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12.02.2021 - lavori pubblici

CONTRATTI PUBBLICI – IL CONSORZIO STABILE NON PUO’ PARTECIPARE A PIU’ LOTTI DELLA STESSA GARA ANCHE INDICANDO IMPRESE ESECUTRICI DIVERSE PER CIASCUN LOTTO  

(Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2021 n. 964)

La tesi per la quale possa essere escluso da un lotto, ma rimanere in gara per gli altri, farebbe del consorzio stabile non più un operatore economico unitario ma moltiplicabile in ragione delle consorziate indicate per l’esecuzione del singolo lotto dell’appalto: il che sarebbe in contrasto con il principio – che si ricava indirettamente dall’art. 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, che vieta alle consorziate indicate per l’esecuzione di partecipare in maniera autonoma alla stessa procedura di gara – che impone agli operatori economici di partecipare ad una procedura di gara in un’unica forma.
Si verificherebbe, infatti, uno sdoppiamento all’interno della medesima gara dello stesso consorzio, il quale si avvantaggerebbe di tale sua peculiare composizione per eludere la regola generale che impone il possesso dei requisiti generali sin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese con le quali l’amministrazione viene in rapporto.

 

In allegato

Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2021 n. 964

 


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