Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
08.02.2019 - lavoro

INPS – GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – CIRCOLARE 6 FEBBRAIO 2019, N. 19

L’INPS, con circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, ha comunicato le aliquote, nonché il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Aliquote contributive 2019
Le aliquote dovute per l’anno 2018 sono complessivamente fissate, avuto riguardo alla tipologia cui appartiene l’iscritto alla Gestione separata, secondo le aliquote riportate dalla circolare in apposite tabelle, alla cui lettura si rinvia per la chiarezza espositiva delle stesse.
Con l’occasione, si precisa che l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% è dovuta al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli iscritti alla Gestione separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
La seconda aliquota aggiuntiva, pari allo 0,51%, deriva dall’estensione a favore di alcune tipologie di iscritti alla Gestione separata delle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, previste, a decorrere dal 1 luglio 2017, dalla Legge n. 81 del 2017. Per quanto di interesse delle imprese edili, l’incremento contributivo riguarda i titolari di uffici di amministrazione, nonché i sindaci e i revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA.

Valore annuo massimale
La circolare in commento fissa, inoltre, in 102.543,00 il massimale di reddito entro il quale applicare le aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione Separata.

Ripartizione dell’onere contributivo
L’INPS conferma che l’onere contributivo è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L’Istituto, inoltre, precisa che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite il modello F24.
Per quanto concerne i professionisti l’onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, sempre tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Principio di cassa allargato
Nella circolare viene, infine, nuovamente specificato che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente.

INPS – Circolare 6 febbraio 2019, n. 19

OGGETTO: Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2019
SOMMARIO: Con la presente circolare l’Istituto comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

INDICE
1. Aliquote contributive e di computo
1.1 Collaboratori e figure assimilate
1.2 Professionisti
1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
1.4 Tabelle
2. Ripartizione dell’onere contributivo
2.1 Aziende committenti
2.2 Liberi professionisti
3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019
4. Massimale e Minimale
5. Aliquote contributive e di computo
1.1 Collaboratori e figure assimilate
L’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aliquota contributiva e di computo è dall’anno 2018 pari al 33%. Sono in vigore inoltre le seguenti aliquote pari a:

– 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);
– 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
– 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrata nella circolare n. 122/2017.

1.2 Professionisti
L’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232[3], ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%.
Non è stato modificato quanto previsto in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. messaggio n. 27090/2007).

1.3 Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; conseguentemente, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

1.4 Tabelle
Tutto quanto sopra premesso, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2019 sono complessivamente fissate come segue:

Collaboratori e figure assimilate Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 34,23% (33,00 + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

 

Liberi professionisti Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata, si rinvia alla circolare n. 7/2007.

2. Ripartizione dell’onere contributivo

2.1 Aziende committenti
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).
Si ricorda che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e il modello “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche. Per le Amministrazioni pubbliche – quali ad esempio le amministrazioni centrali dello Stato che continuano a versare tramite mandato di tesoreria – si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 23/2013 e nel messaggio n. 8460/2013.

2.2 Liberi professionisti
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

3. Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019
L’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2018 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la Dis-Coll; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota Dis-Coll).
Per le modalità e i termini di versamento dei contributi dovuti in relazione ai compensi erogati entro il 12 gennaio 2019 si rinvia a quanto già precisato nella circolare n. 10/2002.

4. Massimale e Minimale

Massimale
Per l’anno 2019 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95 è pari a euro 102.543,00. Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Minimale – Accredito contributivo
Per l’anno 2019 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è pari a euro 15.878,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

– euro 4.083,82 (di cui euro 3.969,5 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72%;
– euro 5.354,06 (di cui euro 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– euro 5.435,04 (di cui euro 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo Aliquota Contributo minimo annuo
euro 15.878,00 24% euro 3.810,72
euro 15.878,00 25,72% euro 4.083,82 (IVS euro 3.969,5)
euro 15.878,00 33,72% euro 5.354,06 (IVS euro 5.239,74)
euro 15.878,00 34,23% euro 5.435,04 (IVS euro 5.239,74)

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941