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01.03.2019 - urbanistica

NON È NECESSARIA LA PERICOLOSITÀ DELLE COSTRUZIONI REALIZZATE NELLE ZONE SISMICHE AI FINI DELLA CONFIGURABILITÀ DEI REATI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI COSTRUZIONI

(CDC, Sentenza n.6243 del 2019)

La corte di Cassazione con sentenza n. 6243/2019 enuncia un principio di diritto ben preciso, circa i limiti di applicabilità delle norme che prevedono reati, nel caso di edificazione di costruzioni in zone sismiche.
L’ ordinamento prevede infatti numerose figure d’illecito, ovvero di reati penali nei casi in cui vengano realizzate costruzioni in difformità alla normativa nelle zone sismiche.
Il caso in esame trae origine dalla contestazione a carico degli imputati di avere modificato una costruzione presente in una zona sismica, contrariamente alle prescrizioni individuate dall’amministrazione circa l’esecuzione delle opere murarie nelle predette zone. In primo grado gli imputati venivano assolti, di ben altro parere erano invece i giudici di appello i quali li ritenevano responsabili e passibili di responsabilità penale, per le opere realizzate, condannandoli alle pene di legge. Uno degli imputati, ritenendo la decisione dei giudici di secondo grado illegittima, ricorre in Cassazione; nella sua tesi difensiva, mancava nella condotta contestata il carattere della pericolosità, che avrebbe dovuto connotare l’opera realizzata la quale al contrario non rappresentava alcun pericolo per la pubblica incolumità.
I giudici hanno individuato la problematica della delimitazione dei confini della condotta in ipotesi di reato come queste, sulla base della funzione svolta dalle norme penali che li prevedono. Orbene il compito loro assegnato viene individuato nella salvaguardia dell’attività di controllo della pubblica amministrazione circa l’esecuzione di opere murarie in zone particolarmente delicate come sono quelle sismiche, identificando quale bene giuridico il corretto svolgimento della stessa, la cui tutela comporta, necessariamente che vengano sanzionate le condotte potenzialmente idonee a lederlo anche in assenza di ulteriori caratteri.
Pertanto, le norme che sanzionano le costruzioni abusive non richiedono che a seguito dell’attività edilizia compiuta in zona sismica venga realizzata un’opera intrinsecamente pericolosa bensì una più semplice violazione della normativa e delle prescrizioni dell’amministrazione circa l’esecuzione dei lavori la cui inottemperanza dà luogo all’applicazione della sanzione penale e delle relative conseguenze.
La condotta degli imputati, pertanto, anche se ha dato luogo alla realizzazione di un’opera che non presentava alcun carattere di pericolosità manifestava i requisiti dei reati contestati con il procedimento che ha dato luogo alla sentenza e come tale è stata sanzionata da parte dei giudici di merito.

 

 


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