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Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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07.05.2020 - ambiente

PROROGHE ADEMPIMENTI AMBIENTALI – CONVERSIONE DEL DECRETO CURA ITALIA

Con la conversione in legge del Decreto “Cura Italia” sono state confermate le proroghe al 30 giugno 2020 per la presentazione del MUD, per il pagamento dei diritti annuali Albo Gestori Ambientali e per il deposito temporaneo di rifiuti in cantiere.

Per quanto riguarda gli adempimenti ambientali si riepilogano di seguito le misure di interesse per il settore costruzioni.

■ Autorizzazioni ambientali in scadenza

Tutti i certificati, attestati, permessi, e concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Attualmente lo stato di emergenza è fissato fino al 31 luglio 2020 (come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020); pertanto la validità degli atti amministrativi è da considerare efficace fino al 29 ottobre 2020. In tale norma sono da ricomprendere anche tutte le autorizzazioni ambientali comunque denominate.

■ Proroga scadenze ambientali

La legge di conversione ha confermato la proroga al 30 giugno 2020 per le seguenti scadenze ambientali:

– presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale);

– versamento diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

■ Deposito temporaneo di rifiuti effettuato nel luogo di produzione

Nella conversione in legge è stato introdotto il nuovo art. 113-bis, che modifica il deposito temporaneo dei rifiuti e più precisamente:

– il quantitativo per i rifiuti speciali non pericolosi è stato portato da 30 m3 a 60 m3;

– il quantitativo per i rifiuti speciali pericolosi è stato portato da 10 m3 a 20 m3;

– il limite temporale dei tre mesi è stato raddoppiato a 6 mesi dall’ordinanza n. 520/2020 di Regione Lombardia;

– il limite temporale massimo è stato esteso da un anno a 18 mesi.

Si ricorda che il deposito temporaneo di rifiuti deve essere effettuato solo sul luogo di produzione dei rifiuti, cioè in cantiere in quanto è vietato effettuare il trasporto a magazzino/deposito dell’impresa dei rifiuti prodotti in cantiere.

■ Terre e rocce da scavo gestite come rifiuti

La norma inoltre non interviene sui limiti previsti per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo gestite come “rifiuti” (ovvero smaltite presso impianti di trattamento, recupero o discariche e non riutilizzate) che, ai sensi dell’art. 23 del DPR 120/2017, possono essere avviate a recupero o smaltimento ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito temporaneo in cantiere, oppure quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 m³, di cui non oltre 800 m³ di rifiuti classificati come pericolosi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore a 12 mesi (un anno). Diversamente le terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotti non soggiacciono a tali limiti volumetrici come regolamentato dal DPR 120/2017.

 

 


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