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26.04.2019 - urbanistica

RIDUZIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’ENTE COMMITTENTE IN CASO DI DANNI IN CORSO DI APPALTO

Corte di Cassazione, sentenza n.1551/2019

La Corte di cassazione con questa sentenza pone un importante principio di diritto relativo alla suddivisione della responsabilità, nei casi di lavori commissionati a terzi da parte di enti pubblici. È possibile ridurre la percentuale di responsabilità da attribuirsi all’ente pubblico committente, nel caso di danni prodotti nel corso dell’esecuzione delle opere commissionate, nella sola ipotesi in cui il soggetto appaltante abbia tenuto una condotta diligente e prudente, attribuendo l’incarico a persone dotate delle opportune qualifiche professionali.
Il caso oggetto della sentenza trae origine dalla conclusione di un contratto tra un ente comunale ed una ditta, avente ad oggetto il compimento di lavori relativi alla ristrutturazione di una rete fognaria presente sulla sede stradale pubblica. L’azienda delegata da parte dell’amministrazione, aveva stipulato un contratto di subappalto con altra azienda. Tuttavia, durante l’esecuzione dei lavori, venivano cagionati danni ad altre opere presenti in loco, segnalati dal proprietario di alcuni immobili presenti nella sede ove erano stati effettuati i lavori.
Secondo il danneggiato, in particolare, alle ditte delegate che avevano eseguito le opere, poteva sicuramente essere imputata una scarsa diligenza ed il mancato rispetto delle norme che regolamentano le modalità d ‘esecuzione delle opere.
La riduzione delle responsabilità dell’ente comunale operata nei primi gradi di giudizio, viene confermata anche dalla Cassazione. L’ente pubblico committente, infatti, aveva tenuto una condotta comunque diligente e prudente, soprattutto in considerazione della qualità professionale del soggetto al quale era stata attribuita la responsabilità della conduzione dei lavori. La scelta era caduta su di un ingegnere, che, data la sua professione pareva essere in grado di compiere i lavori in maniera corretta e diligente, creando un affidamento dell’ente appaltatore circa la corretta esecuzione delle opere. Pertanto è stato possibile ridurre la percentuale di responsabilità da attribuirsi all’ente pubblico committente poiché ha dimostrato di aver tenuto una condotta diligente e prudente attraverso la nomina di un professionista idoneo.

 

 


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