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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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16.10.2020 - lavoro

FONDO SANEDIL – INDICAZIONI INTERPRETATIVE – PRIME FAQ DI INTERESSE PER LE IMPRESE E I LAVORATORI

La Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ha diramato alcune FAQ inerenti la gestione e il funzionamento del Fondo sanitario di categoria, Sanedil.

Per l’importanza e la novità del tema, riportiamo, con riserva fin d’ora di successivi aggiornamenti ove sopraggiungessero ulteriori indicazioni, quelle più strettamente di interesse per le imprese edili e i loro lavoratori.

Individuazione del piano sanitario di riferimento del singolo lavoratore – Operai

CNCE specifica che, per i lavoratori con qualifica di operaio, la Cassa Edile, ai fini dell’assegnazione del piano sanitario Plus, ossia quello riservato ai lavoratori di maggiore anzianità nel settore, deve verificare che al lavoratore sia stata erogata la prestazione APE entro la fine del mese di settembre dell’anno di decorrenza di ogni esercizio assicurativo.

Pertanto, a titolo esemplificativo, per l’esercizio assicurativo decorrente dal 1° ottobre 2020 fino al 30 settembre 2021, la Cassa Edile dovrà verificare che sia stata erogata al lavoratore la prestazione APE, maturata nel biennio ott. 2017-sett. 2019, entro la data del 30 settembre 2020. Diversamente, la mancata erogazione dell’APE darà diritto al piano sanitario Base.

Al riguardo, va sottolineato come l’anno assicurativo ai fini Sanedil ricalchi l’arco temporale coperto dall’anno Cassa Edile (ottobre-settembre).

Individuazione del piano sanitario di riferimento del singolo lavoratore – Impiegati

Per i lavoratori appartenenti all’area impiegatizia, invece, Cassa Edile riconoscerà il piano sanitario Plus, anche qui riservato ai lavoratori di maggiore anzianità nel settore, agli impiegati nel momento in cui risulteranno 24 mesi di contribuzione versata dall’impresa.

A titolo esemplificativo, nel caso di decorrenza della polizza assicurativa dal 1° ottobre 2020, un impiegato, per il quale l’azienda abbia versato la contribuzione dal mese di competenza ottobre 2018 e per i 23 mesi successivi, avrà diritto al piano sanitario Plus nei primi giorni del mese di novembre 2020. Ciò in quanto, solo nel mese di novembre 2020 è possibile verificare il versamento contributivo afferente il mese di settembre 2020, dichiarato attraverso il MUT, o altro sistema equivalente, del mese di ottobre 2020.

Modifica del piano sanitario – Operai

CNCE ha, inoltre, confermato che, in corso di vigenza della polizza, un operaio può modificare nel tempo il proprio piano sanitario passando dal piano sanitario base al piano sanitario Plus o viceversa.

Con l’occasione, la Commissione ha specificato che, fermo restando l’accesso al piano Plus in funzione dell’erogazione dell’APE, ogni modifica avrà decorrenza 1° ottobre dell’anno in cui risulti erogata o meno la prestazione APE da parte della Casse Edile.

La retrocessione al piano inferiore potrà essere disposta anche in caso di mancata erogazione della prestazione APE. A titolo esemplificativo, APE 2020 erogata entro il 30 settembre 2020 dà diritto al piano sanitario Plus con decorrenza 1° ottobre 2020. Per lo stesso lavoratore, la mancata erogazione della prestazione APE nell’anno 2021 (entro il 30 settembre 2021) comporta la retrocessione al piano sanitario Base con decorrenza 1° ottobre 2021.

Modifica del piano sanitario – Impiegati

CNCE conferma come, in corso di vigenza della polizza, un impiegato possa modificare il proprio piano sanitario passando dal piano sanitario Base al piano sanitario Plus a condizione che risultino versati 24 mesi di contribuzione e sottolinea altresì come, per i lavoratori rientranti nella categoria impiegatizia, l’anzianità contributiva dei 24 mesi maturata resti valida, ai fini dell’assegnazione del piano da ultimo citato, anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro e riassunzione presso un datore di lavoro del settore edile.

Invece, se l’impiegato di cui trattasi transitasse per altro datore rientrante in un altro settore merceologico, la continuità contributiva del lavoratore verrebbe meno, stante l’interruzione della continuità contributiva nel settore delle costruzioni.

 

 


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