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16.04.2021 - tributi

CAPPOTTI SU IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO PAESAGGISTICO: LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Con la Circolare n. 4 del 4 marzo 2021 il Ministero della Cultura (Direzione Archeologia, Belle Arti e paesaggio) ha dettato “linee di indirizzo” sulle procedure autorizzative degli interventi di coibentazione a fini di miglioramento energetico su edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali” e cioè soggetti a vincolo paesaggistico. Il riferimento è principalmente al corretto inquadramento degli interventi di efficientamento energetico comportanti la realizzazione di rivestimenti a “cappotto” sulle facciate esterne degli edifici, di particolare interesse nell’ambito del Superbonus 110%.

Il punto A.2 dell’allegato A del Dpr 31/2017 prevede l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica per:

– gli “interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili”;

– gli “interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura”.

Nel contesto degli immobili vincolati sotto il profilo paesaggistico, la Circolare:

– precisa che i cappotti “possono comportare incrementi di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale, della soluzione tecnica prescelta e dal grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento”;

– esclude che sia sempre possibile realizzare i cappotti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti (in quanto pre-requisito di carattere generale);

– esclude che sia sempre possibile realizzare i cappotti in esenzione dall’autorizzazione paesaggistica.

L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica può trovare applicazione ai soli cappotti da eseguire su edifici vincolati, realizzati dopo il 1945 (cd. edilizia contemporanea). Si evidenzia che, vi sono molti di questi edifici, ad esempio, nei centri storici o comunque negli altri ambiti urbani/territoriali soggetti a vincoli paesaggistici ampi ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.lgs. 42/2004 cd. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Tutte le volte che si è in presenza di edifici soggetti a vincolo paesaggistico e di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale in quanto realizzati prima del 1945, occorre procedere con autorizzazione semplificata ai sensi del Dpr 31/2017, poiché su di essi il rivestimento a cappotto è idoneo a modificare i caratteri architettonici e materici.

Peraltro, si evidenzia che la tematica è stata trattata anche da alcune Soprintendenze (ad es. in Liguria), che hanno inizialmente adottato – poi ritrattando il proprio orientamento – interpretazioni molto restrittive non tanto sulle procedure autorizzatorie, quanto sulla stessa possibilità di realizzare interventi di rifacimento a cappotto su immobili vincolati e persino in generale su tutti gli edifici realizzati prima del 1946.

Tali interpretazioni restrittive appaiono in ogni caso prive di fondamento normativo e ciò risulta confermato anche dalla Corte costituzionale che nella sentenza n. 29/2021 (vedi News Ance del 4 marzo 2021 Immobili vincolati: no ad una tutela assoluta e a priori) ha definitivamente chiarito che:

la normativa statale sui beni culturali e paesaggistici – ossia il D.lgs. 42/2004 – non prevede un divieto assoluto e a priori di compiere interventi sugli immobili soggetti a vincolo;

gli interventi sui beni vincolati sono consentiti, a condizione che siano compatibili con il valore culturale e paesaggistico del bene e tale compatibilità è accertata in sede di autorizzazione (culturale o paesaggistica).


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