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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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09.10.2020 - lavoro

INPS – QUARANTENA DEI FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 14 ANNI – CONGEDO PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI – ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 2 OTTOBRE 2020, N. 116

L’art. 5 del Decreto legge 8 settembre 2020, n. 111 ha previsto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente di età inferiore a quattordici anni, disposta dall’ASL territorialmente competente, per un contatto verificatosi in ambiente scolastico.

Con la circolare 2 ottobre 2020, n. 116, l’INPS ha diramato le prime istruzioni applicative della norma citata, avuto riguardo ai lavoratori del settore privato.

Requisiti del richiedente

Innanzitutto, l’INPS specifica che, per poter fruire del congedo, il genitore richiedente deve:

  • essere titolare di un rapporto di lavoro in corso;
  • essere impossibilitato, durante la fruizione del congedo di cui trattasi, a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile;
  • essere convivente, per l’intero periodo di fruizione del congedo, con il figlio di età minore di anni 14, per il quale tale congedo è richiesto. Al riguardo, la circolare precisa che la convivenza sussiste se il figlio ha la stessa residenza anagrafica del genitore richiedente, non rilevando, quindi, eventuali, diverse, situazioni di fatto;
  • attestare che il figlio per il quale si fruisce del congedo è stato posto in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Periodo di fruizione del congedo

La circolare sottolinea come il congedo possa essere fruito per i periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale compreso fra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

All’interno di tale arco temporale, la durata del congedo non può estendersi oltre la permanenza dello stato di quarantena disposto dall’ASL verso il figlio del richiedente, pur essendo, comunque, possibile fruire di un periodo inferiore rispetto a tale stato.

L’Istituto precisa che il congedo è fruibile anche per gli eventuali periodi coperti da proroghe del periodo iniziale o da successivi diversi provvedimenti emanati dall’ASL.

Resto ovviamente inteso che, in caso di una pluralità di provvedimenti o del coinvolgimento di più figli, l’indennità potrà essere corrisposta solo un’indennità per la stessa giornata.

Sussistendo il diritto in capo a entrambi i genitori conviventi con il figlio interessati, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, con contestuale copertura contributiva figurativa.

L’Istituto precisa che, all’interno del periodo di congedo richiesto, sono indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti nello stesso.

L’erogazione dell’indennità segue le modalità previste per le prestazioni di maternità e, quindi, potrà avvenire sia tramite pagamento diretto che mediante conguaglio.

La presentazione della relativa domanda rimane un onere a carico del lavoratore interessato che può provvedervi sia direttamente, tramite il portale web dell’INPS o il Contact-service telefonico, sia attraverso un patronato.

La circolare, inoltre, elenca e approfondisce sia i rapporti fra il congedo di cui trattasi e altri istituti previsti da disposizioni di legge o contratto (malattia, maternità, paternità, ferie,, aspettativa non retribuita, soggetti fragili e permessi 104) sia, per contro, le situazioni di non compatibilità dello stesso (congedo per CoViD per lo stesso figlio, congedo parentale, riposi giornalieri della madre o del padre, lavoro agile, sospensione dal lavoro con intervento CIG dell’altro genitore).

Da ultimo, la circolare fornisce, al paragrafo 5.1, le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive da parte dei datori di lavoro, alla cui lettura rimandiamo visto la chiarezza espositiva dei passaggi

Allegato:

INPS Circolare 2 ottobre 2020, n. 116

 

 

 

 

 


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