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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.12.2020 - lavoro

INPS – TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI CIGO COVID-19 – ULTERIORI CHIARIMENTI – MESSAGGIO 27 NOVEMBRE 2020, N. 4484

L’INPS, con il messaggio 27 novembre 2020, n. 4484, ha chiarito che il termine di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO con causale Covid-19, relativi a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di novembre, è fissato al 31 dicembre 2020.

L’art. 12, comma 5, del D.L. n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), infatti, conferma la disciplina inerente i termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza Covid-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La seconda parte del citato comma 5 prevede, tuttavia, che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020. In applicazione di tale previsione, tale termine si colloca alla data del 30 novembre 2020 (dal momento che il Decreto Ristori è entrato in vigore il 29 ottobre 2020).

Alla luce di quanto sopra, considerato che tale disposizione non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, l’INPS chiarisce che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza Covid-19, relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo ossia al 31 dicembre 2020.

Con il messaggio qui illustrato, inoltre, l’Istituto anticipa l’imminente pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal D.L. n. 137/2020 e dal D.L. n. 149/2020.

 

Allegato:
Messaggio numero 4484 del 27-11-2020

 

 


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