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Servizio Sindacale - referente: dott. Francesco Zanelli
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01.02.2019 - lavoro

INPS – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2019 – CIRCOLARE 25 GENNAIO 2019 N. 5 – CIRCOLARE 25 GENNAIO 2019, N. 6

Con circolari n. 5 e n. 6 del 25 gennaio 2019, l’INPS ha comunicato i nuovi importi dei valori utili per il calcolo delle contribuzioni dovute per l’anno 2019 nonché le misure massime dei trattamenti di integrazione salariale a valere per il medesimo anno.
Di seguito si riepilogano le circolari in commento per la parte di interesse delle imprese del settore edile.

1) Trattamenti di integrazione salariale
L’INPS preliminarmente ricorda che, a seguito dell’introduzione del D. Lgs. n. 148/2015, recante la riforma degli ammortizzatori sociali, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
In applicazione del principio appena richiamato, l’INPS ha provveduto ad elaborare gli importi massimi mensili, in vigore dal 1° gennaio 2019, dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5, del citato Decreto legislativo e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2019 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati:


RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.148,74

(comprensive delle mensilità aggiuntive)

Importo mensile lordo Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 993,21 euro 935,21
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.191,85 Euro 1.122,25

 

RETRIBUZIONI SUPERIORI AD EURO 2.125,36
(comprensive delle mensilità aggiuntive)
Importo mensile lordo Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.193,75 euro 1.124,04
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici Importo mensile al netto della contribuzione 5,84%
euro 1.432,50 euro 1.348,84

 

2) Contributo Inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento)
Come si ricorderà, la Legge Fornero ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’Inps una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della medesima NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Di conseguenza, avendo l’Istituto comunicato che il suddetto massimale mensile è pari, per il 2019, ad euro 1.221,44, la contribuzione da versare per le interruzioni in parola è pari ad € 500,79 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, con un massimo, quindi, di € 1.502,37.
Con l’occasione, ricordiamo che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restano, peraltro, escluse le seguenti ipotesi di cessazione del rapporto:

  • Interruzioni di rapporti a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
  • dimissioni volontarie (con la sola eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
  • risoluzioni consensuali (ad eccezione di quelle intervenute durante la procedura conciliativa obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
  • decesso del lavoratore;
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL.

La previsione normativa è stata parzialmente modificata dalla Legge di Bilancio 2018; in particolare, l’art. 1 co. 137 di tale legge ha disposto che, per i soli datori di lavoro tenuti al versamento dell’aliquota dello 0,90% per il finanziamento della Cigs, l’aliquota percentuale pari al 41 per cento è innalzata, dal 1° gennaio 2018, all’82 per cento, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91.
Dall’incremento della suddetta percentuale, per esplicita disposizione normativa, sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, anche se le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano intervenute successivamente al 1° gennaio 2018.
In virtù di quanto sopra, tenuto conto che, per l’anno 2019, il massimale mensile NASpI è di € 1.221,44 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare, nei soli casi di licenziamento nell’ambito di una procedura di mobilità avviata dopo il 20 ottobre 2017, è pari a € 1.001,58 (€ 1.221,44 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 3.004,74 (1.001,58 x 3).
I suddetti importi, come previsto dall’art. 2 co. 35 della L. n. 92/12 dovranno essere moltiplicati per tre volte nei casi in cui il licenziamento collettivo non abbia formato oggetto di accordo sindacale.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti applicativi, l’Istituto ha diramato il messaggio n. 594/2018, con il quale l’INPS ha reso noti, per la corretta compilazione della dichiarazione contributiva Uniemens, le istruzioni operative ed i relativi “codici causale”, utilizzabili in maniera distinta a seconda della tipologia di licenziamento.

3) Minimale contributivo
I limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l’anno in corso sono così determinati:

  • – Dirigenti: euro 134,81;
  • – Impiegati e Operai: euro 48,74.

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,31.

4) Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici
L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1%, posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L’Inps, nella già citata circolare n. 6/2019, ha comunicato che tale limite è fissato, per l’anno corrente, in euro 47.143,00. Pertanto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite che, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.929,00.
Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’Istituto ricorda, da ultimo, che l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un “di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

5) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari per l’anno 2019 ad euro 102.543,00, come comunicato dall’Istituto con la più volte citata circolare n. 6/2018.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

6) Indennità di maternità obbligatoria – importo a carico dello Stato
L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003).
Per l’anno 2019, l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 2.132,39, come comunicato dalla circolare INPS n. 6/2019, più volte menzionata.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

 

 


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