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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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09.04.2021 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – MINISTERO DELLA SALUTE – INGRESSO IN ITALIA DALL’ESTERO – ORDINANZA 2 APRILE 2021

Si fa seguito alla precedente comunicazione in materia (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 13/2021 del 03/04/2021), per informare che è stata firmata, dal Ministro della Salute Speranza, l’Ordinanza 2 aprile 2021, pubblicata nella G.U. n. 81 del 3 aprile scorso, con la quale è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 delle misure introdotte, in materia di ingresso in Italia dall’estero, dall’Ordinanza 30 marzo 2021 (originariamente in vigore fino al 6 aprile 2021).

Pertanto, coloro che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C di cui all’Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021 dovranno, fino al nuovo termine, adempiere ai seguenti obblighi:

  1. sottoporsi, indipendentemente dall’esito del test molecolare o antigenico di cui all’art. 51, comma 6, del DPCM 2 marzo 2021, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di 5 giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5 del medesimo art. 51, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  2. effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di quarantena.

Fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dall’art. 50 del DPCM 2 marzo 2021, restano esclusi dai suddetti obblighi i casi di cui all’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, fra i quali, per quanto di interesse, rientrano:

  • gli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • gli ingressi per ragioni non differibili, previa specifica autorizzazione del ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un tampone risultato negativo;
  • chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • i cittadini e ai residenti di uno stato membro dell’unione europea e degli ulteriori stati e territori di cui agli elenchi A), B), C) e D) che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più stati e territori di cui all’elenco C);
  • lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  • gli ingressi mediante voli “covid-tested”, conformemente all’ordinanza del ministro della salute 23 novembre 2020 e s.m.i.;
  • (…).

Sono state, inoltre, prorogate fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, le misure contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021, relative agli ingressi in Italia dal Brasile.

È stato, altresì, previsto che agli spostamenti da e per l’Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l’Irlanda del nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui al suddetto elenco C dell’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021, come integrata dalle disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021.

Infine, è stato di sposto che agli spostamenti da e per la Regione del Tirolo, il periodo di isolamento fiduciario è pari a 14 giorni.

Allegato: ordinanza 2 aprile 2021

 

 


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