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25.06.2020 - lavoro

INPS – PRECISAZIONI IN MATERIA DI DURC ON LINE – MESSAGGIO 18 GIUGNO 2020, N. 2510

L’INPS, con messaggio 18 giugno 2020, n. 2510, ha fornito alcune precisazioni in merito alla trattazione delle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate nel periodo dal 30 aprile 2020 fino al 19 maggio 2020, in considerazione del succedersi di norme intervenute al riguardo, con specifico riferimento all’articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che, nel riformulare l’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiarito che i Documenti Unici di Regolarità Contributiva rimangono esclusi dagli atti per i quali la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del suddetto decreto n. 18/2020, ha disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di conservazione della relativa validità.

In particolare, l’Istituto, ribadisce che la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, con riguardo al Durc On Line, deve intendersi limitata ai soli documenti aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, a far data dal 16 giugno 2020, alle nuove richieste di verifica si applicano gli ordinari criteri previsti dal D.M. 30 gennaio 2015, così come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016.

L’Istituto ricorda, infine, che gli adempimenti e i versamenti previdenziali, per i quali la normativa emergenziale vigente ha disposto la sospensione, non rilevano ai fini della verifica della regolarità contributiva.

 

Allegato:
Messaggio numero 2510 del 18-06-2020

 

 

 


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