Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
05.02.2021 - lavoro

DIVIETO DI LICENZIAMENTO – VIOLAZIONE – CONSEGUENZE – NULLITÀ DEL RECESSO – TRIBUNALE MANTOVA, 11 NOVEMBRE 2020, N. 112

Per la novità e la delicatezza della materia, segnaliamo che il Tribunale di Mantova, nella sentenza 11 novembre 2020, n. 112, è stato chiamato ad affrontare la questione delle conseguenze di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore durante la vigenza del blocco dei licenziamenti come disciplinato dall’art. 46 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nel caso di specie, la Società datrice di lavoro, nel corso del mese di giugno 2020, quindi nel periodo chiaramente coperto dal suddetto divieto, ha proceduto al licenziamento di un’apprendista, motivando la propria decisione con l’imminente chiusura del negozio cui la lavoratrice era addetta e con la cessazione dell’intera attività aziendale.

Il Tribunale, adito dalla lavoratrice per ottenere una pronuncia di illegittimità della scelta aziendale, ha, in effetti, dichiarato la nullità del recesso in quanto disposto in violazione del divieto di licenziamento per motivi economici di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27/2020 e successive integrazioni.

Nel passaggio più delicato e maggiormente significativo della sentenza, il Giudice riconduce il divieto di cui trattasi a una forma di “tutela temporanea della stabilità [dei] rapporti per salvaguardare la stabilità del mercato del sistema economico ed è una misura di politica del mercato del lavoro e di politica economica collegata ad esigenze di ordine pubblico”.

Da tali finalità del divieto, il Tribunale trae la conclusione che il carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti comporta la nullità dei licenziamenti adottati in sua violazione, con conseguente sanzione ripristinatoria ex art. 18, comma 1, L. n. 300/1970 e ex art. 2 D.Lgs n. 23/2015, ossia reintegrazione della lavoratrice interessata nel posto di lavoro e riconoscimento, a suo favore, di un risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute per il periodo compreso fra il momento dell’interruzione del rapporto e quello dell’effettiva riammissione in servizio, gravate dall’ordinaria contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Al di là dell’unicità, al momento, della posizione giurisprudenziale, resta valido, in attesa del formarsi di un orientamento consolidato, auspicabilmente meno severo nei confronti delle imprese, il consiglio di sottoporre ogni situazione aziendale all’attenzione del Servizio sindacale di ANCE Brescia, onde ridurre al minimo rischi di conseguenze pesanti per l’impresa come quella delineate dalla pronuncia in commento.

 

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941