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22.01.2019 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CIGS – IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURA FALLIMENTARE O AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – ACCANTONAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PAGAMENTO DEL “CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO” – ESONERO – CIRCOLARE 11 DICEMBRE 2018, N. 19

Il Ministero del Lavoro, con circolare 11 dicembre 2018, n. 19, ha fornito le indicazioni applicative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto legge n. 109/2018, concernenti l’esonero, per le imprese in procedura fallimentare o sottoposte ad amministrazione straordinaria e destinatarie, negli anni 2019 e 2020, del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 44 del decreto in esame (v. notiziario n. 11/2018, pagg. 646 e seg.), dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.

Ministero del Lavoro – Circolare 11 dicembre 2018, n. 19

Oggetto: Articolo 43 bis del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito in legge, con modifiche, dalla legge n. 130 del 16 novembre 2018.

  1. Premessa

Il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” c.d. Decreto Genova, ha introdotto, con l’articolo 44, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge e per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sino a 12 mesi, in favore di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non siano ancora concluse le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori o la stiano cessando, ricorrendo tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa.
Al riguardo, circa i presupposti, le condizioni e le modalità per la concessione del trattamento, rimangono ferme tutte le indicazioni operative di cui alla circolare n. 15 del 4 ottobre 2018.
Con l’articolo 43 bis del decreto legge in esame, così come introdotto dalla legge di conversione n. 130 del 16 novembre 2018 (pubblicata GU n.269 del 19-11-2018- Suppl. Ordinario n. 55, entrata in vigore il 20 novembre 2018 cfr. articolo 1 comma 2 della legge di conversione), è stata prevista la possibilità – per le Società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’articolo 44 innanzi citato – di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.
Con riferimento agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione innanzi illustrata, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2019.
Si ricorda quanto già segnalato in precedenti circolari, per cui, in generale, le imprese sottoposte a procedura concorsuale sono escluse dal versamento del contributo addizionale CIGS di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Acquisito il parere prot. 9770 del 10 dicembre 2018 dell’Ufficio Legislativo e sentito, per la parte di competenza, l’Inps – Direzione Centrale Entrate, si rappresenta quanto segue in merito alle nuove disposizioni introdotte dal testo legislativo in disamina, con particolare riferimento alla normativa di cui all’articolo 43 bis sopra citato.

  1. Trattamento di fine rapporto

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 può essere riconosciuto, come detto nella circolare n. 15 del 2018, anche in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in procedura concorsuale.
La norma di cui all’articolo 43 bis stabilisce che le società esclusivamente in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, negli anni 2019 e 2020, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro autorizzata ai sensi del predetto articolo 44.
Come noto, secondo i principi generali espressi dal decreto legislativo n. 148 del 2015, con l’abrogazione della legge n. 464 dell’8 agosto 1972, ad opera dell’articolo 46, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di CIG sono a carico del datore di lavoro, mentre quelle relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per stipula di contratto di solidarietà sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
Fermo restando quanto sopra a livello generale, come detto, la norma in esame stabilisce che le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018, sono esonerate, per le mensilità di CIGS negli anni 2019-2020, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro.

  1. Contributo di licenziamento

La medesima disposizione di cui all’articolo 43 bis prevede l’ulteriore beneficio per cui le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge 28 settembre 2018, sono esonerate anche dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31 della legge n. 92 del 2012 e successive modificazioni e integrazioni.
Come è noto, per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, il medesimo datore di lavoro è tenuto a versare il contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012, come modificato dall’art. 1, comma 137, della legge n. 205/2017, che è pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Come già chiarito con circolare Inps n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a dodici mesi, ovvero a 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento, pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è moltiplicato per tre volte. Nell’ambito dell’accordo governativo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’accesso alla CIGS di cui all’art. 44 del d.l. n. 109/2018, le parti sanciscono l’impegno a regolare attraverso apposito accordo sindacale l’eventuale procedura di licenziamento collettivo anche con riferimento alla dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  1. Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR e del contributo previsto dall’art.2, comma 31, della legge n. 92/2012 di cui all’art. 43-bis del d.l. n. 109/2018 – Indicazioni operative

Ai fini della attuazione delle misure di esonero previste dall’art. 43-bis del decreto legge n. 109/2018, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
In sede di accordo per l’accesso all’intervento della CIGS ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge n. 109/2018, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà quantificato – sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende – il costo complessivo delle predette misure di esonero e sarà, conseguentemente, accertata la sussistenza delle relative risorse finanziarie, nei limiti dello stanziamento previsto dal comma 2 dell’art. 43-bis per l’anno di scadenza dell’autorizzazione CIGS.
Successivamente, in sede di presentazione dell’istanza di CIGS di cui all’art. 44 del medesimo decreto-legge, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e formazione, i rappresentanti legali delle aziende richiederanno l’ammissione alle citate misure di esonero.
Ai fini di quanto sopra indicato (accordo e istanza di CIGS), le aziende forniranno la stima delle misure di esonero alle quali richiedono l’ammissione, con specifico riguardo a:
a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 44, del decreto legge n. 109/2018, distinta in relazione ad ogni anno civile interessato dalla CIGS;
b) la misura complessiva del contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 come modificato dall’art. 1, co. 137, legge n. 205/2017 (cd. ticket di licenziamento), da calcolare con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento di integrazione salariale straordinario autorizzato ai sensi del citato decreto legge.

L’ammissione alle suddette misure di esonero sarà riportata nell’ambito del decreto di autorizzazione al trattamento di CIGS adottato ai sensi dell’art. 44 del d.l. 109/2018, con evidenza separata dei relativi oneri per accantonamento del TFR e del ticket di licenziamento.
Ferma restando l’ammissione ai benefici in esame mediante il decreto ministeriale di autorizzazione della CIGS, nel momento in cui si perfezionano tutti i requisiti per accedere effettivamente all’esonero delle quote di TFR e del contributo di licenziamento, dovrà essere emessa apposita autorizzazione da parte dell’Inps da richiedere, secondo le modalità che saranno indicate in apposito messaggio dall’Istituto medesimo.
Infatti, con specifico riferimento alle quote di TFR collegate al trattamento CIGS fruito nell’anno 2019, l’esonero potrà essere autorizzato dall’Inps nell’anno 2020, mentre per le quote di TFR relative all’anno 2020, l’esonero potrà essere autorizzato dall’Inps nell’anno 2021, posto che l’autorizzazione di cui all’art. 43-bis prevede che l’esonero possa essere autorizzato nel limite di spesa individuato nella norma stessa per ciascuno degli anni 2020-2021. Resta fermo, in ogni caso, il criterio cronologico di presentazione dell’istanza di CIGS, la cui data è indicata nel decreto ministeriale di autorizzazione del trattamento di CIGS.
Di seguito, allo scopo di uniformare i criteri di stima dei citati oneri, si richiamano gli elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di CIGS autorizzata ai sensi del predetto articolo 44 e dell’importo del contributo dovuto ai sensi dell’art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012.

4.1. TFR. Base imponibile

La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del TFR è quella determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile. Non trovano quindi applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
La disciplina di cui all’art. 2120 del codice civile si applica sia nei casi di accantonamento delle quote presso il datore di lavoro, sia nelle ipotesi in cui sussista obbligo di versamento delle suddette quote a Fondo di tesoreria di cui alla legge n. 296/2007 o ai Fondi di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005.
Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua da prendere a riferimento comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In base alla consolidata giurisprudenza, la retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto comprende tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione, che quindi hanno titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro.
Si precisa che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti. Pertanto l’esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’articolo 2110 del codice civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni, deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro.
L’art. 2120 del codice civile trova applicazione anche ai fini della determinazione delle modalità di calcolo della quota di retribuzione da accantonare per ciascun anno che, pertanto, si calcola dividendo l’importo della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

4.2. Calcolo della quota mensile di TFR.

Ai fini della determinazione della quota mensile di TFR maturata in relazione al periodo di CIGS, si precisa che, per ciascun lavoratore interessato, si deve prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri ex 2120 c.c. sopra richiamati), riferita al periodo di paga interessato; tale importo deve essere moltiplicato per l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e dallo stesso, deve essere detratto, nei casi previsti dalla legge, il contributo dello 0,50% di cui all’art. 3, ultimo comma, della Legge 297/1982.
Ne consegue che, in linea generale, l’aliquota di calcolo della quota mensile di TFR è pari al 6,91%. Quindi, la quota mensile si determina come segue: retribuzione mensile ai fini TFR x 6,91%.

4.3. Liquidazione del TFR maturato durante il periodo di CIGS ex art. 43-bis, d.l. n. 109/2018.

Considerato che le previsioni introdotte dall’art. 43-bis del d.l. n. 109/2018 in relazione alle quote di accantonamento del TFR costituiscono esclusivamente una misura preordinata a favorire il contenimento degli oneri a carico delle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le stesse non modificano la destinazione e l’assetto del TFR sulla base del quadro normativo vigente.
Pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda ed alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:
a) versamento ai fondi di previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005. In tal caso, l’INPS provvederà a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione;
b) versamento al Fondo di tesoreria di cui alla legge n. 296/2006. In questo caso, l’accreditamento della posizione assicurativa del lavoratore nell’ambito del Fondo di tesoreria sarà effettuato direttamente dall’INPS;
c) accantonamento presso il datore di lavoro. Detto accantonamento è, come noto, finalizzato a favorire la liquidazione del TFR all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Considerata la ratio della norma e le esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori interessati, la quota di TFR maturata nel corso del periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale è liquidata al lavoratore da parte dell’INPS al termine del periodo di CIGS autorizzata e indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In relazione ad ognuna delle predette destinazioni, l’INPS effettuerà il versamento ovvero l’accreditamento del TFR maturato in soluzione unica dopo la cessazione dei periodi di CISG autorizzata.

4.4. Contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1, comma 137, Legge n. 205/2017. Calcolo del contributo.

Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di €, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%).
Assumendo a riferimento la misura mensile del massimale NASpI per il 2018 (€ 1.208,15) e in le previsioni di variazione dell’indice Istat costo della vita per le famiglie di operai e impiegati contenute nel DEF 2019-2021, sono di seguito indicate le misure del massimale NASpI, per gli anni 2019, 2020 e 2021:
− anno 2019 euro 1.222,65;
− anno 2020 euro 1.249,55;
− anno 2021 euro 1.274,54.

Ne consegue che, secondo le modalità di calcolo sopra specificate, l’importo del contributo riferito ad un lavoratore che abbia un’anzianità aziendale pari o superiore a 36 mesi, sarà il seguente:
− anno 2019 1.222,65 x 82% x 3 = euro 3.007,71;
− anno 2020 1.249,55 x 82% x 3 = euro 3.073,89;
− anno 2021 1.274,54 x 82% x 3 = euro 3.135,36.

Ferma restando l’ammissione al beneficio mediante il decreto ministeriale di autorizzazione della CIGS, per quanto attiene al contributo di licenziamento relativo all’anno 2019, l’esonero sarà effettivamente autorizzato nell’anno 2020 mentre per quello relativo all’anno 2020, l’esonero sarà effettivamente autorizzato nell’anno 2021, ciò in quanto la disposizione di cui all’articolo in esame prevede che l’esonero possa avvenire nel limite di spesa individuato dalla norma stessa per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Resta fermo, anche in questo caso, il criterio cronologico di presentazione dell’istanza di CIGS, la cui data è indicata nel decreto di autorizzazione.

  1. Oneri finanziari e monitoraggio.

Gli esoneri sopra illustrati possono essere autorizzati fino a concorrenza delle somme normativamente stanziate, pari complessivamente a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Il limite di spesa innanzi indicato è un limite complessivo per entrambi gli interventi previsti dalla norma stessa.
All’onere derivante dall’applicazione della normativa in materia di esoneri sopra illustrata, pari a 16 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18 comma 1 lettera a) del decreto legge n. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ai fini del monitoraggio della spesa, l’INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande ac colte per la fruizione dei benefici innanzi illustrati, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande e dovrà porre in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende i relativi oneri, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

  1. Istruzioni INPS.

Con apposito messaggio l’INPS detterà le istruzioni per l’applicazione delle misure di esonero previste dall’art. 43-bis del d.l. n. 109/2018, nell’ambito delle quali saranno inoltre riportati gli obblighi informativi a cura dei rappresentati legali delle società ammesse all’esonero in discorso.

 


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