Print Friendly, PDF & Email
Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
26.06.2020 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – PARERE PRECONTENZIOSO ANAC – L’OPERATORE ECONOMICO DEVE DICHIARARE ALLA P.A. TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROPRIE VICENDE PROFESSIONALI, ANCHE NON COSTITUENTI CAUSE TIPIZZATE DI ESCLUSIONE

Anac è intervenuta sul delicato tema dei gravi illeciti professionali di cui al comma 5 lettera c-bis dell’art. 80 del D.gs. 50/2016 con un parere di precontenzioso di cui alla Delibera n. 464 del 27 maggio 2020, pubblicata lo scorso 9 giugno,

L’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del Codice deve trovare applicazione secondo un criterio di interpretazione sistematica delle norme, e secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di non pregiudicare ingiustificatamente la partecipazione dei concorrenti alla procedura. (…).

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in particolare la sentenza della Sez. V del 5 marzo 2020, n. 1605, ove il Collegio, riferendosi all’illecito professionale determinato dall’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, in relazione alla formulazione dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, previgente rispetto alla nuova formulazione entrata in vigore con il d.l. n. 135/2018, conv. con modificazioni dalla l. n. 12/2019, ha considerato: «la giurisprudenza, anche se non univocamente (in senso parzialmente contrario, Cons. Stato, III, 23 agosto 2018, n. 5040; V, 3 aprile 2018, n. 2063; III, 12 luglio 2018, n. 4266), ha interpretato l’ultimo inciso l’art. 80, comma 5, lett. c), attribuendogli il rigoroso significato di una norma di chiusura che impone agli operatori economici di portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione (Cons. Stato, V, 11 giugno 2018, n. 3592; 25 luglio 2018, n. 4532; 19 novembre 2018, n. 6530; III, 29 novembre 2018, n. 6787). Non si è mancato peraltro di osservare che un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza la individuazione di un generale limite di operatività (tale non essendo, come meglio in seguito specificato, il comma 10 dello stesso art. 80 nella formulazione qui in rilievo) “potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa” (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; 3 settembre 2018, n. 5142).

 

In allegato:
DELIBERA N. 464 DEL 27 MAGGIO 2020

 

 

 

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941