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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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31.01.2020 - lavoro

INL – APPALTO ILLECITO – SANZIONABILITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – NOTA 17 GENNAIO 2020, N. 422

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 17 gennaio 2020, n. 422, ha fornito l’esatta portata applicativa dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003 in riferimento alla possibile estensione alla Pubblica Amministrazione dell’impianto sanzionatorio previsto, dal medesimo decreto, in caso di somministrazione o appalto illecito.
In particolare, il suddetto art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003 esclude dai destinatari della disciplina in esso prevista “le pubbliche amministrazioni”. L’ITL, alla luce degli indirizzi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, osserva che tale norma va interpretata nel senso di escludere dal campo di operatività del decreto sia il personale delle pubbliche amministrazioni, che le pubbliche amministrazioni in quanto tali. Pertanto, nei casi di accertata somministrazione e appalto illecito, l’impianto sanzionatorio di cui all’art. 18, commi 1, 2 e 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003, resta limitato al solo soggetto somministratore/pseudo appaltatore privato. Trattandosi di norma a carattere sanzionatorio, infatti, non è suscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva nei confronti di un soggetto pubblico.
Da ultimo, l’Ispettorato precisa che, come ricordato dalla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013 le previsioni di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, in tema di responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell’appalto, “non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni”. Tale esclusione, tuttavia, non limita la tutela dei lavoratori dipendenti da imprese affidatarie di pubblici appalti nel caso di inadempimento addebitabile all’appaltatore, poiché il lavoratore potrà comunque avvalersi della tutela civilistica di cui all’art. 1676 c.c. e quella di cui al codice degli appalti.

 

Allegato: INLnota422-2020

 

 

 


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