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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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26.05.2020 - lavori pubblici

DECRETO RILANCIO – NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI CONTENUTE NEL D.L. 19/05/2020, N. 34 – ESONERO TEMPORANEO DALLA TASSA SULLE GARE PER IL 2020, ANTICIPAZIONE AL 30% E ALTRE INDICAZIONI PER L’EDILIZIA

Via la tassa sulle gare per tutto il 2020 e anticipazione del prezzo elevata al 30% fino al 30 giugno 2021. Sono le due novità dell’ultim’ora contenute nel Decreto Rilancio, il D.L. 19/05/2020, n. 34, pubblicato in G.U. Suppl. Ord. 19/05/2020, n. 21, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, emanato anche per riconoscere un minimo di liquidità alle imprese di costruzione provate dalla crisi economica prima e dall’emergenza Coronavirus poi. La seconda misura, in particolare, è l’unica sopravvissuta tra le misure sugli appalti che erano state inserite nella prime versioni del provvedimento e che alla fine sono state trasferite di peso in un futuro Decreto Semplificazioni, annunciato per i prossimi giorni.

Di seguito si illustrano le novità contenute nel Decreto Rilancio per il settore dei lavori pubblici.

Niente contributo all’Anac per le gare avviate dal 19/05/2020 al 31/12/2020

Il Governo accoglie la proposta dell’Autorità anticorruzione e inserisce nel “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020) all’art. 65 l’esonero fino al 31 dicembre 2020 dei contributi da versare in sede di gara.

L’art. 65 suddetto dispone, infatti, che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi da versare all’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 1 della L. 266/2005, comma 65, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa (19/05/2020) e fino al 31/12/2020.

Dal canto suo l’Autorità, con Comunicato del 20/05/2020, ha chiarito che per il periodo in oggetto sono esonerati dal versamento del contributo:
– le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettera o);
– gli operatori economici, di cui all’art. 3 del D. Leg.vo 50/2016, comma 1, lettera p), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente;
– è, pertanto, sospeso l’obbligo del versamento dei contributi sopra indicati, mentre per le procedure già avviate alla data del 18/05/2020 la contribuzione è comunque dovuta;
– per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara (quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio) oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del D. Leg.vo 50/2016.

Per coprire i mancati introiti legati al congelamento della tassa fino a fine anno, Anac ricorrerà agli avanzi di bilancio ottenuti grazie all’azione di contenimento dei costi varata negli ultimi anni. Da parte c’è un “tesoretto” di circa 100 milioni, di cui oltre 40 verrebbero utilizzati allo scopo, garantendo un beneficio valutabile (in base ai dati dell’anno scorso) in circa 27 milioni per le imprese e 15 milioni per le amministrazioni.

Anticipazione al 30%

È la novità di maggior impatto del Dl Rilancio contenuta all’articolo 207, visto il rinvio di tutte le altre misure sui lavori pubblici. La norma consente di elevare dal 20% al 30% l’anticipo del prezzo per tutte le gare bandite o da bandire fino al 30 giugno 2020. L’aumento al 30% dell’anticipazione può essere riconosciuto non soltanto nei casi di gare non ancora scadute ma anche nei casi in cui l’impresa abbia già goduto dell’anticipo. In questo caso l’aumento viene riconosciuto per la quota percentuale mancante. Ovviamente l’aumento dell’anticipo deve essere riconosciuto “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”.

Come noto, il recente intervento operato sul testo dell’art. 35, comma 18 del Dlgs 50/2016, dall’ art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020 aveva esteso l’erogazione dell’anticipazione contrattuale anche ai casi della consegna in via d’urgenza, mantenendo la misura dell’anticipazione stessa al “20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione “.

La disposizione introdotta dall’art. 207 prevede, al comma 1, che l’importo dell’anticipazione possa essere elevato “fino al 30 per cento” in relazione “alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50″:

-i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

-“in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini” e

-“…in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021”

Il comma 2, invece, sembra non limitare il proprio campo di intervento alle “procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “, atteso che, in apertura, si legge “Fuori dei casi previsti al comma 1”, l’anticipazione può essere riconosciuta in favore degli appaltatori:

-“che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero

-che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.”.

e “per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo” (compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante).

Il coordinamento tra il comma 1 ed il comma 2 risulterà decisivo per individuare l’effettiva portata della norma. Mentre il comma 1, tutto centrato sulla fase di scelta del contraente, interviene espressamente sul testo dell’art. 35, comma 18, del d.lgs 50/2016, elevando dal 20 al 30% l’importo dell’anticipazione, il comma 2 è tutto centrato sulla fase esecutiva del contratto, atteso che opera il riferimento a casi in cui l’anticipazione sia stata già erogata (il che può avvenire, ai sensi dell’art. 35, comma 18, citato, “entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione”), ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

La chiave di volta è in questa ultima precisazione. Una possibile lettura (“senza aver usufruito di anticipazione “) potrebbe essere, e sarebbe certamente la più coerente con la rubrica dell’articolo ” Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, quella per cui si ritenga estesa l’erogazione dell’anticipazione a tutti i casi, anche relativi ad appalti antecedenti all’entrata in vigore del d.lgs 50/2016, in cui l’appaltatore – fosse anche per la mancata previsione dell’istituto all’epoca della stipula – non abbia ricevuto tale importo.

Una lettura meno convincente, atteso che il testo costituirebbe una precisazione tra l’ultroneo e l’inutile rispetto al primo caso, porterebbe a ritenere che l’attuale anticipazione “rafforzata” si applichi a quei contratti che, pur essendo prevista l’erogazione dell’anticipazione ed abbiano visto l’effettivo inizio della prestazione, non abbiano registrato l’accredito all’appaltatore dell’anticipazione del 20%. Tale seconda lettura porterebbe ad applicare una normativa d’urgenza a casi sporadici, ove mai se ne potessero trovare, forse connessi alla mancata consegna della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appaltatore, circostanza, peraltro, che impedirebbe anche l’erogazione della nuova anticipazione “rafforzata” (da cui , ancora, la sostanziale inutilità della seconda fattispecie in commento), attesa l’applicabilità anche a questa del secondo, terzo e quarto periodo del comma 18 dell’art. 35 .

La Relazione illustrativa del decreto non risulta decisiva a favore dell’una o dell’altra interpretazione, atteso che essa fa riferimento all’art. 35 ma solo per gli appaltatori “che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista”, mentre non tratta il caso qui in commento, ovvero “che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.” Inoltre, sempre nella Relazione e laddove si ritenga in parte qua applicabile al caso in commento, il richiamo all’art. 35 è comunque limitato alle “modalità e con le garanzie” ivi previste, il che è logico, atteso che altrimenti, per i casi in cui non fosse prevista ab origine l’anticipazione, si creerebbe un “buco normativo”: senza tale richiamo, infatti, non sarebbe possibile stabilire se e come debba essere garantita e come debba essere recuperata l’anticipazione.

Rilevante è il fatto che poiché la stazione appaltante nella determinazione dell’importo massimo attribuibile dovrà tenere conto delle “somme già versate” sembra risultare irrilevante la quota parte di anticipazione già recuperata, mentre per i lavori in fase di ultimazione la misura occorrerà coordinare l’importo da anticipare all’importo residuo dei lavori da eseguire. Trattandosi di decretazione d‘urgenza, tali profili potranno essere affrontati ed auspicabilmente risolti nella legge di conversione.

Fondo Salva Opere

Nel decreto in commento vengono destinati altri 40 milioni al fondo “Salva Opere”. La misura è contenuta nell’articolo 201 del Dl Rilancio. Il sostegno è destinato a imprese subappaltatrici e subfornitrici vittima del fallimento di main contractor di appalti pubblici che, entrati in difficoltà, hanno interrotto i lavori e i pagamenti ai propri fornitori e mandanti. La relazione di accompagnamento al testo spiega che a fronte di una disponibilità iniziale di 45 milioni, sono state presentate domande per 82 milioni. Pertanto, la nuova iniezione di fondi prevista dal testo del Dl Rilancio dovrebbe coprire la domanda complessiva. Anche se le imprese con un allarme lanciato solo pochi giorni fa contestano questa ricostruzione – pur apprezzando la nuova iniezione di risorse – giudicano insufficiente la dotazione del fondo che, peraltro, non avrebbe ancora erogato un euro.

Adeguamento A24 e A25

Il Dl Rilancio traccia la strada per realizzare l’investimento, affidandolo a un commissario. Contestualmente cerca di disincagliare l’aggiornamento delle convenzioni e il Peef dell’attuale concessionario, Strada dei Parchi, che intanto si dedica all’ordinaria gestione delle tratte autostradali «riscuotendo i relativi pedaggi». Con l’entrata in vigore, parte il cronoprogramma fissato dal provvedimento. Entro 30 giorni viene nominato un commissario con un Dpcm su proposta del Mit, concerto Mef. Il commissario avrà i seguenti compiti: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di tutti gli interventi di sicurezza antisismica, «nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico»

Nel fare riserva di ulteriore commento, gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti si rendessero necessari.

 

 


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