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23.08.2019 - tecnica

PROROGA PER ADEMPIMENTI ANTINCENDIO SU EDIFICI SCOLASTICI E ASILI NIDO

La Legge 81 dell’8 agosto 2019, che ha convertito il decreto legge 59 del 28 giugno scorso, pubblicata nella gazzetta ufficiale del 12 agosto 2019, prevede una ulteriore proroga per quanto riguarda gli adempimenti antincendio su edifici scolastici e asili nido.
Viene spostato al 31/12/2021 l’adeguamento di scuole e locali adibiti a scuola, non ancora provvisti di certificato di prevenzione incendi o per i quali non sia stata prodotta al comando dei Vigili del Fuoco la segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio, in conformità al DPR 151/2011, artt. 3 e 4.
Il termine di adeguamento slitta al 31/12/2019 per gli asili nido, nei quali vi sia la presenza di più di 30 persone complessivamente, che siano già in attività alla data del 28 agosto 2014 e non ancora a norma con la prevenzione incendi. Tali strutture dovranno adeguarsi alle disposizioni del DM 16 luglio 2014 adeguando le separazioni con attività non pertinenti, la resistenza al fuoco delle strutture, le caratteristiche delle scale e il numero delle uscite di emergenza. Sempre entro lo stesso termine gli asili nido dovranno mettere a norma eventuali impianti di sollevamento, gli impianti elettrici, installare estintori idonei e un sistema di diffusione di allarme acustico e ottico, segnaletica di sicurezza e predisposizione del piano di emergenza, provvedendo alla formazione del personale.
Entro il termine del 31/12/2021 gli asili nido esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni del DM 16 luglio 2014 per quanto riguarda gli aspetti inerenti la reazione al fuoco di particolari materiali presenti, quali moquette, tendaggi e rivestimenti, oltre che installare un impianto con naspi o idranti con un impianto di rivelazione e segnalazione incendio. Tali disposizioni sono da attuare qualora vi sia la presenza di più di 100 persone nella struttura.
Il completamento dell’adeguamento al DM 14 luglio 2014 andrà effettuato entro il 31/12/2024 verificando l’accessibilità del sito ai mezzi dei Vigili del Fuoco, suddividendo l’attività in compartimenti antincendio, adeguando larghezza e lunghezza delle vie di esodo e delle uscite di emergenza e mettendo in sicurezza i locali a rischio specifico quali cucine, locali termici, depositi.
Per gli edifici scolastici rimangono ferme le prescrizioni di cui al Decreto 81/2008, non oggetto di proroga, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

 

 


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