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19.02.2021 - tributi

SPLIT PAYMENT E SANZIONI – È L’IMPRESA ESECUTRICE RESPONSABILE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’IVA

(Risposta Agenzia delle Entrate n.604/E/2020)

Chiarimenti sul regime sanzionatorio connesso all’applicazione dello split payment in capo all’impresa esecutrice di prestazioni nei confronti della P.A., che è responsabile della corretta applicazione dell’IVA a prescindere dalle indicazioni fornite dal committente pubblico.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.604/E del 18 dicembre 2020 in merito all’applicabilità del meccanismo dello “split payment”, disciplinato dall’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 ed operante fino al 30 giugno 2023.

Come noto, i fornitori che effettuano cessioni o prestazioni di servizi assoggettate a tale regime devono comunque emettere fattura con indicazione dell’imponibile e dell’imposta e con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ovvero “split payment ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972”. La P.A. provvede al versamento dell’IVA all’Erario, secondo specifiche modalità (cfr. anche la C.M. 15/E/2015) [1].

In particolare, nella Risposta n.604/E/2020 l’Agenzia delle Entrate si concentra sul profilo delle sanzioni connesse all’applicabilità dello “split payment”, e chiarisce che in linea generale, l’impresa fornitrice, soggetto passivo ai fini IVA, è responsabile della corretta applicazione dell’IVA, ancorché il versamento all’Erario sia eseguito in concreto dalla P.A. committente.

Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria precisa che:

  • è solo il fornitore il soggetto obbligato a dettagliare la prestazione eseguita con la corretta applicazione dell’IVA in fattura, a prescindere dalle eventuali indicazioni circa l’aliquota IVA suggerite dalla P.A. committente;
  • nell’ipotesi di errata applicazione dell’IVA a cura del fornitore, se nella fattura sono indicate un’aliquota [2] ed un’imposta inferiore a quella dovuta, questi risponde [3]:
  • della sanzione per la violazione degli obblighi inerenti la documentazione e la registrazione delle operazioni imponibili ad IVA [4];
  • della sanzione per omesso versamento dell’IVA [5], in tutto in parte, ancorché l’errato versamento sia, di fatto, eseguito in “split payment” dalla P.A..

Invece, sempre in caso di errata applicazione dell’IVA (aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria), la Risposta n.604/E/2020 chiarisce che il fornitore non risponde della sanzione per la dichiarazione IVA infedele [6].

In tal caso, infatti, nel rigo VE38 della dichiarazione IVA (Modello IVA 2020), è necessario indicare solo l’importo imponibile [7] (che concorre al volume d’affari del fornitore) delle cessioni e/o prestazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dello “split payment”, senza indicare anche la relativa IVA;

  • diversamente, nell’ipotesi in cui l’appaltatore abbia correttamente applicato l’IVA in fattura, è la P.A. che non effettua il versamento, totale o parziale, dell’IVA in “split payment”, ad essere assoggettata alla sanzione per omesso versamento dell’imposta (sempre ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 471/1997).

Resta confermata, a favore delle imprese coinvolte, la disciplina dei rimborsi IVA in via prioritaria [8], nonché la possibilità di ottenere i rimborsi mediante conto fiscale [9].

In ogni caso, l’ANCE sta continuando l’azione di contrasto all’operatività del meccanismo per sostenere, in ogni occasione possibile, le ragioni del settore fortemente penalizzato da questo meccanismo.

 

Note:

[1] Cfr. anche il D.M. 27 giugno 2017 ed il D.M. 13 luglio 2017.

[2] Nel caso di specie, era stato stipulato un contratto di appalto con un’Università per interventi di ristrutturazione edilizia, in relazione ai quali l’instante aveva espresso all’Agenzia delle Entrate i propri dubbi sull’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria, ovvero ridotta al 10%.

[3] Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.604/E/2020 conferma che, “fermo restando il versamento dell’imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l’IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di un’attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 6,comma 8, D.lgs n. 471/97 e, quindi, l’imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura” (Cfr. anche la C.M.19 n.6/E/2015).

[5] Ai sensi dell’art.6, co.1, del D.Lgs. 471/1997.

[6] Ai sensi dell’art.13, co.1 e 3, del D.Lgs. 471/1997.

[7] Ai sensi dell’art.5, co. 4, del D.Lgs. 471/1997.

[8] Infatti, in tale rigo va indicato “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’art.17-ter e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato art.17-ter” (cfr. anche le Istruzioni al Modello IVA).

[9] Cfr.l’art.8, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015.

[10] Cfr. art.1, co.4-bis e 4-ter, del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 – cd. “Manovra correttiva 2017”).

 

 


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