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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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02.10.2020 - lavoro

INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO – IMPRESE CHE NON RICHIEDONO INTERVENTI DI CIG – PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE 18 SETTEMBRE 2020, N. 105

Al fine di garantire sostegno e rilancio all’economia colpita dall’emergenza epidemiologica, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.
Tale esonero comporta l’esenzione dal versamento dei predetti contributi a carico del datore di lavoro ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020 a condizione che il medesimo datore non ricorra agli interventi di integrazione salariale, previsti dallo stesso Decreto.
Peraltro, possono accedere al suddetto esonero soltanto i datori che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale previsti dal Decreto Legge n. 18/2020.
L’ammontare dell’esonero è, infatti, pari alla contribuzione non versata per il doppio del numero delle ore di CIG fruite nei suddetti mesi di maggio e giugno, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con la sola esclusione dei premi INAIL.
L’INPS, con circolare 18 settembre 2020, n. 105, ha emanato le prime indicazioni sull’esonero di cui trattasi, riservandosi di pubblicare un ulteriore messaggio recante le istruzioni per la fruizione della misura e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive.
Peraltro, occorre evidenziare come tale misura di sostegno e rilancio dell’economia sia subordinata, in quanto passibile di essere considerata aiuto di Stato, all’autorizzazione della Commissione europea. Di conseguenza, la sua reale applicazione è subordinata al delicato passaggio comunitario poc’anzi rammentato.
Nella circolare in commento, l’Istituto chiarisce che l’esonero sarà riconosciuto per le stesse posizioni contributive aziendali, ossia per le medesime matricole INPS, per le quali siano stati fruiti, nei già citati mesi di maggio e giugno, i periodi di integrazione salariale.
Inoltre, l’Istituto si sofferma sulla ratio dell’esonero, che viene riscontrata nell’alternatività di tale misura esonerativa rispetto alla facoltà, riconosciuta alle imprese dal Decreto Legge n. 104/2020, di ricorrere a ulteriori periodi di CIG.
In altri termini, l’INPS sottolinea come sia necessario, per la fruizione dell’esonero, che il datore non richieda nuovi trattamenti di Cassa integrazione: pertanto, qualora l’azienda decida di accedere all’esonero, non potrà più avvalersi dei predetti periodi di cassa integrazione collegati all’emergenza CoViD-19 e disciplinati dal “Decreto Agosto”.
Tale scelta alternativa andrà valutata, dal datore, avuto riguardo alla singola unità produttiva, con un riferimento che pare molto delicato per le imprese edili: sul punto, pertanto, vale la riserva di ulteriori chiarimenti, non appena saranno pubblicate specifiche e più approfondite indicazioni dall’Istituto.
La circolare ricorda che, durante il periodo di fruizione dell’esonero, il datore dovrà attenersi al rispetto del divieto di licenziamento, individuale o collettivo, connesso a giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale.
Come detto, la misura dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore non versata in relazione al doppio delle ore di utilizzo degli ammortizzatori sociali nel corso dei mesi di maggio e giugno 2020.
Sul punto, l’Istituto precisa che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero die lavoratori interessati dai citati trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata durante le suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
Di conseguenza, la circolare specifica che la quota di esonero, nel singolo mese di utilizzo, non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta. Pertanto, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo fra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nel corso dei mesi di maggio e giugno e la contribuzione a carico azienda dovuta nelle singole mensilità nelle quale il datore intenda avvalersi dell’esonero.

INPS – Circolare n. 105 del 18.09.2020


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