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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.06.2020 - lavoro

COVID19 – INAIL – RICONOSCIMENTO DEL CONTAGIO QUALE INFORTUNIO SE AVVENUTO IN OCCASIONE DI LAVORO – RESPONSABILITÀ DATORIALE – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA – LIMITAZIONE

In sede di conversione del Decreto legge 23/2020, ribattezzato “Decreto Liquidità” è stata inserita, anche grazie all’intensa attività di ANCE al riguardo, una profonda modifica della norma che ha introdotto una possibile responsabilità datoriale per il contagio avvenuto in occasione di lavoro.

Pertanto, con la nuova formulazione dell’art. 29bis del provvedimento in parola, è stato previsto, in linea con quanto richiesto dalla nostra Associazione, che “ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Tale disposizione fornisce un chiarimento importante rispetto a quanto originariamente previsto dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, che aveva invece aperto lo spiragli per una possibile responsabilità datoriale nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro.

La preoccupazione del mondo imprenditoriale è scaturita sia dalla qualificazione del contagio come infortunio sul lavoro, nonostante la natura generica del relativo rischio, sia per le pesanti e delicate responsabilità di natura penale e civile, poste, senza mediazioni, in capo al datore di lavoro.

Con la previsione introdotta in sede di conversione della norma, invece, il legislatore ha inteso riequilibrare la portata della previsione, circoscrivendo in modo più puntuale gli obblighi datoriali, il cui inesatto adempimento apre a responsabilità imprenditoriali per la mancata tutela contro il rischio di contagio da COVID-19.

 

 


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