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26.07.2021 - Evidenza

CARO MATERIALI – PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI BIS CHE CONTIENE LA NORMA SULLE COMPENSAZIONI PER GLI AUMENTI ECCEZIONALI DI ALCUNI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PER LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI NEL PRIMO SEMESTRE 2021

Si informa che sul supplemento ordinario n, 25 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 la legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sullo stesso supplemento n. 25 è stato, anche, pubblicato il testo del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la citata legge di conversione.

Per quanto di interesse per il settore dei contratti pubblici, nella legge è contenuto il provvedimento tanto atteso relativo al riconoscimento per le imprese delle compensazioni per gli aumenti eccezionali di alcuni prezzi dei materiali da costruzione, per lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2021.

La presente legge è entrata in vigore lo scorso 25 luglio, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

E’ stata quindi recepita la proposta sul caro materiali, fortemente richiesta da ANCE che per prima ha lanciato “l’allarme” ed ha portato la tematica all’attenzione pubblica dell’Europa, del Parlamento e del Governo.

In particolare, vengono introdotte, all’art. 1-septies della norma, misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell’anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento. In dettaglio, viene previsto:

– l’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

– la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;

– l’applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l’anno 2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

– l’utilizzazione delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da ribassi d’asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni;

– l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di uno specifico Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici;

– l’emanazione di un decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.

Si fa presente che l’emendamento approvato precisa che oltre a contare sulle risorse accantonate per far fronte agli imprevisti nel quadro economico di ogni progetto (“fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti”), le stazioni appaltanti potranno erogare le compensazioni attingendo al “Fondo per l’adeguamento prezzi” che sarà istituito nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Più in particolare, le compensazioni saranno erogate dalle stazioni appaltanti per il 50% attingendo alle risorse “accantonate per gli imprevisti”, per il resto facendo leva sul nuovo fondo. Potranno essere usati anche i ribassi d’asta “qualora non ne sia prevista una diversa destinazione in base alle norme vigenti”. Per garantire i rimborsi del caro-materiali alle imprese le stazioni appaltanti potranno fare leva anche “sulle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza”, purché collaudati e dotati di certificati di regolare esecuzione «nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile”.

Per il momento il fondo prevede una dotazione massima di cento milioni; se poi nel secondo semestre si registreranno ulteriori eccezionali aumenti, proseguendo il trend attuale, il Governo ha fatto sapere che si potrà intervenire con la Finanziaria di fine anno.

Le compensazioni saranno possibili per “i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. A far scattare la procedura per le compensazioni saranno le imprese, presentando una richiesta alla stazione appaltante («a pena di decadenza») entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento che rileverà i prezzi entro il 31 ottobre 2021.

Le compensazioni riguarderanno le «lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 fino al 30 giugno del 2021», facendo riferimento «alle singole quantità dei materiali impiegati», «eccedenti l’otto se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni».

Le compensazioni, inoltre, dovranno essere determinate “al netto delle compensazioni eventualmente già liquidate o riconosciute in relazione al primo semestre dell’anno 2021” ai sensi “dell’articolo 106, comma 1, lettera a)” del Codice dei contratti pubblici.

A stabilire i criteri di assegnazione dei fondi per le compensazioni sarà invece un decreto del Mims, da adottare entro 60 giorni dalla conversione del Dl Sostegni-bis, “garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse”.

Sulla tematica in Aula sono stati accolti, inoltre, alcuni ordini del giorno che impegnano il Governo, come auspicato da ANCE, a valutare l’opportunità di prevedere quanto prima, idonee misure di compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici, volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte rincaro del costo dei materiali e delle materie prime.

Di seguito, si pubblica il testo dell’articolo 1-septies previsto nella legge di conversione (che è il medesimo già inserito nel disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni bis di cui è stata diffusa notizia pochi giorni fa).

Articolo 1-septies

“Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
    2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6 -bis , del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a) , del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a) .
    3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
    4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
    5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27 -ter , del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
    7. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
    8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse.
    9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.”

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

In allegato:

Legge_23_07_2021_106

 

 


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