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06.03.2020 - urbanistica

PRESCRIZIONE IN CASO DI ABUSI EDILIZI

Corte di Cassazione, sentenza n. 2204/2020 del 21 febbraio 2020.

La sentenza afferma che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui viene accertato il reato e non dal successivo sequestro del manufatto.
L’ accertamento di una serie di violazioni alla normativa paesaggistica ed ambientale ha determinato la contestazione di molteplici reati ambientali ed edilizi a carico di un cittadino che aveva compiuto alcune opere edilizie.
Oltre alle sanzioni di carattere penale, è stato emesso un ordine di demolizione del manufatto abusivo poiché il giudice ha rilevato la necessità di dare corso all’ eliminazione della costruzione illegittima dato che essa determinava l’alterazione del luogo circostante.
All’accertamento dei reati e al successivo sequestro del manufatto, è seguita l’apertura di un procedimento conclusosi con una sentenza di condanna emessa in tempi molto successivi.
Il difensore del costruttore, constatato il notevole decorso del tempo tra il fatto ed il provvedimento giudiziario, ha richiesto l’annullamento dello stesso, osservando come le sanzioni non potessero essere applicate dato che conseguivano ad un reato prescritto. A tale conclusione si giunge sulla base dell’esatta individuazione del momento in cui ha inizio il decorso del termine necessario affinché si compia la prescrizione. Si legge nella motivazione della sentenza che «il momento in cui abbia inizio la prescrizione avrebbe dovuto misurarsi invece con la diversa ed anticipata data di commissione dei reati, trattandosi di contestazione chiusa, con la conseguenza dell’irrilevanza della successiva data di accertamento collegata al sequestro di un manufatto che si trovava, tuttavia nella stessa situazione verificata in sede di primo sopralluogo. Computando i termini dalla data di consumazione pertanto il reato deve considerarsi prescritto».
Il ricorso viene pertanto accolto ed il provvedimento impugnato è da considerarsi annullato.

 

 

 

 


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