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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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26.03.2021 - lavori pubblici

ANAC – CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE DELL’ADEGUATO ORGANICO MEDIO ANNUO IN PRESENZA DI TRASFERIMENTI AZIENDALI

Con il Comunicato del Presidente dello scorso 9 marzo e pubblicato il 23 marzo, Anac fornisce alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di dimostrazione dell’adeguato organico medio annuo (art. 79, commi 10 e 11, del d.p.r. 207/2010), in presenza di operazioni di trasferimento aziendale.

Il Comunicato fornisce precisazioni sulle indicazioni e le puntualizzazioni, già fornite al riguardo agli operatori di settore con i Comunicati del Presidente del 9 marzo e 31 maggio 2016. Sono chiarite, in particolare, le modalità di comprova e verifica del requisito del costo del personale, nel caso di operatori economici che intendono conseguire l’attestato di qualificazione avvalendosi dei requisiti rivenienti da trasferimenti aziendali, come ammesso dall’art. 76, commi 9 e 10, del d.p.r. 207/2010.

Servono controlli più mirati da parte delle Soa sul possesso da parte delle imprese del requisito dell’organico medio annuo in caso di trasferimenti aziendali.

«In caso di trasferimenti aziendali, poiché le Soa devono comunque accertare e determinare il possesso del requisito dell’adeguato organico medio annuo, che, nella maggior parte delle ricorrenze, viene dimostrato in modo prevalente, se non integrale, dall’impresa “dante causa”, il relativo accertamento deve essere assolto procedendo secondo le modalità originariamente indicate dal Manuale sulla Qualificazione del 2014, acquisendo cioè la copia dei versamenti eseguiti nei confronti di tutti gli Enti previdenziali, in modo tale da confrontare la corrispondenza di quanto dichiarato nei modelli DM10/Uniemens dell’Impresa cedente con gli importi dei pagamenti realmente effettuati dalla stessa», spiega il comunicato.

Nel documento si chiarisce anche che «la Soa non avrà la necessità di acquisire la copia dei versamenti effettuati dall’Impresa cedente, solo qualora abbia acquisito un Durc della stessa Impresa, comprovando la spendibilità – ai fini della valutazione del costo del personale – dei modelli DM10/Uniemens a suo tempo presentati dall’Impresa “dante causa”, tale da consentire una idonea e compiuta verifica dell’organico medio in capo all’impresa “avente causa” in fase di attestazione».

In allegato:
Anac_comunicato_Soa_9_marzo 2021

 

 

 

 


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