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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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27.08.2021 - lavoro

INPS – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI-BIS – INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI – INDICAZIONI DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE 9 AGOSTO 2021, N. 125

Come anticipato, con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, denominato “Decreto Sostegni bis” (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 21/2021 del 29/05/2021), e con il decreto legge 30 giugno 2021, n. 99 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 27/2021 del 10/07/2021) il legislatore è ulteriormente intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in particolare, introducendo nuove misure in favore dei datori di lavoro, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), costretti a ridurre o sospendere l’attività lavorativa a far tempo dal 1° luglio 2021.

Rammentiamo, infatti, che la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere a interventi di integrazione salariale con causale “COVID–19” si è conclusa il 30 giugno 2021.

A seguito della conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ad opera della legge 23 luglio 2021, n. 106, l’INPS, con circolare 9 agosto 2021, n. 125, ha provveduto ad illustrare le modifiche apportate alle disposizioni relative ai trattamenti di integrazione salariale e ha riepilogato le relative istruzioni operative.

Con la presente nota, evidenziamo i passaggi della suddetta circolare di maggior interesse per le imprese edili.

Trattamento di integrazione salariale ordinario senza obbligo di versamento del contributo addizionale

L’art. 40, comma 3, del Decreto Sostegni-bis prevede l’esonero dal pagamento del consueto contributo addizionale per i datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del D. lgs. n. 148/2015.

Nello specifico, l’INPS ha precisato che la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria, nonché a quelli – sempre appartenenti al settore industriale – che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del D. Lgs. n. 148/2015.

L’Istituto, inoltre, ha specificato che l’esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 163,7 milioni di euro per l’anno 2021. Pertanto, una volta raggiunto tale limite, l’Istituto non autorizzerà più domande di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale con l’esenzione dal contributo addizionale.

In ordine alla collocazione temporale del periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per i quali opera l’esenzione dal versamento del contributo addizionale, l’INPS ha osservato che la decorrenza del 1° luglio 2021, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dal decreto-legge n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021.

Alla luce di quanto sopra, l’Istituto ha comunicato che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine garantire la continuità delle misure di sostegno in favore dei lavoratori interessati dalla continuità della sospensione/riduzione dell’attività aziendale e per assicurare una più agevole gestione delle richieste – fermo restando il sopracitato limite massimo di esonero fissato in 163,7 milioni di euro per l’anno 2021, – il periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria cui al citato articolo 40, comma 3, potrà essere richiesto a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° luglio 2021, ovvero dal 28 giugno 2021.

Conseguentemente, potranno accedere all’intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di trattamenti di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 (casuale “COVID-19 DL 41/21”). Laddove, invece, non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane di trattamenti di cui al menzionato articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

In ordine alla portata della norma, l’Istituto ha precisato che, riguardo alla cassa integrazione ordinaria, rientrano nella previsione di esonero dal versamento del contributo addizionale tutte le richieste di intervento diverse da quelle collegate ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 3, del D. lgs. n. 148/2015, sono in ogni caso esclusi da tale obbligo.

Peraltro, l’Istituto ha specificato che l’unica deroga contenuta nel comma 3 dell’articolo 40 del decreto Sostegni-bis alla disciplina generale di cui al D. Lgs. n. 148/2015, inerente ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, riguarda il suddetto esonero dal versamento del contributo addizionale. Ne consegue che permangono tutte le altre regole che governano l’accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale quali, a titolo di esempio, l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti; il rispetto, in caso di trattamento ordinario, della tempistica per l’invio delle domande di accesso al trattamento nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata.

La circolare, comunque, ha ribadito come, al contrario, tutti gli interventi di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non rientrino nel computo dei limiti complessivi e singoli di durata dei trattamenti di cui rispettivamente agli articoli 4 e 12 del D. Lgs. n. 148/2015 e come gli stessi siano neutralizzati ai fini delle richieste di cassa integrazione ordinaria in argomento.

Inoltre, l’INPS ha rimarcato come ai datori di lavoro, che si avvalgano dei trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale, resti precluso, per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021, l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e resti, altresì, sospesa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché le procedure di licenziamento individuale per g.m.o. in corso.

Da ultimo, la circolare ha specificato che, in sede di prima applicazione della norma, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni o riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Per i periodi successivi, invece, la trasmissione delle domande di accesso al trattamento di integrazione salariale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dal momento iniziale della sospensione o della riduzione d’orario, come ordinariamente previsto dall’art. 15 del D. Lgs. n. 148/2015.

 

Trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converitto con modificazioni dalla legge n. 106/2021, prevede, al comma 1 dell’articolo 40, per determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere – in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali di cui al D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (CIGO/CIGS) – ad un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale.

Con la circolare qui in commento, l’INPS ha individuato i destinatari della norma sopra citata nei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.

Conseguentemente, il particolare trattamento straordinario di integrazione salariale in parola è rivolto anche ai datori che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda e che, quindi, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in materia di CIGS.

Per richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale in parola, i datori devono:

  • avere subito, nel primo semestre dell’anno 2021, un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
  • avere sottoscritto accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti in forza al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis, finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La circolare, al riguardo, precisa che il particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola è una misura alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal D. Lgs. n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale.

Gli accordi di cui alla seconda condizione sopra esposta devono prevedere una riduzione media oraria non superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati, con una percentuale individuale che non può superare il 90 per cento nell’arco dell’intero periodo oggetto dell’accordo.

Inoltre, nelle intese, devono essere specificate le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, possa modificare in aumento l’orario – nei limiti del normale orario di lavoro – con corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale di cui trattasi.

Il trattamento può essere richiesto per una durata massima di 26 settimane, nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021, e non rientra nel computo dei limiti complessivi di durata previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 148/2015.

Il valore economico del suddetto trattamento è pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza applicazione dei massimali mensili e con riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

La circolare ha ricordato inoltre come, anche per il trattamento straordinario qui in esame, i datori di lavoro non siano tenuti al pagamento del contributo addizionale.

Riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, l’INPS ha precisato che, trattandosi di una particolare tipologia di trattamento straordinario di integrazione salariale il cui regime autorizzativo fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto consentirà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

La circolare conclude specificando che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite la “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale unitamente al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale.

Al riguardo, quindi, sottolineiamo alle imprese la necessità che le stesse, per quanto concerne gli adempimenti amministrativi, si attengano diligentemente a quanto chiarito dall’Istituto nei paragrafi 8. e 9. della circolare qui in commento, di seguito allegata.

 

Ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Il decreto–legge 30 giugno 2021, n. 99 ha previsto, all’articolo 4, comma 8, l’inserimento, dopo l’articolo 40 del decreto-legge n. 73/2021, dell’articolo 40-bis che prevede un ulteriore trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D. Lgs n. 148/2015.

Il decreto-legge n. 99/2021 è stato abrogato dalla legge n. 106/2021 che, tuttavia, ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti in forza delle disposizioni dettate dall’abrogato decreto e ne ha recepito i contenuti.

Destinatari della misura sono, anche in questo caso, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D. Lgs n. 148/2015, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale, i quali, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – come stabiliti dall’articolo 4 e dall’articolo 22, comma 5, del D. Lgs. n. 148/15 – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo.

Il trattamento ai sensi dell’articolo 40-bis – concesso in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del D. Lgs n. 148/2015 – può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Anche in questo caso l’Istituto ha chiarito che i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D. Lgs n. 148/2015, e ha specificato, con riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, che trattandosi di un trattamento straordinario di integrazione salariale la cui potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Istituto autorizzerà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.

L’Istituto ha inoltre ribadito che ai datori di lavoro che accedono alla misura prevista dal menzionato articolo 40-bis del decreto-legge n. 73/2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale autorizzato entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma. Restano, altresì, sospese la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste al comma 3 del suddetto articolo 40-bis.

Infine l’Istituto ha sottolineato come l’ulteriore trattamento di CIGS in parola sia riconosciuto nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l’anno 2021.

Si allega, di seguito, una tabella elaborata da ANCE, riassuntiva delle indicazioni contenute nella circolare in commento.

ALLEGATI: Inps circ_125_2021

Istruzioni operative Inps circ125


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