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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.12.2020 - lavoro

INPS – ACCESSO ALL’INDENNITÀ NASPI – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE – MESSAGGIO 26 NOVEMBRE 2020, N. 4464

L’INPS, con il messaggio 26 novembre 2020, n. 4464, facendo seguito alla propria precedente circolare n. 111 del 29 settembre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 33/2020 del 10/10/2020), ha fornito ulteriori chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione della disposizione prevista all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, riguardante l’accesso all’indennità di disoccupazione NASPI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.

In particolare, tale norma ha previsto un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione NASpI in presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.

A tale riguardo, l’INPS ricorda che il medesimo articolo 14 prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo stesso, non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto una risoluzione consensuale. I predetti lavoratori, pertanto, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Con riguardo a tale previsione, l’Istituto precisa che l’accesso alla prestazione NASpI per i lavoratori che aderiscono agli accordi citati è ammessa fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Infine, l’INPS ribadisce quanto già indicato nella citata circolare n. 111 del 2020, ossia che, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali, avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra, nonché – qualora l’adesione del lavoratore non si evinca dall’accordo medesimo, ma sia contenuta in altro documento diverso dallo stesso – la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.

 

Allegato:
Messaggio numero 4464 del 26-11-2020

 

 

 

 


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