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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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02.07.2021 - lavoro

INPS – ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI – CIRCOLARE 30 GIUGNO 2021, N. 93

Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (Newsletter ANCE Brescia – n. 25/2021 del 26/06/2021), per segnalare che l’INPS ha emanato la circolare 30 giugno 2021, n. 93, con la quale ha fornito le istruzioni relative all’assegno temporaneo per i figli minori, introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021.

Si ricorda che l’assegno, introdotto in via temporanea, nelle more dell’adozione di uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, è erogato dall’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

A tal proposito, l’Istituto ribadisce che ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, l’assegno spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”. Nello specifico, i soggetti destinatari dell’assegno per il nucleo famigliare sono: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente. Pertanto, in linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l’Assegno temporaneo introdotto dal decreto-legge n. 79 del 2021 potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

Per quanto non riportato, si rimanda al testo della circolare, di seguito allegata.

Allegato: Circolare_numero_93_del_30-06-2021


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