Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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16.04.2021 - lavoro

INPS – COVID-19 – CONGEDO 2021 PER I GENITORI CON FIGLI IN QUARANTENA O CON ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA SOSPESA – CIRCOLARE 14 APRILE 2021, N. 63

L’INPS, con circolare 14 aprile 2021, n. 63, ha fornito le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del nuovo “Congedo 2021 per genitori”, introdotto dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992.

In particolare, l’articolo 2 del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha introdotto un congedo indennizzato a favore di genitori lavoratori per la cura dei figli conviventi minori di anni 14:

  • affetti da SARS Covid-19, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione;
  • in quarantena da contatto ovunque avvenuto, per la durata della quarantena stessa;
  • con attività didattica in presenza sospesa, per la durata della sospensione.

Tale congedo, inoltre, può essere utilizzato, senza limiti di età, per la cura di figli con disabilità:

  • iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Inoltre, il comma 5 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 30/2021, ha introdotto, per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. A tale riguardo, l’Istituto ha specificato che, non essendo previsto né il diritto all’indennità né alla contribuzione figurativa, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

L’INPS ha ricordato altresì che è tuttora vigente la tutela di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con Ordinanza del Ministro della Salute sulla base dell’ultimo D.P.C.M. 2 Marzo 2021. A tal riguardo, l’Istituto rimanda alla propria precedente circolare n. 2/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 03/2021 del 23/01/2021).

Destinatari del Congedo 2021 per genitori

L’Istituto ha precisato che possono beneficiare del congedo di cui trattasi i soli genitori lavoratori dipendenti; sono, pertanto, esclusi dalla nuova misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Inoltre, è stato specificato che il congedo può essere fruito nei soli casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.

Requisiti per la fruizione del congedo

Per poter fruire del congedo, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

  1. a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  2. b) il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile;
  3. c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
  4. d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente;
  5. e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  • l’infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente;
  • la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  • la sospensione dell’attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite di 14 anni di età.

Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i seguenti requisiti:

  1. il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo, le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;
  2. il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile;
  3. il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

L’Istituto ha precisato che per godere del congedo in esame non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio e che è possibile fruire del congedo, oltre che nei casi in cui il figlio risulti affetto da SARS Covid-19, in quarantena da contatto ovunque avvenuto, o con attività didattica in presenza sospesa, anche in caso di:

  • chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

Durata e indennizzo del congedo

L’Istituto ha precisato che il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, della quarantena da contatto, della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché della chiusura del centro diurno assistenziale, così come indicata nei relativi provvedimenti dispositivi, e ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021.

È stato inoltre specificato che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 nonché fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica, possono essere convertiti, a domanda degli interessati, nel congedo di cui trattasi e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale.

L’Istituto ha chiarito che, a tal fine, il genitore lavoratore dipendente dovrà presentare una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della stessa.

In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione (artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 151/2001), nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto nella circolare in commento, alla quale si rimanda.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.lgs n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

L’INPS ha precisato che l’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).

Ha inoltre specificato che le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

 

Presentazione della domanda

In merito alla presentazione della domanda, l’Istituto ha specificato che, nelle more dei necessari aggiornamenti informatici, il lavoratore può fruire del Congedo 2021 per genitori con richiesta al proprio datore di lavoro, e regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda, esclusivamente in via telematica all’INPS, non appena sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto.

Alla luce di quanto sopra, è stato precisato che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021.

Infine, l’Istituto, nella circolare in commento, alla quale si rimanda, affronta compiutamente il tema della compatibilità del congedo con altri istituti e fornisce le istruzioni per la corretta compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio.

Allegato: Circolare_numero_63_del_14-04-2021

 


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