Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
29.04.2020 - lavoro

INAIL – DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 – TUTELA INFORTUNISTICA NEI CASI ACCERTATI DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS IN OCCASIONE DI LAVORO – PRIME INDICAZIONI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE 3 APRILE 2020, N. 13

La norma

Il comma 2 dell’articolo 42 del Decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, dispone che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.”
Visto che tale disposizione si applica, espressamente sia ai datori di lavoro pubblici che a quelli privati, di seguito evidenziamo le principali ricadute sulle imprese della nuova previsione normativa.

Ambito della tutela
In via preliminare, nella circolare in commento, l’Istituto ricorda come, secondo l’indirizzo vigente in materia, l’INAIL tuteli le affezioni infettive e parassitarie inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
A tale ambito, quindi, sono ricondotti anche i casi di infezione da coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Istituto.
Stante quanto sopra, la disposizione in esame prevede, quindi, che la tutela assicurativa INAIL, già spettante nei casi di malattie infettive e parassitarie contratte negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, deve oggi essere riconosciuta anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro.
Sotto quest’ultimo profilo, l’Istituto evidenzia come sia la dottrina che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità abbiano interpretato in modo estensivo la nozione di “occasione di lavoro”, arrivando a comprendervi tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo sia che dipenda da situazioni proprie e personali del lavoratore.
Pertanto, ad avviso dell’Istituto, la tutela assicurativa si deve estendere anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause del contagio si presenti problematica.
In tali casi, ossia quando l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si possa comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’Istituto specifica, peraltro, che diviene determinante l’effettuazione di un completo ed accurato accertamento medico-legale, non in capo al datore di lavoro, ovviamente.

Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico
La disposizione normativa in esame precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus – in occasione di lavoro – gravano sulla gestione assicurativa dell’INAIL ma dispone che gli stessi non siano computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico aziendale.
Pertanto, in analogia ad altre tipologie di eventi (ad esempio: l’infortunio in itinere), gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica
La circolare richiede che, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore predisponga e trasmetta telematicamente la prescritta certificazione medica all’INAIL: in particolare, le indicazioni dell’Istituto sottolineano come tale certificato debba riportare, oltre ai dati anagrafici completi del lavoratore e del datore di lavoro, la data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus (o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio).
In particolare per le fattispecie quali, a nostro avviso, le lavorazioni edili, in cui non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione ad un rischio professionale specifico, è necessario il medico indichi le cause e le circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate del riscontrato contagio.

Adempimenti aziendali
L’INAIL conferma che, anche nel caso del contagio da coronavirus, i datori di lavoro assicurati all’INAIL, debbono assolvere all’obbligo di effettuare, come già per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio.
Sotto questo aspetto, le indicazioni diramate dall’INAIL confermano come i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto decorrono solo dal momento della conoscenza, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio.
In particolare, dal punto di vista strettamente applicativo, la circolare sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda la valorizzazione dei campi concernenti la data evento, la data abbandono lavoro e la data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per l’assolvimento dell’obbligo di denuncia dell’infortunio all’INAIL.

Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19
Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l’assicurazione INAIL opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Pertanto, la circolare include nella copertura assicurativa dell’Istituto anche gli eventi di contagio da coronavirus accaduti durante tale percorso, in quanto essi sono comunque configurabili come infortunio in itinere.
Al riguardo, è interessante sottolineare come il medesimo Istituto disponga, per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti, la necessità, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro, l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Ciò in deroga alle previsioni normalmente praticate dall’INAIL in tempi e situazioni ordinari.
La compiuta e definitiva interpretazione della norma, anche da parte dell’INAIL, pare tuttora in divenire: ciononostante, visti la delicatezza della materia e gli specifici profili di responsabilità del datore che paiono poter derivare dalla normativa in commento, evidenziamo fin d’ora, sulla scorta di pareri legali specificamente richiesti da ANCE, come i suddetti profili non siano, in realtà, diversi da quelli già presenti nel quadro normativo previgente, derivante, oltre che dall’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, anche dalla portata dell’art. 2087 del Codice civile.
In sostanza, poiché i suddetti profili di responsabilità discenderanno da un eventuale mancato rispetto delle misure di prevenzione dal contagio che devono essere assunte, tenuto conto della particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, secondo il principio giurisprudenziale e dottrinario della cd. “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, la predisposizione di efficaci misure di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro in ottemperanza dei Protocolli del 14 marzo, del 24 marzo e del 24 aprile scorsi, rappresenta, da un lato, una modalità di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e, dall’altro, un elemento che potrebbe aiutare ad escludere la suddetta responsabilità datoriale.
In altre parole, l’attuazione da parte aziendale dei comportamenti, degli accorgimenti e delle misure derivanti dai Protocolli testè citati può rappresentare una qualificazione del comportamento seguito dalla singola impresa e, ad avviso di ANCE, concorre a costituire una linea difensiva per il datore nel caso di contagio di un proprio dipendente.
Resta altrettanto importante, inoltre, segnalare l’attuazione di cui trattasi già nel momento di inoltro della denuncia di infortunio all’INAIL: al riguardo, per la necessaria assistenza, è consigliabile, nel momento della ricezione di un certificato di infortunio da CoViD19, un contatto telefonico fra l’impresa associata e il Settore sindacale di ANCE Brescia per le opportune valutazioni della singola fattispecie.

 

Allegato:
Circolare INAIL e CoViD19

 

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941