Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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29.10.2021 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – DECRETO LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA – SINTESI ANCE

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, il Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 22 ottobre 2021.

Tale decreto introduce alcune misure urgenti in materia di lavoro, nonché alcune disposizioni finalizzate al rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello specifico, il Capo II introduce, in sintesi, per quanto di interesse, le seguenti misure urgenti in materia di lavoro:

Articolo 8 – modifiche all’articolo 26 del D.L. 18/2020 in materia di quarantena e lavoratori fragili.

Con tale disposizione, viene ripristinata, fino al 31 dicembre 2021, la tutela prevista a favore dei lavoratori del settore privato dal comma 1 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, consistente nell’equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, correlata alla non computabilità ai fini del periodo di comporto.

La norma specifica che, nell’attribuzione delle risorse stanziate, verrà data priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

Viene, altresì, confermato il rifinanziamento, anche per il 2021, della tutela prevista a favore dei lavoratori c.d. fragili, di cui al comma 2, art. 26 del D.L. n. 18/2020, consistente nell’equiparazione dell’assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, i lavoratori fragili con certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, per i quali non sia possibile attivare lo smart working, possono assentarsi dal lavoro, con conseguente equiparazione della suddetta assenza al ricovero ospedaliero. Il periodo di assenza è escluso dal computo del comporto (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 42/2021 del 23/10/2021).

La norma, infine, introduce, attraverso il nuovo comma 7-bis dell’art. 26, per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, un rimborso forfettario per gli oneri, sostenuti dai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS che fruiscano delle tutele di cui sopra. La disposizione normativa specifica che per ciascun anno solare il rimborso, erogato dall’INPS, è riconosciuto al datore di lavoro una tantum, per un importo pari a 600 euro per ogni singolo lavoratore e soltanto per i casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile. Il rimborso è pari a 600 euro per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS. La norma specifica che il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 188,3 milioni di euro per l’anno 2021, con priorità per gli eventi cronologicamente anteriori.

Articolo 9 – Congedi parentali straordinari per lavoratori/genitori

Il provvedimento rinnova la possibilità per il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio è altresì riconosciuto, indipendentemente dall’età del figlio, ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione.

La norma specifica che gli eventuali periodi di congedo parentale previsti dagli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 151/2001 (Testo unico maternità/paternità) fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame, in tutte le casistiche sopra richiamate, possono essere convertiti, su richiesta, nei predetti periodi di astensione con diritto alla relativa indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Inoltre, ad uno dei genitori, alternativamente all’altro, di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è riconosciuto, al ricorrere delle condizioni di cui sopra, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Tutte le previsioni sopra richiamate si applicano fino al 31 dicembre 2021.

Il decreto, inoltre, al Capo III, prevede alcune disposizioni in materia di rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per l’illustrazione dettagliata delle norme di interesse per il settore, si rimanda alla sintesi allegata, elaborata da ANCE.

146-2021-DL

DL 146_21 – Norme interesse per il settore

 


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