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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.06.2021 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – MINISTERO DELLA SALUTE – AGGIORNAMENTO INDICAZIONI IN MATERIA DI QUARANTENA E ISOLAMENTO – NUOVE VARIANTI SARS-COV-2 – CIRCOLARE 21 MAGGIO 2021, N. 22746

Il Ministero della Salute, con circolare n. 22746 del 21 maggio 2021, ha aggiornato le indicazioni sulle misure di quarantena e di isolamento, fornite con precedenti circolari n. 3787 del 31/01/2021 e n. 15127 del 12/04/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 15/2021 del 17/04/2021), alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti di SARS-VoC-2.

 In particolare, per quanto di interesse, il Ministero ha stabilito che, per limitare la diffusione delle varianti VOC, la misura della quarantena sia disposta nel caso in cui vi sia:

  • un contatto stretto con un caso di SARS-CoV-2 o di variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata). In questo caso, il rientro in comunità è previsto dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico negativo;
  • un contatto asintomatico a basso rischio con un caso di variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata). Il rientro in comunità è previsto dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso con, al termine, test molecolare o antigenico negativo.

 La misura dell’isolamento, invece, viene disposta nel caso in cui vi sia:

  • un caso COVID-19 confermato, compresi i casi da variante VOC 202012/01 (sospetta o confermata). In questo caso il rientro in comunità è previsto dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi) al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico negativo;
  • un caso COVID-19 confermato di variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata). Il rientro in comunità è previsto dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.

In merito ai casi positivi a lungo termine, il Ministero ha specificato che:

  • le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno;
  • tuttavia, i casi (sospetti o confermati) di varianti VOC diverse da VOC 202012/01 potranno interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione rilevata con test molecolare.

Il Ministero ha inoltre fornito delle tabelle riassuntive delle suddette indicazioni, che si riportano di seguito

Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

ALTO RISCHIO BASSO RISCHIO
SARS-CoV-2 o VOC 202012/01 (sospetta/confermata) 10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) 10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO 10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO

 

Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

 

Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO

ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO TERMINE
SARS-CoV-2 o VOC 202012/01 (sospetta/confermata) 10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico NEGATIVO 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare o antigenico NEGATIVO Al termine dei 21 giorni, di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata) 10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO 10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO Test molecolare NEGATIVO

 

Allegato:

Ministero della Salute – Circolare 21_05_2021_22746

 

 

 

 

 


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