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07.06.2019 - urbanistica

LA DISTANZA MINIMA DI 10 METRI VALE ANCHE PER PARETI NON FINESTRATE

Corte di Cassazione, sentenza 15178-19

La distanza minima di 10 metri vale anche se una soltanto delle pareti è finestrata, ed è indifferente se sia la nuova o quella preesistente; la distanza va rispettata anche nei tratti non finestrati. Quanto affermato nella sentenza, parte da un contenzioso sorto su un intervento di recupero di sottotetti realizzato nel comune di Cernusco sul Naviglio. Nel corso dell’intervento di “recupero” è stato di fatto realizzato un nuovo piano sul fabbricato preesistente con «ampie pareti finestrate». L’intervento è stato contestato dai vicini, in quanto le pareti finestrate risultavano di distanza inferiore a quella indicata sia nelle norme tecniche attuative comunali, sia nell’articolo 873 del Codice civile. Da qui la richiesta di effettuare nuovi lavori per ripristinare la situazione precedente, oltre a un risarcimento.
Tra le altre cose i giudici non concordano sulla tesi sostenuta dalla Corte distrettuale secondo cui le distanze minime non varrebbero per le nuove pareti finestrate nella parte in cui non siano antistanti (quindi non si sovrappongano) alla parete del vicino, così come indicato nel DM 1444/68. I giudici della Cassazione obiettano «la sentenza impugnata si è posta in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui la norma dell’articolo 9 del Dm 1444, in materia di distanze fra fabbricati va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell’edificio preesistente, essendo sufficiente, per l’applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta. Di conseguenza il rispetto della distanza minima imposto dalle richiamate prescrizioni è obbligatorio anche per i tratti di parte che siano in parte priva di finestre».

 

 


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