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13.11.2020 - lavori pubblici

PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI – PARERE MIT

Ance Brescia, nell’ambito dell’usuale attività di consulenza ad imprese e stazioni appaltanti, ha ricevuto numerosi quesiti inerenti il pagamento diretto dei subappaltatori previsto al comma 13 dell’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

A tal fine si segnala il Parere MIT del 17/06/2020, n. 687.

Quesito

Avendo il subappaltatore richiesto alla scrivente stazione appaltante di essere direttamente liquidato per i lavori svolti secondo il contratto di subappalto autorizzato, ed avendo ricevuto la stazione appaltante anche il nulla osta della ditta appaltatrice, può la stazione appaltante procedere alla liquidazione diretta del subappaltatore? Ma, soprattutto, come? Chiedendo l’emissione a proprio favore di due fatture distinte (appaltatore per i propri lavori e subappaltatore per quanto eseguito in subappalto), ciascuna col proprio imponibile più IVA? Oppure la Stazione Appaltante dovrebbe liquidare lo stato finale dei lavori all’appaltatore, comprensivo dell’intero importo IVA, destinando il solo importo lavori subappaltato al conto dedicato del subappaltatore? La natura dei lavori subappaltati (prevalentemente interventi di forestazione) prevedono un codice ATECO tale per cui il subappaltatore non potrebbe fatturare all’appaltatore il solo imponibile senza la relativa IVA. Sorgerebbe quindi il problema di un doppio versamento di IVA.

Risposta

Il subappaltatore deve emette fattura all’appaltatore, indicando la norma che eventualmente lo esenta dalla applicazione dell’IVA. Lo stesso appaltatore emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, consegnando anche la fattura ricevuta dal subappaltatore. L’appaltatore emetterà fattura nelle modalità ordinarie con indicazione dell’imponibile e dell’imposta per l’importo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli realizzati dal subappaltatore).  La stazione appaltante dovrà corrispondere a favore dell’appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti, detratto l’importo dovuto al subappaltatore, in ogni caso senza tener conto dell’imposta che, comunque, salderà direttamente all’Erario.

 

 


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