in relazione alle condotte che si realizzano a decorrere dal 2019.
Con successiva risoluzione 7E/19 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver istituito il nuovo codice tributo “VAET” per il versamento, mediante modello F23 delle suddette maggiorazioni. Pertanto, in sede di compilazione del modello di versamento F23:

– nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;

– nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

– nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.

Ispettorato Nazionale del Lavoro – circolare n. 2/2019 del 14/01/2019

Oggetto: art. 1, comma 445 lett. d) e f), L. n. 145/2018 – maggiorazioni sanzioni.
Insieme a misure di rilascio di facoltà assunzionali e di riassetto ordinamentale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la L. n. 145/2018 (legge di bilancio), al comma 445 dell’art. 1, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.
In particolare, la lett. d) del predetto comma stabilisce l’aumento del:

  1. 20% degli importi previsti da:

– art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), che disciplina la c.d. maxisanzione per lavoro nero;

– art. 18 del D.L. n. 276/2003, che punisce sostanzialmente le condotte interpositorie;

– art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale;

– dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono le violazioni degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;
10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le anzidette maggiorazioni:

– sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;

– in forza del noto principio del tempus regit actum, trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori);

– nel limite di 15 milioni di euro annui (vd. lett. g) del medesimo comma 445) “….sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” fatte salve le somme che l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 destina all’apposito capitolo regionale per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL..

L’anzidetta destinazione delle maggiorazioni di cui trattasi prescinde dall’organo di vigilanza che abbia irrogato la sanzione.
Per semplificare gli adempimenti, questa Agenzia ha già avviato le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo.
Le previgenti disposizioni dell’art. 14 del D.L. n. 145/2013 (conv. in L. n. 9/2014) e successive modifiche, che già avevano previsto:

– il raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003, fatta eccezione “delle sanzioni previste per la violazione dell’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”;

– il versamento del 30% dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002), delle somme aggiuntive di cui all’art. 14, comma 4, lett. c), e comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 nonché i maggiori introiti derivanti dal raddoppio degli importi sanzionatori previsti dai commi 3 e 4 del citato art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel limite di 10 milioni di euro (ora ampliato a 13 milioni di euro – vd. lett. a) del comma 445 della legge di bilancio) “a misure (…) finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare si pongono in sistema con quelle di nuova introduzione qui in esame nel senso che:

– gli importi sanzionatori indicati dalla legge di bilancio sono da intendersi sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019. A titolo esemplificativo, pertanto, l’importo sanzionatorio “base” previsto in relazione alla occupazione di un lavoratore in “nero” – vale a dire la sanzione amministrativa “da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro” – è pari ad una somma da euro 1.800 a euro 10.800;

– le maggiorazioni indicate dalla legge di bilancio (nel menzionato limite complessivo di 15 milioni di euro annui) saranno destinate al finanziamento del Fondo risorse decentrate di questo Ispettorato. Tornando all’esempio su indicato, pertanto, a fronte di un adempimento della diffida alla regolarizzazione di un lavoratore in “nero”, 300 euro – del complessivo importo sanzionatorio di 1.800 euro – andranno versati con uno specifico codice tributo di prossima istituzione (restando al momento ferma l’utilizzazione dei codici tributo in uso);

– resta ferma la destinazione alle finalità indicate nel D.L. n. 145/2013 di un ulteriore 30% degli importi sanzionatori rimodulati dalla legge di bilancio. Facendo sempre riferimento alla fattispecie assunta ad esempio, l’ulteriore somma in questione è dunque pari a 540 euro. Come detto, si fa riserva di indicare il nuovo codice tributo corrispondente alle maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio e di apportare ogni necessaria modifica agli applicativi informatici in uso.

Agenzia Entrate – Risoluzione n.7/E

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

L’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone la maggiorazione di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
In particolare, l’articolo 1, comma 445 lett. d), della succitata legge, stabilisce che “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’ articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’ articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’ articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

La successiva lettera e) del medesimo comma 445 del citato articolo 1, prevede che “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F23, della maggiorazione delle sopradescritte sanzioni, come richiesto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 0000460 del 17 gennaio 2019, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

– nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;

– nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

– nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”. Infine, come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le somme versate con il codice tributo “VAET” dovranno affluire all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo 27, capitolo 2573, articolo 16.

 

 

 


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