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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
21.02.2020 - tributi

RITENUTE NEGLI APPALTI – PREDISPOSIZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE DI ESONERO DALLA DISCIPLINA NORMATIVA E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento alla nuova disciplina in tema di versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti, introdotta dall’art.4 del DL 124/2019, convertito con modifiche in legge 157/2019 e in seguito alla pubblicazione della Circolare ministeriale n. 1/E del 12 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, al fine di fornire un contributo pratico alla gestione dei nuovi adempimenti e per venire incontro alle numerose richieste pervenuteci, si inviano:

  1. un fac-simile di autocertificazione d’esonero dalla disciplina in base ai requisiti contrattuali, da utilizzare, in relazione ai rapporti in essere.

Tale attestazione, trasmessa opportunamente ai propri committenti, pur non rappresentando un’esimente prevista normativamente, consente comunque di dichiarare, sotto propria responsabilità, l’insussistenza degli elementi relativi all’utilizzo prevalente di manodopera e di utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso in qualsiasi forma riconducibili.

Per i nuovi contratti, il contenuto di questa certificazione può essere altresì trasformato in clausole contrattuali, sempre al fine di attestare le cause di esclusione dalla suddetta disciplina;

  1. uno schema di sintesi dei controlli che il committente principale o l’appaltatore (in qualità di committente del subappaltatore) deve effettuare relativamente alla documentazione a lui trasmessa dall’impresa esecutrice, che contiene, tra l’altro, una nostra valutazione politica in merito ai gravosi ed ingestibili adempimenti a cui sono ormai sottoposte le nostre imprese.

In ogni caso, continua l’impegno dell’ANCE, in tutte le competenti sedi, per ottenere un ripensamento complessivo della disciplina, che addossa sulle imprese oneri di controllo impropri e spropositati, a fronte dei quali si rischiano sanzioni e si determina il sicuro blocco dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali.
In tal modo, i nuovi adempimenti, oltre ad incidere pesantemente sulla liquidità delle imprese, diventano del tutto ingestibili.
La moratoria sulle sanzioni, che la Circolare fissa al massimo sino al prossimo 30 aprile, è del tutto insufficiente e, per questo, ANCE continua a considerare doveroso abrogare il provvedimento o, comunque, sospenderne l’efficacia per un congruo lasso temporale.  Si allega a tal proposito la lettera del Presidente Ance Nazionale, Gabriele Buia, sul tema.
Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari, si coglie l’occasione per illustrare di seguito i principali contenuti della Circolare dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 12 febbraio 2020.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
È precisato che sono esclusi dall’applicazione della norma i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, non detenendo beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa. Sono inoltre esclusi gli enti pubblici limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), in presenza dei requisiti di applicabilità della norma, ciascun soggetto della catena potrebbe rivestire il ruolo di “committente” (tipicamente il committente nei confronti dell’appaltatore e l’appaltatore nei confronti del subappaltatore) e dovrà pertanto effettuare i controlli richiesti.
L’Agenzia specifica poi che, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro, la predetta soglia deve essere verificata unicamente nel rapporto tra originario committente e affidatario/appaltatore.
Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto del superamento della soglia dei 200.000 euro, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente, con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili dovranno essere verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, ecc.).
Inoltre, qualora l’originario committente dovesse rientrare tra i soggetti esclusi (ad esempio il condominio), ricorrendo comunque il presupposto dei 200.000 euro nel rapporto originario, gli altri presupposti, consistenti nel prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente e l’utilizzo dei beni strumentali comunque ad esso riconducibili, vanno verificati nei confronti dell’impresa appaltatrice.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
a) AFFIDAMENTO A UN’IMPRESA DEL COMPIMENTO DI UN’OPERA O PIÙ OPERE O DI UNO O PIÙ SERVIZI DI IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO SUPERIORE AD EURO 200.000:

– rientrano nell’ambito di applicazione della disposizione normativa in esame anche gli affidamenti misti di opere e servizi;
– l’affidamento deve essere poi riferito “a un’impresa”, sono quindi esclusi i contratti d’opera di cui all’articolo 2222 del codice civile stipulati con esercenti arti e professioni;

Per esigenze di semplificazione, viene indicato che:

  • l’arco temporale va riferito all’anno solare (1° gennaio-31 dicembre), facendo riferimento ai mesi e non ai giorni; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi;
  • ai fini del computo della predetta soglia, si farà riferimento a tutti i contratti in essere nell’anno, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell’anno con ciascuna impresa;
  • in presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un meccanismo di pro-rata temporis.

b) AFFIDAMENTO DI CUI AL PUNTO SUB A) DEVE AVVENIRE TRAMITE CONTRATTI DI APPALTO, SUBAPPALTO, AFFIDAMENTO A SOGGETTI CONSORZIATI O RAPPORTI NEGOZIALI COMUNQUE DENOMINATI;

c) i CONTRATTI DI CUI AL PUNTO SUB B) DEVONO ESSERE CARATTERIZZATI DA:

– prevalente utilizzo di manodopera
Al fine di determinare la prevalenza, occorrerà fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti).
La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.
– prestazione svolta presso le sedi di attività del committente
Le sedi di attività del committente coincidono con tutte le sedi destinate allo svolgimento della sua attività imprenditoriale o agricola o professionale (la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale).
– utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma
L’Agenzia ha chiarito che per beni strumentali si devono intendere i macchinari e le attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare il servizio.
La riconducibilità di detti beni al committente può avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione.
Qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l’esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame.

OBBLIGHI

  • Divieto di compensazione
    Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da esse trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Il divieto di compensazione non si applica per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto di imposta (l’elenco dei codici tributo è reperibile nella tabella inserita nella circolare ministeriale).

 

  • Controlli da parte del committente
    Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate a rilasciare al committente e, in caso di subappalto anche all’appaltatore, oltre alle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, anche tutti i dati riferiti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Espressa finalità dell’obbligo di comunicazione dei dati sopra descritti è consentire al committente il riscontro che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore, che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta, che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. Per esigenze di semplificazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le ritenute fiscali non sono manifestamente incongrue allorché superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali.
  • Sospensione dei pagamenti da parte del committente.
    Il committente ha l’obbligo di sospendere il pagamento del corrispettivo maturato dall’impresaappaltatrice o affidataria qualora le stesse, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, non abbiano ottemperatoall’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati oppure risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscalirispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.Qualora i presupposti di applicabilità della norma si verificano in capo al committenteoriginario, lo stesso sospenderà i pagamenti da effettuare all’appaltatore e,quest’ultimo, sarà a sua volta legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti deisubappaltatori finché non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighiQualora invece i presupposti di applicabilità della norma si verificano in capo all’appaltatore saràsolo l’appaltatore legittimato a sospendere i pagamenti nei confronti deisubappaltatori finché questi ultimi non avranno correttamente adempiuto ai loro obblighi.Con riferimento all’importo da trattenere, gli uffici finanziari precisano che nell’ipotesi di ritenutenon versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente tratterrà il minore importo tra il 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione non trasmessa. Nell’ipotesi in cui non gli sia stata trasmessa la documentazione tratterrà il 20 percento del valore complessivo dell’opera o del servizio.

PROFILI SANZIONATORI
Il committente, inteso secondo i criteri sopra indicati, è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. La sanzione si applica esclusivamente qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le violazioni sopra indicate, compresa la violazione del divieto di compensazione e siano irrogate le sanzioni. La sanzione non è irrogata quando, nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti dalla norma, l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente versato le ritenute Irpef, anche avvalendosi del ravvedimento operoso per sanare la violazione commessa, prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo. Nei primi mesi di applicazione della norma e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020, qualora l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione) senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, non sarà applicata la sanzione connessa agli obblighi di controllo, a condizione che sia stata comunque fornita al committente stesso entro il termine previsto dalla norma, la documentazione prevista.

Allegati:

FAC-SIMILE autocertificazione Esonero disciplina – contratto ALL.1

Ritenute Appalti-CONTROLLI Committente ALL.2

LETT_ Pres-AATT OR ritenute dipendenti azioni ANCE post CM 1-E-20-feb2020

Circolare n. 1_E del 12 febbraio 2020_AGENZIA DELLE ENTRATE

 

 

 

 


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