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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.09.2020 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – COVID-19 – SORVEGLIANZA SANITARIA – CHIARIMENTI CON RIGUARDO AI LAVORATORI E LAVORATRICI “FRAGILI” – CIRCOLARE 4 SETTEMBRE 2020, N. 13

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero della Salute, ha emanato la circolare 4 settembre 2020, n. 13 con la quale ha fornito aggiornamenti e chiarimenti in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Nello specifico, la circolare fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico legale.

In via preliminare, il Ministero ricorda che, con le precedenti indicazioni operative fornite con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020, era stata rilevata l’opportunità che il medico competente, nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, supportasse il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nello specifico per quanto riguarda l’integrazione del DVR.

Il Ministero sottolinea come la sorveglianza sanitaria continui, anche nell’attuale fase, a rivelarsi fondamentale per garantire il miglioramento continuo e il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure di contenimento del rischio da SARS-CoV-2, anche attraverso un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità dei lavoratori dipendenti.

A tale riguardo, il Ministero ricorda che, nelle citate indicazioni operative del 29 aprile 2020, l’identificazione dei soggetti con “particolari situazioni di fragilità”, sulla base dei dati epidemiologici disponibili in quel momento, era legata alle fasce più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché alla presenza di co-morbilità tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio.

Alla luce dei dati epidemiologici recenti è, invece, emerso che il parametro dell’età non costituisce, da solo, elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione rileva congiuntamente alla presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative preesistenti (es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che possono integrare una condizione di maggior rischio, ossia, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la gravità e l’esito della patologia.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero chiarisce che ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (a titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche). Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione o ambiente di lavoro in cui presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del DVR, con particolare riguardo alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2.

All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Resta ferma, inoltre, la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione diagnosi e cura.

Il Ministero ricorda che l’art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 aveva introdotto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dai datori di lavoro per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19 o da esisti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Tale norma ha cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020. Il Ministero precisa, quindi, che le visite mediche richieste, entro il 31 luglio2020, dai lavoratori e dalle lavoratrici, ai sensi di tale norma, saranno regolarmente svolte secondo le indicazioni operative sopra illustrate.

Infine, in merito alle visite mediche, il Ministero ritiene opportuno il loro completo ripristino, seppur graduale, nel rispetto delle misure igieniche raccomandate, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Il Ministero suggerisce che, laddove possibile, le visite mediche si svolgano in un’infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. Il lavoratore, inoltre, dovrà indossare idonee protezioni (mascherina).

La programmazione delle visite dovrà essere organizzata in modo da evitare l’assembramento, e previa adeguata informativa da impartire ai lavoratori affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

In linea generale, il Ministero precisa che possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:

  • la visita medica periodica (ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 81/2002);
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) D. Lgs. n. 81/2008).

Allegato:

Circolare-n-13-del-04092020-lavoratori-fragili-SARS-CoV-2

 

 

 


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