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19.06.2020 - lavoro

COVID-19 – ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA – DPCM 11 GIUGNO 2020 – AVVENUTA PUBBLICAZIONE

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11/06/2020 il DPCM 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui previsioni si applicano, in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020, a decorrere dal 15 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
ANCE ha commentato la nuova normativa attraverso una nota, da cui abbiamo estratto i passaggi di seguito riportati.

Sospensione delle attività didattiche
All’art. 1, lett. g) viene confermata, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Con l’occasione, peraltro, ANCE evidenzia come il Ministero del Lavoro abbia pubblicato la seguente nuova FAQ sulla formazione in materia di salute e sicurezza, con cui il Dicastero affronta la questione delle condizioni alle quali è possibile realizzare attività formative in presenza nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori.

Come già sottolineato altrove dal Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.

Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

  • utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
  • distanziamento fisico di almeno 1 metro;
  • utilizzo della mascherina chirurgica;
  • accessibilità all’igiene frequente delle mani;
  • garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative “in presenza”, sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che – nella riunione del 28 maggio 2020 – si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rispetto dei Protocolli sottoscritti per contrastare e contenere la diffusione del virus
All’art. 2 del DPCM in esame viene, poi, ribadita la necessità che tutte le attività produttive industriali e commerciali, sull’intero territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per l’ambito di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.

Ingresso in Italia
ANCE ricorda come il nuovo DPCM ribadisca le misure in materia di ingresso in Italia.
In particolare, è stato confermato che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se asintomatiche, siano obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, è fatto obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

A tal fine, è stato previsto che l’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche per l’eventuale certificazione ai fini INPS e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

ANCE sottolinea come le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applichino, tra gli altri:

  • ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  • ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano.

Viene, inoltre, prevista la possibilità, in casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, di prevedere deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni suddette.

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
Da ultimo, il Decreto conferma le previsioni relative ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.

In particolare, è stato previsto che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 ed esclusivamente per alcune specifiche motivazioni, chiunque intende fare ingresso, per un periodo non superiore a 120 ore, nel territorio nazionale, anche mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

Sarà necessario, inoltre, rendere contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, dei motivi del viaggio, indirizzo completo dell’abitazione o del luogo di soggiorno in Italia, del recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Sarà, altresì necessario, allo scadere del periodo di permanenza, lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima, nonché di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Spostamenti da e per l’estero
All’art. 6 sono state, poi, fornite ulteriori comunicazioni in merito agli spostamenti da e per l’estero.

In particolare, viene previsto che, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  1. Stati membri dell’Unione Europea;
  2. Stati parte dell’accordo di Schengen;
  3. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  4. Andorra, Principato di Monaco;
  5. Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Chiarito che restano vietati, fino al 30 giugno 2020, gli spostamenti, da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Allegato:
DPCM 11 giugno

 

 


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