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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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14.04.2020 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – BONUS DA RICONOSCERE AI LAVORATORI DIPENDENTI PER IL MESE DI MARZO 2020 – ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 3 APRILE 2020, N. 8 NONCHE’ RISOLUZIONI 31 MARZO 2020, N. 17 E 9 APRILE 2020, N. 18

L’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedano un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un bonus, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Per espressa previsione normativa, tale bonus non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto dal datore-sostituto d’imposta, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
In proposito, il comma 3 del medesimo articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020 dispone che “I sostituti d’imposta di cui al comma 2 compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, in una serie di provvedimenti, i chiarimenti utili per l’applicazione della norma sopra riportata.

Risoluzione n. 17

Modalità di recupero del premio

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare, come previsto, in compensazione il bonus erogato ai dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1699denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Circolare 8/E

Modalità di determinazione del reddito di riferimento

L’Agenzia ha specificato che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40.000 euro sopra citati, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Attestazione del reddito di riferimento

La circolare ha precisato che, qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il bonus, dovrà rilasciare al sostituto di imposta un’autodichiarazione in cui attesta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

Giornate computabili

in considerazione della finalità della norma, volta a premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell’Agenzia, non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia.
In base alla medesima ratio, sono esclude dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

Trasferta e bonus

Tenuto conto che il bonus persegue l’obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, l’Amministrazione finanziaria ha specificato, nella circolare in commento, che il citato bonus debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o presso sedi secondarie dell’impresa.
In sostanza, restano esclusi dallo stesso solo i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile.

Importo del bonus per part time

La circolare prevede che, indipendentemente dalla tipologia full time e part time del contratto, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.
In altri termini, anche qualora il lavoratore sia titolare di un contratto part time, l’importo del bonus teorico non subisce riproporzionamenti e il calcolo del bonus effettivamente spettante al lavoratore deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili

Cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese di marzo

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020, l’attribuzione del bonus al lavoratore interessato avverrà sulla base del rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili nel medesimo mese (o dei giorni lavorati rispetto a quelli lavorabili: v. infra).

Momento di corresponsione del bonus

Stante il dato testuale della norma che espressamente utilizza l’espressione “…a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile”, l’Agenzia ha confermato che il bonus non deve essere erogato necessariamente con le competenze corrisposte nel mese di aprile, ma potrà essere riconosciuto anche successivamente purché ciò avvenga entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Risoluzione n. 18

Determinazione delle giornate utili per la spettanza del premio

La seconda risoluzione ha confermato che il bonus non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Metodo per il riproporzionamento del premio ove necessario

La risoluzione in commento ha, inoltre, introdotto, in alternativa al criterio basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili, un meccanismo alternativo, legato al rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili previste dal contratto collettivo o dalle condizioni contrattuali individuali.
Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore può essere calcolato moltiplicando l’importo di 100 euro per il coefficiente scaturito dal predetto rapporto.

Pluralità di contratti part time

L’Amministrazione finanziaria, da ultimo, ha precisato che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il bonus sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.
A tal fine, quest’ultimo deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Allegati:

 

 


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