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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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28.01.2021 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – COVID-19 – SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI ASSUNZIONE DI LAVORATORI CON DISABILITÀ PER I DATORI DI LAVORO CHE FRUISCONO DI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – CIRCOLARE N. 19 DEL 21 DICEMBRE 2020

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di estendere la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità alle imprese che fruiscono di interventi di cassa integrazione ordinaria, di cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza causata dalla pandemia da Covid-19.

In via preliminare, il Ministero ricorda che la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è prevista dagli artt. 3, comma 5, della legge 68 del 1999 e 4 del D.P.R. n. 333 del 2000 a favore delle imprese che versino in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, delle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensiva nonché di quelle che abbiano attivato procedure di mobilità.

L’applicazione dell’istituto è stata, tuttavia, col tempo, estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero rileva, con specifico riferimento ai casi di intervento degli ammortizzatori sociali con la causale “emergenza COVID 19”, come il ricorso a dette procedure denoti una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali. Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma.

Il Ministero precisa che rimane fermo che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

Infine, il Ministero conclude chiarendo che l’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid – 19.

A tale riguardo ricordiamo come l’obbligo di assunzione di persone con disabilità riguardi soltanto i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti e che, per le imprese edili, ai fini del computo, va escluso il «personale di cantiere», come chiarito nella precedente comunicazione in materia (v. Newsletter ANCE Brescia n. 3/2021 del 23/01/2021).

Sottolineiamo, infine, come la sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità per le imprese in crisi, comprese quelle che fruiscono della CIG ordinaria e in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale per Covid-19, non esonera i datori di lavoro dall’obbligo di invio del prospetto informativo disabili.

Tale adempimento, come segnalato nella citata precedente comunicazione (v. Newsletter ANCE Brescia n. 3/2021 del 23/01/2021) è da effettuarsi entro il prossimo 1° febbraio.

 

Allegato:
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