Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
05.03.2021 - lavoro

INPS – ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO CIG COVID-19 – LEGGE DI BILANCIO 2021 – CIRCOLARE 19 FEBBRAIO 2021, N. 30 – SINTESI ANCE  

Con circolare 19 febbraio 2021, n. 30, l’INPS ha fornito una prima illustrazione della disciplina dell’esonero contributivo previsto, dall’art. 1 commi 306-308 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021), a favore dei datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 previsti dalla legge medesima.

In particolare, la norma citata dispone, al comma 306, che ai datori di lavoro privati, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 di cui al comma 300 del medesimo articolo, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’art. 3 del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

L’INPS ha ribadito il regime di alternatività tra le due misure, ossia trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 ed esonero contributivo previsti dalla Legge di Bilancio. Pertanto, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l’impossibilità di accedere all’esonero contributivo con riferimento alla medesima unità produttiva.

L’Istituto ha segnalato, inoltre, che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.

Tra l’altro, l’Istituto compie un’approfondita disamina della cumulabilità di tale esonero con altre misure agevolative previste dall’ordinamento. In proposito, si segnala, in particolare, che l’applicazione del suddetto esonero contributivo, in virtù dell’entità dello stesso, preclude l’applicazione della Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione dell’esonero medesimo.

Si segnala infine che l’INPS, nel ricordare che l’applicazione dell’esonero contributivo qui considerato è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, rinvia ad un successivo messaggio, che sarà pubblicato all’esito di tale autorizzazione, le istruzioni operative per la concreta fruizione dell’esonero stesso.

Nelle more di tale autorizzazione, ANCE ha predisposto la tabella di sintesi allegata, alla quale si rimanda, che riepiloga le indicazioni contenute nella circolare in commento.

Allegato: INPS circ_30 19 febbraio 2021

Sintesi circ. Inps n. 30-2021

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941