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Servizio Tecnico - referente: ing. Angelo Grazioli
Tel. 030.399133 - Email: angelo.grazioli@ancebrescia.it
14.10.2022 - tecnica

Approfondimento: Impianti fotovoltaici

(a cura del geom. Antonio Gnecchi e dell`ing. Giuliano Roversi)

A – Considerazioni generali.

Tutte le norme sotto citate sono state modificate nel tempo secondo l`evoluzione dovuta a diverse motivazioni.

Tra queste vi è certamente la molteplicità  delle tipologie di applicazione, l`esigenza di migliorare gli efficientamenti  energetici degli edifici, oltre a dover  ridurre  i costi delle fonti energetiche tradizionali per le funzioni di riscaldamento e raffrescamento  degli immobili.

Sono inoltre  aumentate le esigenze  di approvvigionamento   di prodotti di genere, anche e soprattutto negli ultimi anni (petrolio e  gas metano).

Tutte queste ragioni hanno condotto il legislatore nazionale  modificare  e integrare le proprie legislazioni in materia, proprio in funzione del risparmio energetico  attraverso l`implementazione dell`energia  mediante l`impiego di fonti rinnovabili, quale è appunto l`installazione di pannelli solari fotovoltaici.

Di poco si è occupata la legislazione regionale che comunque mantiene il proprio ruolo all`interno  di questa disciplina, anche in considerazione che comunque la norma regionale non si pone in contrasto con quella statale.

Si parte quindi dl rispetto della norma statale per quanto riguardo tutte le forme di installazione e funzionamento degli impianti, compreso l`aspetto di autorizzazione degli stessi.

Come era doveroso, ogni nuova norma ha modificato, integrato e migliorato quelle precedenti sulla stessa materia obbligando tutti i soggetti coinvolti a rispettare tali disposizioni.

Il decreto Energia, infatti, 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto  una serie di novità all`interno della disciplina che riguarda l`installazione e il funzionamento degli impianti fotovoltaici, con modifiche all`intero sistema legislativo a partire dal D. Lgs. 387 del 2003  e ai successivi provvedimenti normativi, quali il DLGS n. 28/11 e DLGS n. 199/21.

Bisogna comunque tener conto sia delle Linee Guida regionali che delle  ultime modifiche alla legislazione nazionale  che vedono le prescrizioni tecniche  prevalere su quelle regionali ove vi sia concomitanza di intervento o vuoto da parte della disciplina regionale nelle stesse materie.

B – Provvedimenti regionali.

Le norme regionali che disciplinano la materia sono essenzialmente la LR n. 26/03 e la DGR 4803 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto le “ Linee guida per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)”  e dei suoi allegati, nel rispetto delle norme statali  vigenti nella stessa materia.

La LR n. 26/03, come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 11, in particolare, fa riferimento:

  • 28, co. 1, lett. e-bis – competenza alle provincie al rilascio dell`autorizzazione unica ai sensi dell`art. 12, del DLGS n. 387/02, salvo per impianti di competenza della regione,
  • 29, co. 1, lett. b) e i-bis – spetta alla regione dettare le Linee Guida per l`esercizio delle funzioni art. 28, co. 1, lett. e-bis), in relazione alle procedure di cui art. 6, co. 9 e 11, del DLGS n. 28/11.

Relativamente agli impianti fotovoltaici disciplinati dalla DGR 4803/21 e dai sui allegati, si riassumono le principali disposizioni regionali:

Allegato 1.4 – Autorizzazione unica ai sensi art. 12 DLGS n. 387/03, dove vengono individuati i soggetti coinvolti, le fasi del procedimento e la tempistica per i vari soggetti e i termini di adempimento.

Allegato 1.5 – Fasi e procedimenti  della Procedura abilitativa semplificata ai sensi dell`art. 6 del DLGS 28/11, dove vengono individuati i soggetti coinvolti, le fasi del procedimento e la tempistica per i vari soggetti e i termini di adempimento.

Allegato 2.1 – Impianti fotovoltaici su edifici e relativi procedimenti, mediante modello unico nazionale, edilizia libera, CEL, DILA e PAS.

L`Allegato distingue:

  • edifici a destinazione non residenziale, siti all`esterno delle zone A, a sua volta distinti:
  • tetti a falda / tetti non piani (anche con integrazione architettonica)
  • tetti piani (anche con integrazione architettonica)

a loro volta distinti secondo le loro diverse caratteristiche alle quali corrisponde il tipo di procedimento, l`eventuale obbligo VIA e le relative norme di riferimento.

  • edifici a destinazione industriale

a loro volta distinti secondo le loro diverse caratteristiche alle quali corrisponde il tipo di procedimento, l`eventuale obbligo VIA e le relative norme di riferimento.

Allegato 2.2 – Impianti fotovoltaici su pertinenze di edifici, etc., mediante modello unico nazionale, edilizia libera, CEL, DILA (equivalente alla CILA)  e PAS.

L`Allegato distingue:

  • alcune tipologie di pertinenze
  • alcune tipologie di manufatti (serre e pensiline)

a loro volta distinti per tipologia di impianto e il rispettivo titolo abilitativo e relative norme di riferimento.

Allegato 2.3 – Impianti fotovoltaici al suolo, con l`indicazione della loro ubicazione, le caratteristiche della copertura e dell`impianto, il tipo di procedimento (PAS, AU, la VIA con le relative norme di riferimento).

L`Allegato distingue:

  • impianti su barriere acustiche, distinti a loro volta:
  • aderenti o integrati nella copertura delle pensiline, con capacità uguale o inferiore a 1 MWe, con obbligo di PAS
  • su barriere acustiche con capacità superiore 1 MWe, con obbligo di AU.
  • impianti al suolo con distanza dal suolo di mt. 2,00, distinti, a loro volta:
  • quando NON è prevista un`autorizzazione ambientale o paesaggistica di competenza di ente diverso dal comune, con capacità inferiore o uguale a 200 KWe, c`è l`obbligo di PAS
  • quando NON è prevista un`autorizzazione ambientale o paesaggistica di competenza di ente diverso dal comune, con capacità superiore a 200 KWe, c`è l`obbligo di AU
  • quando è prevista un`autorizzazione ambientale o paesaggistica di competenza di ente diverso dal comune, con capacità inferiore o uguale a 20 KWe, c`è l`obbligo di PAS
  • quando è prevista un`autorizzazione ambientale o paesaggistica di competenza di ente diverso dal comune, con capacità superiore a 20 KWe, c`è l`obbligo di AU
  • impianti sul suolo, distinti tra:
  • impianti con capacità inferiore a 20 KWe, c`è l`obbligo di PAS
  • impianti con capacità superiore a 20 KWe, c`è l`obbligo di AU.

Per eventuale obbligo di VIA, si veda la colonna VIA dell`Allegato 2.3

 

Tutti gli interventi che comportano l`installazione di pannelli solari fotovoltaici trovano la loro soluzione all`interno della rispettiva procedura, le condizioni e prescrizioni stabilite per ogni tipologia di impianto, anche in presenza di eventuali vincoli di tutela di aree o immobili, nonché dei relativi titoli abilitativi.

Come sopra si diceva la DGR 4803/21, in tema di impianti fotovoltaici, stabilisce:

  • i campi di applicazione e le disposizioni generali (parte I e II)

il regime

  • giuridico dei titoli abilitativi (parte III)
  • il regime del procedimento di autorizzazione unica (parte IV)
  • gli effetti dell`individuazione delle aree idonee (parte V)
  • le indicazioni tecniche relative alle opere pertinenziali (parte VIII)
  • le misure integrative e compensative (parte IX).

Tutte le sopra citate Linee Guida, relativamente agli impianti solari fotovoltaici, devono tenere conto delle diverse o successive disposizioni legislative statali che ne rendono obbligatorio il loro rispetto.

C – Le ultime  modifiche intervenute

Le principali modifiche che hanno interessato la modifica delle precedenti norme in tema di impianti fotovoltaici sono contenute nella legge 27 aprile 2022, n. 34  (artt. 9, 10 e 10 bis) e  nella legge 20 maggio 2022, n. 51  (artt. 6, 7, e 7 bis) che, assieme agli altri provvedimenti statali e regionali, si riportano a margine della presente esposizione.

Innanzi tutto bisogna precisare che, con il Decreto Energia 17/22 i pannelli fotovoltaici sono diventati interventi manutenzione ordinaria.

D – Principali impianti fotovoltaici.

Le difficoltà che hanno caratterizzato, in questi ultimi tempi, nei loro diversi aspetti, l`installazione degli impianti solari fotovoltaici, hanno riguardato:

  • gli impianti fotovoltaici a terra,

L’art. 11 del D.L. 01/03/2022, n. 17 (legge n. 34/22), ha introdotto deroghe alla norma – contenuta nell’art. 65 del D.L. 24/01/2012, n. 1 – che disciplina l’esclusione degli impianti solari fotovoltaici collocati a terra in aree agricole dalla possibilità di usufruire degli incentivi statali riconosciuti alle fonti energetiche rinnovabili (FER) di cui al D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28.
Si riporta di seguito una ricostruzione di tali divieti ed eccezioni, con gli aggiornamenti recati dal citato art. 11 del D.L. 17/2022.

Divieto generalizzato fotovoltaico in area agricola ed eccezioni – L’art. 65 del D.L. 1/2012 prevede (comma 1) un generalizzato divieto di accesso agli incentivi per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
Il divieto non si applica alle aree classificate agricole entro il 25/03/2012 (data di entrata in vigore della L. 24/03/2012, n. 27, di conversione del D.L. 1/2012), per impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo edilizio entro la stessa data e siano entrati in esercizio entro i 180 giorni successivi (quindi entro il 21/09/2012).

Le eccezioni suddette sono applicabili a condizione che gli impianti rispettino i requisiti previsti dai commi 4 e 5, art. 10 del D. Leg.vo 28/2011 (abrogati, ma ancora validi a tali fini), e cioè:
* avere potenza nominale non superiore a 1 MW;
* essere collocati, in caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, ad una distanza non inferiore a 2 km l’uno dall’altro;
* occupare non più del 10% della superficie del terreno agricolo di proprietà del proponente.
Tali requisiti aggiuntivi (sono appunto quelli previsti dal comma 4, art. 10 del D. Leg.vo 28/2011) non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni (comma 5, art. 10 del D. Leg.vo 28/2011).

Sono rimasti inoltre esclusi dal divieto gli impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo edilizio entro il 29/03/2011 oppure per i quali sia stata presentata la richiesta per il conseguimento del titolo entro il 01/01/2011, a patto che siano entrati in esercizio entro 24/05/2012.

impianti con moduli elevati da terra e soluzioni innovative – In seguito, in una logica di sviluppo delle fonti rinnovabili orientata al conseguimento degli obiettivi fissati in sede europea al 2030 da realizzare anche con gli investimenti contenuti nel PNRR, e in considerazione del fatto che – dati i continui miglioramenti di tecnologia ed efficienza – talune configurazioni delle strutture di sostegno dei pannelli consentono lo svolgimento delle attività agricole sottostanti e un’occupazione di suolo pari al solo 2% della superficie disponibile (contro il 40% degli impianti tradizionali) con l’art. 31 del D.L. 31/05/2021, n. 77, comma 5, si è consentito l’accesso alle misure incentivanti statali per le FER agli impianti solari fotovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (comma 1-quaterart. 65 del D.L. 1/2012).

L’accesso agli incentivi per gli impianti è in questi casi subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate (comma 1-quinquies, art. 65 del D.L. 1/2012). Qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui sopra, cessano i benefìci fruiti (comma 1-sexiesart. 65 del D.L. 1/2012).

  • gli impianti fotovoltaici in copertura.

Tali impianti sono regolamentati dalla DGR 4803/21 dagli Allegati 2.1 (su edifici ) e 2.2 (sulle pertinenze).

L`Allegato 2.1 stabilisce le  caratteristiche tecniche degli impianti da installare su edifici a destinazione non industriale, all`esterno delle zona A del DM 1444/68, mentre l`Allegato 2.2 per gli impianti da installare su pertinenze di edifici,  serre e manufatti, sempre all` esterno delle zona A.

L`Allegato 2.1, a sua volta, distingue due categorie caratteristiche di copertura, aderenti o integrati, ovvero non aderenti o non integrati per:

  • tetti a falda, e i tetti non piani(anche con integrazione architettonica),
  • tetti piani anche con integrazione architettonica

Per ciascuna delle due categorie di copertura inoltre, l`allegato stabilisce le caratteristiche degli impianti (aderenti o integrati, ovvero non aderenti o non integrati), le capacità di generazione, le modifiche dei progetti di impianti autorizzati, in presenza o meno di vincoli su aree o immobili.

Per ogni tipologia di impianto è stabilito inoltre i relativo titolo abilitativo tra i seguenti: CEL, PAS, AU e DILA, tenuto conto che per alcuni di questi interventi è prevista l`attività edilizia libera.

Sempre l`Allegato 2.1 interviene per gli impianti fotovoltaici su edifici industriali che stabilisce solo le caratteristiche degli impianti, come sopra richiamate, i titoli abilitativi già menzionati, tenuto conto che per alcuni di questi interventi è prevista anche l`attività edilizia libera.

L`Allegato 2.2, che riguarda gli impianti (aderenti o integrati, ovvero non aderenti o non integrati) su pertinenze di edifici non industriali, su pensiline, serre o manufatti. prevede le  medesime categorie di copertura, per le stesse pertinenze sopra citate, così come le caratteristiche degli impianti, le capacità di generazione, le modifiche dei progetti di impianti autorizzati, il relativo titolo abilitativo, in presenza o meno di vincoli o immobili.

Come già detto entrambi gli allegati richiamano, per ogni tipologia di impianto, le rispettive norme di riferimento.

Per queste pratiche, inoltre, la DGR 4803/21 – punto 2.6  delle Linee Guida –  prevede che i comuni possano stabilire il pagamento dei diritti di segreteria da applicare alle PAS.

Ricordo che, proprio in considerazione delle nuove norme introdotte dai provvedimenti sotto illustrati, si deve tener conto delle prescrizioni tecniche statali prevalenti su quelle regionali come sopra affermato.

Fermo restando che la sola installazione di un impianto fotovoltaico costituisce manutenzione ordinaria:

  • La posa di pannelli fotovoltaici integrati nella copertura di edifici, vincolati ai sensi art. 136, co. 1, lett. c), del DLGS 42/04, è assentibile previo autorizzazione paesaggistica ex art. 7 bis, comma 5, DLGS n. 28/11.
  • La posa di pannelli fotovoltaici su falda interna o non visibile da spazi pubblici su edifici vincolati ex art. 136, co. 1, lett. c), DLGS 42/04,  non necessita di autorizzazione, ma della sola presentazione dell`integrato in falda.
  • L’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A e NAF (DM 1444/68), di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici (…), sono considerati manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di nessun atto di assenso, ivi compreso quelli previsti dal Codice per i beni culturali e del paesaggio (DLGS 42/04), salvo per le aree o immobili particolarmente tutelati e fermo restando, per questi ultimi, l’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
  • gli impianti fotovoltaici in discariche o cave o siti bonificati.

Per l`installazione di un impianto fotovoltaico a terra in una discarica o in una cava si veda l`art. 6, co. 9 bis, del DLGS 28/11, modificato con la legge n. 50/22, che disciplina questa ipotesi.

Il divieto, per come inizialmente strutturato, aveva escluso dagli incentivi anche gli impianti fotovoltaici con istallazioni su discariche e lotti di discarica chiusi e su cave o lotti di cave, ovvero su aree contaminate sottoposte a bonifica, le quali, seppure qualificate in sede catastale come “terreni agricoli”, erano insuscettibili di ulteriore sfruttamento, e dunque inadatte alla coltivazione.
Posta la qualificazione catastale di “aree agricole”, gli impianti fotovoltaici su tali terreni insuscettibili di sfruttamento agricolo non potevano dunque accedere ai bandi previsti dalle vigenti misure incentivanti.

  • In proposito, il legislatore è intervenuto con l’ 56 del D.L. 16/07/2020, n. 76, comma 8-bis, introducendo due nuovi commi 1-bis ed 1-ter nell’art. 65 del D.L. 1/2012, e disponendo così che il divieto di fruizione degli incentivi statali non si applichi agli impianti solari fotovoltaici:
    da realizzare su aree dichiarate siti di interesse nazionale(purché autorizzati ai sensi dell’art. 4 del D. Leg.vo 28/2011, comma 2, senza necessità di ulteriori attestazioni e dichiarazioni – comma 1-bisart. 65 del D.L. 1/2012);
  • da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti (purché autorizzati ai sensi dell’ 4 del D. Leg.vo 28/2011, comma 2, senza necessità di ulteriori attestazioni e dichiarazioni – comma 1-ter, art. 65 del D.L. 1/2012).
  • gli impianti fotovoltaici in aree o su immobili vincolati.

Di fatto, è necessario attenersi alle disposizioni legislative  nazionali e regionali non in contrasto con quelle statali, secondo le modifiche e le integrazioni successivamente intervenute per ogni tipologia di installazione, zona di intervento, tenendo presente eventuali forme di tutela paesaggistica e anche in relazione alla diversa tipologia di titolo abilitativo.

Per gli impianti fotovoltaici installati in aree o su immobili vincolati occorre far riferimento a ciascuna tipologia prevista (es. a terra, in copertura), alla relativa zona urbanistica e alle caratteristiche degli stessi impianti.

Solo qualora gli impianti solati fotovoltaici vengano installati su immobili inclusi nel centro storico e nei nuclei di antica formazione e vincolati ai sensi dell`art. 136, co. 1, lett. c), del DGLS n. 42/04 serve l`autorizzazione paesaggistica.

Se invece l`immobile si trova in zona A o nel NAF  non  vincolate dall`art. 136 del D. Lgs. 42/04 possono  essere fatti anche senza pratica edilizia.

Rimangono comunque in vigore le prescrizioni comunali e regionali (fotovoltaico integrato in falda e comunicazione FER PAS) la cui pratica accompagnata da una valutazione di impatto paesistico sopra soglia, andrà in commissione del paesaggio per eventuali prescrizioni e si hanno 30 giorni di tempo per autorizzare la realizzazione dell`impianto.

Per una valutazione in ordine all`installazione di impianti fotovoltaici in zone agricole, soggette a vincoli paesaggistici o culturali, si veda al successivo punto 7).

  • gli impianti fotovoltaici in zone idonee o non idonee.
  1. impianti in zone idonee.

Le modifiche all`installazione degli impianti fotovoltaici sono da ricercare nel DL n. 17/22 (cd. decreto Bollette), convertito con la legge n. 34 del 2022.

Con queste norme si consente, in specifiche aree, la massima diffusione di impianti fotovoltaici con determinate caratteristiche (su edifici o strutture edilizie o con moduli a terra), con cambiamenti nella semplificazione autorizzativa.

L`ampliamento delle aree classificate “ídonee”  ai sensi del DGLS n. 199/21 e  la semplificazione autorizzativa sono immediatamente applicabili, senza necessità di interventi normativi nazionali o regionali, con rafforzamento delle procedure semplificate.

In tali aree sarà possibile, con una semplice Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), autorizzare impianti fotovoltaici e relative opere connesse di potenza  inferiore a 1Mw di nuova costruzione o a seguito di potenziamenti, rifacimenti o interventi  di integrale ricostruzione , per la cui messa in opera non sono previste procedure di esproprio.

Per tale tipologia di impianti non servirà neppure l`autorizzazione paesaggistica se il sito è vincolato. Unico limite riguarda i beni culturali disciplinati dalla parte seconda del codice Urbani (DLGS n. 42/04).

(e aree o immobili vincolati ai sensi art. 136, co. 1, lett. c)).

Per gli impianti in PAS o in AU, i vantaggi procedurali introdotti dal DLGS 199/21 vengono applicati anche alla fase di VIA e alle opere connesse.

L`autorità competente in materia paesaggistica si esprime infatti con parere obbligatorio non vincolante, i termini del procedimento saranno ridotti di un terzo.

Il DLGS n. 199/21  ha introdotto una disposizione particolare (art. 22, co. 1, lett. a), secondo cui, nei procedimenti di autorizzazione  di impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili  su aree idonee, l`autorizzazione contenuta in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

  1. impianti in aree NON idonee.

Si precisa che le aree non idonee all`installazione di talune tipologie di impianti fotovoltaici a terra sono individuate dall`Allegato 3 alla scheda A.3 del PAER (Piano ambientale ed energetico  regionale) , che ha confermato l`Allegato A alla LR 11/2011 come modificata dalla legge regionale 56/2011.

  • gli impianti in zone industriali

A seguito delle recenti modifiche alla normativa in esame ed in particolare alla legge n. 34/22, di conversione del DL n. 17/22 non sono più previste comunicazioni (CILA), nemmeno per l`installazione di impianti in zone industriali.

Quello che infatti è cambiato rispetto a prima delle norme sopra citate, è che l`installazione degli impianti fotovoltaici costituiscono interventi manutenzione ordinaria.

Per le aree industriali  hanno aggiunto questo articolo art. 10–bis (installazioni di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale) – In deroga agli strumenti urbanistici comunali  agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriali di è consentita l`installazione di impianti solari  fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento  dell`area industriale di pertinenza”.

      Gli impianti di cui al co. 1 del citato art. 10 bis possono  essere  installati  su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Per gli impianti su grande scala hanno alzato le dimensioni per le quali sono soggette a VIA.

  • gli impianti in zone agricole.

Con la conversione in legge del decreto 1° marzo 2022 n. 17, ad opera della legge n. 34 del 2022, (il cosiddetto decreto energia) tra le altre cose è stata regolamentata l’installazione di pannelli fotovoltaici a terra. In particolare l’articolo 11 della legge disciplina i casi in cui si può derogare dal divieto di accesso agli incentivi statali per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

Nella conversione in legge del decreto è stato eliminato il limite, precedentemente introdotto, del 10 per cento di copertura della superficie agricola aziendale ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti agro-voltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra. Per contro è stata eliminata la possibilità di erogare incentivi statali agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e gli impianti agro-voltaici con soluzioni costruttive diverse da quelle elevate, disponendo per entrambe queste soluzioni, una occupazione di superficie complessiva, non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

La legge, altresì, ammette agli incentivi statali, gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.

Quanto agli impianti agro-voltaici con moduli sollevati da terra, viene previsto, che ai fini dell’accesso agli incentivi, tali sistemi debbano rispettare specifiche Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In relazione a quanto illustrato, la nuova impostazione della disciplina degli impianti fotovoltaici su terreni agricoli è molto limitante per le imprese agricole in quanto da una parte viene confermata l’ammissibilità agli incentivi solo per gli impianti agro-voltaici elevati da terra, con l’estensione agli impianti flottanti – soluzioni complesse da realizzare e da gestire per gli agricoltori – dall’altra viene meno la possibilità per gli agricoltori di accedere agli incentivi su piccoli impianti a terra (agro-voltaico diverso da quello elevato da terra e fotovoltaico classico).

L’eliminazione degli incentivi per impianti a terra, seppure di dimensioni limitate (in quanto commisurate alla superficie aziendale), ha infatti come effetto quello di rendere antieconomico lo sviluppo di piccoli impianti (tipicamente quelli aziendali fino ad 1 MW – limite per attività di produzione di energia connessa all’attività agricola) e di indirizzare ancora di più il fotovoltaico su terreni agricoli verso impianti  di potenza oltre i 10-15 MW e dunque non incentivati. Indirizzo, questo, ulteriormente rafforzato dalle semplificazioni introdotte nella legge di conversione a livello di procedure autorizzative e di ridefinizione delle aree idonee (aree agricole entro 300 metri da aree a destinazione industriale, commerciale e artigianale e entro 150 metri dalle autostrade) che accelereranno lo sviluppo dei grandi impianti fotovoltaici a terra (non incentivati) e degli impianti agrovoltaici (incentivati).

Installazione di impianti fotovoltaici in zone agricole sottoposte a vincoli paesaggistici o culturali.

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato l`installazione di un impianto in zona agricola deve essere giustificato da un vincolo.

La Soprintendenza può opporsi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola solo se l`area risulta sottoposta a vincolo ambientale o paesaggistico. Lo ha stabilito il CdS con due sentenze “gemelle”, n. 2242 e 2243 del 28 marzo 2022.

I giudici hanno richiamato il DL n. 77/2021 (all`epoca in fase di conversione, ma successivamente convertito  in legge

29 luglio 2021, n. 108), che prevede una procedura autorizzativa semplificata per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La quarta sezione del CdS ha accolto il ricorso presentato e accertato che sull`area su cui sarebbe sorto l`impianto fotovoltaico non era presente alcun vincolo ambientale o paesaggistico né erano state intraprese iniziative per l`opposizione  di tali vincoli in futuro.

È stato altresì accertato che nelle vicinanze dell`area interessata dall`impianto era effettivamente presente un`area archeologica, la quale, però, non sarebbe stata coinvolta dall`installazione dei pannelli.

Il CdS ha infine evidenziato che la Soprintendenza non ha fornito delle alternative  meno impattanti per consentire la realizzazione  dell`impianto considerato di interesse pubblico.

Da qui la decisione di dichiarare illegittima la decisione del Ministero della Cultura (per il tramite della Soprintendenza) e “a valle, del Consiglio dei Ministri nel conseguente esercizio di un potere di alta amministrazione”, di opporsi a iniziative private quando queste si realizzano in presenza delle circostanze (inesistenza di vincoli e assenza di pregiudizi per il paesaggio), come appunto nel caso in esame.

  • le modifiche degli impianti esistenti.

Per modificare un impianto già autorizzato, con pannelli fotovoltaici o modificare progetti autorizzati di impianti con moduli, senza incremento della superficie occupata e delle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica installata risultante a seguito dell`intervento, vanno in CILA.

Qualora invece le modifiche siano diverse si deve presentare nuova FERPAS.

Se le modifiche non sono sostanziali, NON determinano un incremento della potenza installata e l`esecuzione di opere connesse non determinano incremento dell`area occupata, la realizzazione delle medesime opere è soggetta alla procedura semplificata di cui all`art. 6-bis.

Gli interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati di impianti fotovoltaici con moduli, senza incremento  di tali impianti e opere connesse e, a prescindere dalla potenza elettrica risultante  a seguito dell`intervento  vanno in CILA, se invece  sono modifiche  diverse c`è da  presentare nuova FERPAS (e quindi ripagare nuovamente i diritti di segreteria)

“Nel caso di interventi di modifica non  sostanziale  che  determinino  un incremento della potenza installata  e  la  necessità di  ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la  realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all’articolo 6-bis”.

E – Annotazione particolare per impianti fotovoltaici in zone a vincolo o su immobili tutelati.

Una annotazione particolare merita la necessità dell`acquisizione dell`autorizzazione paesaggistica per gli impianti fotovoltaici previsti in aree o su immobili tutelati.

Soggetti ad autorizzazione e silenzio assenso

Secondo il CdS, l`istituto del silenzio assenso non si applica alla richiesta di autorizzazione per gli impianti da fonti rinnovabili per i quali  è invece necessario un provvedimento espresso della PA.

Nella fattispecie il ricorrente contestava il diniego del pdc opposto dal comun per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona agricola. Secondo la società il diniego era stato emesso  tardivamente, quando sul titolo si era  già formato il silenzio assenso.

Il CdS 5 novembre 2021, n. 7384 ha affermato che i provvedimenti  che concernono la realizzazione di impianti  da energie rinnovabili ex art. 12 del D. Lgs, 387/2003 sono sottratti alla disciplina di cui all`art. 20  legge 241/90, con la conseguenza che, ai fini dell`autorizzazione è sempre richiesta l`adozione  di un provvedimento espresso, non potendo trovare applicazione l`istituto del silenzio assenso.

In particolare, ai sensi dell`art. 20, co. 4, della legge 241/90, come sostituito dal DL 35/05, l`istituto del silenzio-assenso, previsto genericamente dal comma 1 del medesimo articolo per i procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi, risulta non  applicabile, tra gli altri, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l`ambiente e ai casi in cui la normativa  comunitaria impone l`adozione di provvedimenti  amministrativi formali. In ragione di  tale deroga, l`istituto procedimentale  del silenzio- assenso non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie.

Il CdS ha ricordato che la  giurisprudenza si era già pronunciata nel senso della necessità nella  materia ambientale dell`adozione di provvedimenti espressi, ponendosi la previsione normativa del silenzio assenso  in contrasto con i principi comunitari che impongono l`esplicitazione  delle ragioni della compatibilità ambientale  dei progetti.

Per approfondire:

  • testo e massima della sentenza CdS 5 novembre 2021
  • testo del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 sulla produzione di energia da fonti rinnovabili
  • scheda tematica: impianti alimentati da fonti rinnovabili: regime e procedure autorizzative.

 

F – Principali normative di settore sull`argomento.

 

  • Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l’articolo 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(.. omissis …)

Art. 2. Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

(.. omissis …)

  1. fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso (…),
  2. impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse (…),
  3. impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili  ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);

(come nel caso di impianti solari fotovoltaici)

      (…omissis …)

Art. 12 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

(… omissis …)

  1. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore, incluse le opere per la connessione alla rete, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4.
    (comma modificato dall’art. 31 del d.lgs. n. 46 del 2014, poi dall’art. 56, comma 2, legge n. 120 del 2020, poi dall’art. 31-quater, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021, poi dall’art. 13, comma 1, legge n. 34 del 2022)

(..omissis …)

  1. All’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c)per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.

(comma così modificato dall’art. 2, comma 154, legge n. 244 del 2007)

(.. omissis …)

Tabella A – (art. 12) – modificato dall`art. 31, co. 7, DL n. 77/21: le soglie del solare fotovoltaico è fissato a 50 KW.

ALLEGATO Paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida al DLGS n. 387/2003.

 Linee guida per il procedimento di cui all’articolo  12  del  decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387  per  l’autorizzazione  alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche  per  gli  impianti stessi.  (…omissis ….) 11. Interventi soggetti  a  denuncia  di  inizio  attività (DIA)  e interventi di attività edilizia libera: principi generali 11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per  gli impianti di cui al paragrafo 12 ,  l’autorità competente  non  può richiedere l’attivazione del procedimento unico di  cui  all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma  la facoltà per il proponente di optare, in alternativa  alla  DIA,  per tale procedimento unico. 11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in  relazione  ai  quali sia  necessario  acquisire  concessioni   di   derivazioni   ad   uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche,  di  tutela del patrimonio  storico-artistico,  della  salute  o  della  pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo  che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. 11.3.  Sono  realizzabili  mediante  DIA  gli  impianti  nonché   le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal  caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d’assenso comunque  denominati previsti dalla vigente normativa sono  allegati  alla  DIA  (verifica gestore rete/  preventivo  per  la  connessione).  Per  gli  impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione  alla rete elettrica sono autorizzate separatamente. 11.4. Il ricorso  alla  DIA  e  alla  comunicazione  é  precluso  al proponente che non abbia titolo sulle aree  o  sui  beni  interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si  applica l’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003,  in tema di autorizzazione unica. 11.5. Sono soggette a DIA le opere di  rifacimento  realizzate  sugli impianti  fotovoltaici  ed  eolici  esistenti  che   non   comportano variazioni  delle  dimensioni   fisiche   degli   apparecchi,   della volumetria delle strutture e  dell’area  destinata  ad  ospitare  gli impianti stessi, ne’ delle opere connesse. 11.6. I limiti di capacità di generazione e di potenza  indicati  al successivo paragrafo 12 sono da intendere come  riferiti  alla  somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli  impianti  di produzione appartenenti allo stesso  soggetto  o  su  cui  lo  stesso soggetto ha la  posizione  decisionale  dominante,  facenti  capo  al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per  capacità  di generazione o potenza dell’impianto  si  intende  la  potenza  attivanominale dell’impianto, determinata come somma delle  potenze  attive nominali dei generatori  che  costituiscono  l’impianto.  La  potenza attiva nominale  di  un  generatore  é  la  massima  potenza  attiva  determinata  moltiplicando  la  potenza  apparente  nominale  per  il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo. 11.7. La locuzione ” utilizzo delle fonti di energia  rinnovabile  in edifici ed impianti industriali” di cui all’articolo  123,  comma  1, del DPR 380 del 2001, é riferita a quegli interventi in  edifici  ed impianti  industriali  esistenti  in  cui  gli  impianti  hanno   una capacità di generazione compatibile con il  regime  di  scambio  sul posto. 11.8. La locuzione “installazione di pannelli solari  fotovoltaici  a servizio degli edifici”, di cui all’articolo 6, comma 1,  lettera  d) del DPR 380 del 2001, é riferita a  quegli  interventi  in  cui  gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di  generazione  compatibile  con  il  regime  di scambio sul posto. 11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti  alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 6, comma 2 lettere a) e  d), del DPR 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano: a)  le  autorizzazioni  eventualmente  obbligatorie  ai  sensi  delle normative di settore; b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del  medesimo comma 2,  i  dati  identificativi  dell’impresa  alla  quale  intende affidare  la  realizzazione  dei  lavori  e  una  relazione   tecnica provvista  di  data  certa  e  corredata  degli  opportuni  elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il  quale  dichiari  di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa ne’ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i  lavori  sono conformi  agli  strumenti  urbanistici  approvati  e  ai  regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e  regionale  non prevede  il  rilascio  di  un   titolo   abilitativo.   Per   “titolo abilitativo” si intende il permesso di costruire di cui  all’articolo 10 e seguenti del DPR n. 380 del 2001. 11.10. Alla Comunicazione di cui all’articolo  27,  comma  20,  della legge n 99 del 2009 e di cui all’articolo 11, comma  5,  del  decreto legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di  cui all’articolo 6 del DPR 380 del 2001. 11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, del DPR 380 del 2001 e 11, comma 4, del  decreto  legislativo  115 del 2008.  12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività  e  interventi di attività’ edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto FOTOVOLTAICO 12.1. I seguenti interventi sono considerati  attività’  ad  edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per  via  telematica,  dell’inizio  dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale: a)  impianti   solari   fotovoltaici   aventi   tutte   le   seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo  11,  comma  3,  del  decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115): i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici  esistenti  con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e  i  cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; ii. la superficie dell’impianto non é superiore a quella  del  tetto su cui viene realizzato; iii. gli interventi  non  ricadono  nel  campo  di  applicazione  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti  dall’articolo  11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008.  b)  impianti   solari   fotovoltaici   aventi   tutte   le   seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 6, comma 1,  lettera  d)  del DPR 380 del 2001): i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacità’ di generazione compatibile con il regime  di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona  A)  di  cui  al  decreto  del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività: a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli  di  cui  al punto  12.1  aventi  tutte  le  seguenti  caratteristiche  (ai  sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti  che  entrano  in esercizio dopo il 31 dicembre 2010): i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli  fotovoltaici  dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati. b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli  di  cui  al paragrafo 12.1, e 12.2 lettera a), aventi  capacità  di  generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al d.lgs.  387 del 2003, come introdotta dall’articolo 2, comma 161, della legge  n. 244 del 2007.

  • Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. di attuazione direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Le modifiche al DLGS 28/11 hanno riguardato:

  1. l`art. 4, co. 2 bis, co. 2 ter e co. 6 bis, ad opera dell`art. 12, co. 1 bis, del DLGS 34/22:
  • per impianti di nuova costruzione ed opere connesse:
  • per impianti fino a 1MW , soggetti a dichiarazione del proponente,
  • per impianti da 1 a 10 MW in PAS
  • per impianti superiori a 10 MW in AU
  1. l`art. 5, co. 3, da ultimo ad opera dell`art. 9, co. 01, lett. a), del DLGS 34/22:
  • la modifica non sostanziale di impianti è soggetta a procedura abilitativa semplificata (PAS)
  1. l`art. 6, co. 9 bis, prima ad opera dell`art. 9 bis, del DLGS 34/22 , poi dall`art. 7 quinquies, del DLGS 51/22:
  • impianti fino a 20MW da installare in aree industriali, discariche o cave, si applica la PAS. La stessa procedura si applica anche agli impianti di cui all`art. 20 del DLGS 199/21, con potenza fino a 10 MW.
  1. l`art. 6 bis, co. 1, lett. a) e b), ad opera dell`art. 7 bis, co. 1, lett. a) , del DLGS 51/22: dichiarazioni soggette a DILA
  • 1 – impianti e modifiche non sottoposte a valutazioni ambientali o paesaggistiche,
  • b): impianti a terra: con moduli aventi un`altezza massima inferiore al 50%
  • c): impianti su edifici produttivi o residenziali:
  1. l`art. 7 bis, co. 5, ad opera dell`art. 9, co. 1, del DLGS 34/22.

La nuova disposizione consente l`installazione di impianti fotovoltaici, anche nelle zone A, comprensivi delle opere funzionali, su edifici  e pertinenze o manufatti e costituiscono interventi di manutenzione ordinaria ai senso del dPR 380/01, e non sono subordinati  a permessi, autorizzazioni o atti di assenso amministrativi comunque denominati, ivi compreso quelli di cui al DLGS n. 42/04, ad eccezione di quelli di cui all`art. 136, lett. b) e c).

Le disposizioni di cui sopra  si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c) , del medesimo codice, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

  • Decreto interministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell’art 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

Allegato 1, punto 13.2 – Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento,

Allegato 2, punto 14, 15 e 16.5  – criteri per l`eventuale individuazione di misure compensative,

Allegato 2, paragrafo 7 – criteri per l`individuazione di arre non idonee,

Allegato 4,punti 14.9, 16.3 e 19.5 – Impianti eolici , elementi per il corretto inserimento nel passaggio e sul territorio.

  • Il decreto legge n. 17 del 1 marzo 2022 ( “Decreto Energia”) (G.U. n. 50 del 1 marzo 2022), entrato in vigore: il 2 marzo 2022, è stato convertito in legge 27 aprile 2022, n. 34 – Novità per fotovoltaico, rinnovabili, rigenerazione, prezzi dei materiali, efficienza energetica.

Sostituzione del comma 5 dell`art. 7 bis del DLGS 28/11, in base al quale l`installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell`Allegato A  al RET, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerato intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all`acquisizione di permesso, autorizzazione o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compreso quelli previsti dal DGLS 42/04 che non ricadano in aree o immobili di cui all`art. 136, co. 1, lett. b) e c), individuati ai sensi dell`art. 138 e 141 stesso decreto.

È previsto un procedimento unico per impianti di potenza maggiore a 50 KW e fino a 200 KW, mediante l`emanazione di un apposito  decreto MISE, entro 60 giorni dal 2 marzo 2022, con il quale sono individuate le condizioni e le modalità per l`estensione di un modello unico semplificato di cui all`art. 25, co. 3, lett. a), DLGS 199/21, agli impianti di cui sopra (ex art. 7 bis, co. 5, DLGS 28/11, come modificato dall`art. 9 del presente decreto.

Semplificazione per impianti da fonti rinnovabili in aree idonee.

In relazione all`art. 22, co. 1, lett. a), del DLGS 199/21, si stabilisce che nei procedimenti  di autorizzazione di  impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi I procedimenti  per l`adozione dei procedimenti di VIA, l`autorizzazione contenuta in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.5)    Decreto legislativo n. 199 del 2021 (obbligo di utilizzo fonti rinnovabili  nei nuovo edifici o ristrutturazioni edilizie “rilevanti”): modifica la disciplina relativa all`obbligo di integrazione degli impianti a fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni “rilevanti” per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022.

L`art. 26, in combinato disposto con l`Allegato III, abroga e sostituisce l`art. 11 del DGLS n. 3 marzo 2011, n. 28 e il relativo Allegato III, a partire dal 13 giugno 2022, con obbligo di utilizzo di energia rinnovabile.

Il decreto obbliga a garantire il rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e la climatizzazione estiva.

L`Allegato III del DLGS 199/21 specifica gli obblighi di utilizzo degli impianti a fonti rinnovabili e altre questioni tecniche.

  • Decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, con la legge 20 maggio 2022, n. 51, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

(GU n. 117 del 20 maggio 2022)

Entrata in vigore il 21 maggio 2022.

Il decreto e la legge di conversione sono intervenuti a modificare :

  • con l`art. 6 ha modificato il DGLS 199/21 ed in particolare:
  • 20, co. 8 (beni sottoposti a tutela)
  • 22, co. 1(Procedure autorizzative specifiche per le aree idonee)
  • con l`art. 7 ha modificato l`art. 12 del DLGS n. 387/03, in tema di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in tema di procedimenti assoggettati a VIA,
  • con l`art. 7 bis, ha modificato l`art. 6 bis 1, del DLGS n. 28/11, in tema n di modifica degli impianti esistenti e autorizzati fino a 20 MW e loro soluzioni tecnologiche, anche assoggettati a VIA
  • con l`art. 7 quinquies – ulteriori misure di semplificazione per  lo sviluppo delle fonti rinnovabili.  Ha modificato l`art. 6, comma 9 bis, terzo periodo, del DLGS n. 28/11, elevando il limite degli impianti fotovoltaici disciplinati da tale norma a 20 MW, anche se assoggettati a VIA
  • con l`art. 7 sexies – misure accelerazione sviluppo delle fonti rinnovabili – modifica art. 20 del DLGS n. 199/21 (individuazione superfici e arre idonee per l`installazione di impianti da fonti rinnovabili).
  • Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (GU n. 114 del 17 maggio 2022) “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Con questo Decreto sono state modificate due disposizioni del DGLS 199/21, introdotto un articolo per la semplificazione dell`autorizzazione degli impianti ai sensi DGLS n. 387/03 e una nuova disposizione in materia di VIA.

art. 6 – modifica agli articoli 20 e 22 del DLGS 199/21

art. 7 – semplificazione autorizzazione impianti ai sensi del DGLS n. 387/03

art. 10 –  nuova disposizione in materia di VIA.

  • Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2011, n 11
  • DGR n. XI/ 4803 del 31 maggio 2021, avente ad oggetto: “approvazione delle nuove linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) a seguito degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia”, a seguito dei cambiamenti del quadro di riferimento normativo e programmatico nazionale.

Integrazioni alla mail del 29 luglio 2022.

Prima di trarre le conclusioni alla predisposizione della tabella, ritengo opportuno fare un`ulteriore analisi  delle norme attualmente in vigore che entrambi dovremmo condividere.

L`obbiettivo del legislatore  (art. 7 bis, co. 5, DGLS 28/11, modificato dalla legge 34/22) è semplificare l`installazione degli IF su costruzioni e manufatti, limitando quelli a terra, come da finalità ventilata dal legislatore per contenere il consumo di suolo.

Come abbiamo già affermato, molte tipologie di impianti sono state individuate tra gli interventi di MO, rientrando, di fatto, in AEL, esclusi da atti di assenso comunque denominati, compreso quelli per i beni culturali o paesaggistici, salvo quelli di particolare tutela, quali edifici a vincolo diretto (art. 13) e di interesse pubblico (art. 136) del DLGS n. 42/04.

Non essendo stato modificato il TUE né  il glossario, le norme del DL 17/22 si sovrappongono a quelle esistenti, art. 6, co. 1, lett. e-quater dPR 380/01 (DGLS n. 222/16), ammesse all`AEL.

È necessario quindi porre adeguata attenzione all`applicazione e lettura coordinata di queste norme ed in particolare all`art. 7 bis, del DLGS n. 17/22, perché quando vi sono diverse norme che disciplinano lo stesso argomento in maniera  diversa, sorge l`incertezza.

A mio avviso – ma non solo –  anche in mancanza esplicita di abrogazioni o modifiche delle disposizioni precedenti, sembrano abrogate implicitamente (o tacitamente), come indicato dall`art. 15 delle Preleggi del codice civile.

Essendo altresì espressamente indicati nel nuovo DL 17/22 gli eventuali divieti  previsti dalle norme locali o regolamentari, è utile  controllare il PGT che, per le zone A, potrebbero non ostacolare le limitazioni a questi interventi.

L`unica limitazione stabilita dall`art. 7 bis, co. 5, relativa alle zone a vincolo, è quella dell`art. 136, lett. b) e c), del DLGS n. 42/04.

Sembra necessario però partire dal provvedimento legislativo “base” per capire poi le dinamiche delle tante tipologie di impianti fotovoltaici, le relative procedure, le limitazioni, le caratteristiche, nonché le norme legislative di riferimento.

Partendo quindi dal DLGS n. 28/11.

Art. 6 – Procedimento abilitativo semplificato e comunicazione.

  1. 1 – impianti di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida: indica il procedimento abilitativo semplificato di cui ai commi seguenti. (vedi il testo dei due paragrafi sopra riportati all`illustrazione del DGLS n, 387/03)
  2. 9 bis – costruzione ed esercizio impianti fino a 20 MW e relative connessioni in aree industriali, produttive e commerciali, in discariche o cave: si applicano le disposizioni del co. 1.
  3. 9 bis, 2° p. : come sopra per le aree idonee.
  4. 9 bis, 3° p. : il limite relativo agli impianti fotovoltaici, con potenza superiore a 10 MW, sono elevati a 20 MW, con procedimento abilitativo semplificato.
  5. 11 – la comunicazione relativa all`AEL di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida, si applicano agli impianti con potenza nominale fino a 50 KW, nonché agli impianti di qualsiasi potenza sugli edifici, salvo art. 6 bis e 7 bis, co. 5.

Art. 6 bis – DILA

  1. 1 – interventi su impianti esistenti e modifica di progetti autorizzati, senza incremento della superficie occupata:
  • b) – impianti a terra,
  • c) – impianti su edifici uso produttivo e residenziale.
  1. 3 – DILA, fuori zone A e ad esclusione DLGS n. 42/04; su edifici rurali, produttivi e residenziali.
  2. 4 – presentazione della DILA.

Art. 7 – Autorizzazioni.

  1. 1 – interventi nuovi impianti – in AEL, previa comunicazione inizio lavori, alle condizioni lett. a), b) e c), fuori ambiti DLGS 42/04;
  2. 2 – installazione di impianti, previo comunicazione, alle condizioni:
  3. su edifici esistenti e pertinenze,
  4. fuori zona A, di cui al DM 1444/68:
  5. 5 – installazione impianti diversi di quelli co. 1 e 2, realizzati su edifici esistenti e negli spazi privati annessi, soggetti alla sola comunicazione art. 6.

Art. 7 bis – Semplificazione procedure autorizzative per interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili.

  1. 1 – Comunicazione per gli impianti art. 6, co. 11 (AEL), con modello unico,
  2. 5 – Installazione e opere funzionali, con qualunque modalità, anche nelle zone A, in tutte le zone, su edifici, manufatti e pertinenze, da considerare interventi di manutenzione ordinaria, non subordinati ad atti di assenso, etc. compreso quelli previsti dal codice dei beni culturali e paesaggistici DLGS 42/04, ad eccezione art. 136, co. 1, lett. b) e c), In presenza di vincoli, la realizzazione di cui sopra è consentita previa autorizzazione dell`autorità competente.

Quanto sopra è applicabile anche in presenza di vincoli art. 136, lett. c), ai soli fini dell`installazione di pannelli integrati (…).

Con le novità introdotte con la legge n. 34 del 2022, viene esteso il numero degli impianti  che può essere “autorizzato” con CIL, PAS e DILA, senza necessità di valutazioni ambientali o paesaggistiche.

Semplificazioni introdotte con il decreto Energia mediante la CIL.

“L`autorizzazione” con semplice comunicazione non asseverata al comune è già prevista per l`installazione di impianti su edifici e manufatti fuori terra e per opere di rete in aree pertinenziali, anche in presenza di vincoli purché non si tratti di beni culturali (art. 13) o di alcune categorie di beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136, co. 1, lett. b) e c), DLGS 42/04).

Nella nuova formulazione viene chiarito che la CIL si applica anche:

  • nelle zone A del PGT (centri storici e NAF),
  • nelle zone dichiarate di notevole interesse pubblico, se l`impianto è sul tetto piano e se tale tetto non è realizzato con materiali della tradizione locale e l`impianto non è visibile dall`esterno e dai punti panoramici,
  • nelle aree di notevole interesse pubblico paesaggistico o di interesse culturale: in ogni caso, acquisiti i nulla osta o le autorizzazioni da parte degli enti competenti la tutela, si può presentare la CIL.

Semplificazione alla PAS introdotte dal DL Energia.

È stato esteso l`utilizzo della PAS per l`installazione di impianti fotovoltaici:

  • di potenza fino a 20 MW, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o cave, comprese le opere di connessione alle reti elettriche.
  • con capacità di generazione fino a 10 MW da realizzare nelle aree idonee, come sotto precisato)

Impianti in aree idonee.

Sono considerate aree idonee, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, le seguenti aree:

  • le aree classificare agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale,
  • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento,
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri.

Per queste aree il DL Energia prevede una nuova “semplificazione”, secondo cui:

  1. per impianti di potenza fino a 1 MW si applica la DILA per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente,
  2. per impianti di potenza superiore a 1MW e fino a 10 MW si applica la PAS,
  3. per impianti di potenza superiore a 10 MW si applica l`autorizzazione unica.

Semplificazione alla DILA introdotte dal DL Energia.

È previsto che, oltre che nei casi di modifiche non sostanziali e istallazioni di impianti su tetti, la DILA si applichi all`installazione  di impianti fotovoltaici a terra in aree idonee di potenza inferiore a 1 MW, non sottoposti a vincoli paesaggistici o culturali e al di fuori delle zone A, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

Ne consegue che se non ci sono  vincoli paesaggistici o culturali potranno con semplice comunicazione essere installati impianti fino a  1 MW in:

  • aree soggette a bonifica,
  • aree entro 300 metri da aree industriali, cave, o stabilimenti produttivi,
  • aree entro 150 metri dalle autostrade o nella disponibilità dei gestori di ferrovie e autostrade,
  • cave o discariche non recuperate o in stato di degrado ambientale.
  • i potenziamenti degli impianti che avvengano in un perimetro di 300 metri dagli impianti esistenti.

In tutti questi casi l`autorizzazione si estenderà anche alle opere connesse purché non debbano essere fatti espropri.

Qualora vi siano vincoli paesaggistici, ma non culturali, la procedura di DILA potrà  essere fatta comunque dopo aver acquisito il parere paesaggistico positivo. Qualora il parere paesaggistico  sia negativo, considerato che per le aree idonee il parere negativo è obbligatorio, ma non vincolante, per consentire all`AC competente di esprimere la propria determinazione anche difforme da quella dell`autorità sovraordinata,  potrebbe essere preferibile utilizzare la procedura abilitativa semplificata (dPR 13 febbraio 2017, n. 31).

Precisazioni in ordine alle procedure previste dalla normativa vigente.

Le procedure previste dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono cinque:

  • Autorizzazione unica (AU) – è il provvedimento introdotto dall`art. 12 del DLGS 387/03 per l`autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sopra di prefissate soglie di potenza. L` AU rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell`ambito della CdS alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l`impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico per la procedura di VIA, laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell`autorizzazione unica è in capo alle regioni o alle province da esse delegate.
  • Procedura abilitativa semplificata (PAS) – è la procedura introdotta dal DLGS 28/2011 in sostituzione della DIA. La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre alle quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata  al comune almeno 30 giorni prima dell`inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione  della PAS senza riscontri o notifiche da parte del comune1e possibile iniziare i lavori.
  • Comunicazione al comune- 1e l`adempimento previsto per semplificare l`iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica calore e freddo da FER, assimilabili ad AEL. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.
  • Dichiarazione di inizio lavori asseverata – ai sensi dell`art. 6 bis del DLGS 28/2011 prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e delle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell`intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c) d) del medesimo comma. Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché  i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell`eternit o dell`amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori dalle zone A di cui al DM 1444/68 e non siano tutelati ai sensi del DLGS n. 42/04.
  • Attività in edilizia libera – ai sensi del dPR 380/01, come modificato dal DLGS 222/16  “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), consentono l`installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/68,  L`installazione è libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico.

In definitiva, in base a quanto dispone l`art. 7 bis, co. 5,  DLGS n. 28/11, novellato  dal DL n. 17/22, e marginalmente dal DL 21/22, convertito dalla legge n. 51/22,  al DGLS n. 28/11, ritengo di poter sostenere – salvo smentite – che le disposizioni introdotte dai due citati provvedimenti legislativi, conducano all`individuazione  degli impianti fotovoltaici all`interno, rispettivamente, della CIL, PAS e DILA sopra riportate, fermo restando l`obbligo dell`autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici che presentino le condizioni  e le caratteristiche che ne impongano il rilascio da parte dell`autorità competente, come sopra esposto al n. 1).

Per quanto riguarda  la realizzazione degli impianti a terra, le modifiche alle norme al DLGS n. 28/11 non hanno ampliato la sfera degli interventi ammessi o cambiato né procedure né titoli abilitativi – se non, in parte, quelli in zone agricole – per cui, a mio giudizio, restano in vigore e applicabili le disposizioni precedenti.

Allegati:

  • Principali norme nazionali e regionali di riferimento
  • Altre e ulteriori norme di riferimento contenute nella lettera F (da 1 a 9) del presente approfondimento.
  • Tabella riassuntiva (non del tutto esaustiva) sugli impianti fotovoltaici.
  • Alcuni interpelli con la regione Lombardia sull’argomento. (alla fine della Tabella)

15 settembre 2022

Allegato A-  Principali norme di riferimento

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
(G.U. n. 71 del 28 marzo 2011)

Art. 4. Principi generali

  1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all’articolo 3, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
  2. L’attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un criterio di proporzionalità:
  3. a) dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del presente decreto;
    b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, ovvero
    c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11.

2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell’area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
(comma introdotto dall’art. 12, comma 1-bis, legge n. 34 del 2022)

  1. a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
    b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
    c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma 2 -bis resta fermo quanto stabilito all’articolo 22, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
(comma introdotto dall’art. 12, comma 1-bis, legge n. 34 del 2022)

(…omissis …)

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.

6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l’applicazione di tali disposizioni; ove, all’esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l’esame delle variazioni dell’impatto sull’ambiente indotte dal progetto proposto.
(comma così sostituito dall’art. 36, comma 1-ter, legge n. 34 del 2022)

Art. 5. Autorizzazione Unica

  1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
  2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell’autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già esistente. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all’articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    (comma così sostituito dall’art. 56, comma 1, della legge n. 120 del 2020, poi modificato dall’art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021, poi dall’art. 9, comma 01, lettera a), legge n. 34 del 2022)

(…omissis …)

Art. 6. Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

  1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.
  2. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
  3. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita.
  4. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato può adire i rimedi di tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
  5. La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L’interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
  6. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
  7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
  8. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate all’autorizzazione unica di cui all’articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all’articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell’impianto.

9-bis. Per l’attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione.
(comma sostituito dall’art. 9, comma 1-bis, legge n. 34 del 2022, poi modificato dall’art. 7-quinquies della legge n. 51 del 2022, poi dagli articoli 7, comma 3-ter e 11, comma 1-bis, legge n. 91 del 2022)

  1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
  2. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche, fermi restando l’articolo 6-bis e l’articolo 7-bis, comma 5.
    (comma così modificato dall’art. 56, comma 1, della legge n. 120 del 2020)

Art. 6-bis. Dichiarazione di inizio lavori asseverata  (cd. “DILA”)
(articolo introdotto dall’art. 56, comma 1, della legge n. 120 del 2020)

  1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
    (alinea così modificato dall’art. 7-bis, comma 1, lettera a), legge n. 51 del 2022)
  2. a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;
    (lettera modificata dall’art. 32, comma 2, legge n. 108 del 2021, poi dall’art. 7-bis, comma 1, lettera b), legge n. 51 del 2022)
    b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
    (lettera così sostituita dall’art. 7-bis, comma 1, lettera c), legge n. 51 del 2022)
    c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
    d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.
  3. Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati al comma 1, il proponente presenta all’autorità competente per la medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4. La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e delle modalità di svolgimento del procedimento autorizzativo e di ogni altra valutazione già avviata, ivi incluse quelle ambientali.
  4. Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
  5. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.
  6. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione. L’incremento di produzione energetica derivante da un aumento di potenza superiore alle soglie di cui all’articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è qualificato come ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate in attuazione dell’articolo 30 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le modalità di svolgimento delle attività di controllo ai sensi dell’articolo 42.

Art. 7. Regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

  1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  2. a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
    b) la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
    c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
  3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  4. a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
    b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
  5. All’articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno».
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6.
  7. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.
  8. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
  9. L’installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera.

( … omissis ….)

Art. 7-bis. (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)
(articolo introdotto dall’art. 30, comma 1, legge n. 116 del 2014)

( … omissis ….)

  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell’articolo 6, e la comunicazione per l’installazione e l’esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
  2. a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l’indirizzo dell’immobile e la descrizione sommaria dell’intervento;
    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento alla regola d’arte e alle normative di settore.
  3. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorità competenti effettuano i controlli sulla veridicità delle predette dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo decreto.
  4. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di assenso, comunque denominati, l’interessato può:
  5. a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
    b) richiedere allo sportello unico per l’edilizia di acquisirli d’ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si applica l’articolo 20, comma 5-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L’inizio dei lavori è sospeso fino all’acquisizione dei medesimi atti. Lo sportello unico per l’edilizia comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
  6. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello unico di cui al comma 1 non possono richiedere documentazione aggiuntiva.
  7. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c) , del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
    (comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, legge n. 34 del 2022)

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/2021 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 29/06/2022)

(GU n.285 del 30-11-2021 – Suppl. Ordinario n. 42)

ART. 20 (Disciplina per l’individuazione  di  superfici  e  aree  idonee  per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)    1. Con uno o piu’ decreti del Ministro della transizione  ecologica di concerto con il  Ministro  della  cultura,  e  il  Ministro  delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi  e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici  e  delle  aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata  comenecessaria  dal  PNIEC  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di sviluppo delle fonti rinnovabili. In via prioritaria, con  i  decreti di cui al presente comma si provvede a:     a) dettare i  criteri  per  l’individuazione  delle  aree  idonee all’installazione della potenza eolica e  fotovoltaica  indicata  nel PNIEC, stabilendo le modalita’ per minimizzare  il  relativo  impatto ambientale e la massima porzione di  suolo  occupabile  dai  suddetti impianti per unita’ di superficie, nonche’  dagli  impianti  a  fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica gia’ installati  e  le superfici tecnicamente disponibili;     b)  indicare  le  modalita’  per  individuare   superfici,   aree industriali dismesse e altre aree  compromesse,  aree  abbandonate  e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.   2. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di  sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresi’ la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul corretto  adempimento  degli  impegni  assunti  e  criteri   per   il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all’Allegato I, fermo restando che il trasferimento statistico  non  puo’  pregiudicare  il conseguimento dell’obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che effettua il trasferimento.   3. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della  legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti  di  cui  al  comma  1,  tengono  conto  delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e  del  paesaggio,  delle aree agricole e forestali,  della  qualita’  dell’aria  e  dei  corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali  capannoni  industriali  e  parcheggi,  nonche’   di   aree   a destinazione industriale, artigianale, per  servizi  e  logistica,  e verificando l’idoneita’ di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili,  compatibilmente  con le caratteristiche e le  disponibilita’  delle  risorse  rinnovabili, delle infrastrutture di  rete  e  della  domanda  elettrica,  nonche’ tenendo  in  considerazione  la  dislocazione  della   domanda,   gli eventuali vincoli di rete e il  potenziale  di  sviluppo  della  rete stessa.   4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore dei medesimi decreti,  le  Regioni  individuano  con  legge  le  aree idonee, anche con il supporto della piattaforma di  cui  all’articolo 21. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le  autonomie  della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita  funzioni  di  impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di cui al terzo periodo.  Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo,  ovvero di mancata ottemperanza ai principi,  ai  criteri  e  agli  obiettivi  stabiliti dai decreti di cui al comma 1,  si  applica  l’articolo  41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione  delle  aree  idonee  ai sensi dello Statuto speciale e delle relative  norme  di  attuazione.   5. In sede di individuazione delle superfici e  delle  aree  idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i principi  della  minimizzazione  degli  impatti  sull’ambiente,   sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo  restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al  2030 e tenendo conto della  sostenibilita’  dei  costi  correlati  al raggiungimento di tale obiettivo.   6. Nelle more dell’individuazione delle aree  idonee,  non  possono essere  disposte  moratorie  ovvero  sospensioni  dei   termini   dei procedimenti di autorizzazione.   7. Le aree non incluse  tra  le  aree  idonee  non  possono  essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione  di energia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione  della  sola  mancata inclusione nel novero delle aree idonee.   8. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee sulla base  dei criteri e delle modalita’ stabiliti dai decreti di cui  al  comma  1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del  presente articolo:     a) i siti ove sono gia’ installati impianti della stessa fonte  e in cui vengono realizzati interventi di modifica non  sostanziale  ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo  3 marzo 2011 n. 28, nonche’, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti  in  cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici  sui  quali,  senza variazione dell’area occupata o  comunque  con  variazioni  dell’area occupata nei limiti di cui  alla  lettera  c-ter),  numero  1),  sono eseguiti  interventi  di  modifica   sostanziale   per   rifacimento,potenziamento o integrale  ricostruzione,  anche  con  l’aggiunta  di sistemi di accumulo di capacita’ non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico;     b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi  del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n. 152;     c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate  o  in condizioni di degrado ambientale.     c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilita’ delle  societa’ del  gruppo  Ferrovie  dello  Stato  italiane  e   dei   gestori   diinfrastrutture  ferroviarie  nonche’  delle  societa’  concessionarie autostradali.     c-ter) esclusivamente per gli impianti  fotovoltaici,  anche  con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi  della  parte  seconda del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:     1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu’  di  ((500  metri))  da  zone  a  destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse nazionale, nonche’ le cave e le miniere;     2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1,  lettera  h), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche’  le  aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui  punti  distino non piu’ di ((500 metri)) dal medesimo impianto o stabilimento;     3) le aree adiacenti alla rete autostradale  entro  una  distanza non superiore a ((300 metri)).     c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere  a),  b),  c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese  nel  perimetro  dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  ne’  ricadono  nella  fascia  di  rispetto  dei  beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo  136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della  presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e’  determinata  considerando  unadistanza  dal  perimetro  di  beni  sottoposti  a  tutela  di   sette chilometri per gli  impianti  eolici  e  di  un  chilometro  per  gli impianti fotovoltaici. Resta ferma  l’applicazione  dell’articolo  30 del  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (6)  ————— AGGIORNAMENTO (6)   Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l’art. 57, comma  1) che “Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di  cui  agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto”.   Ha inoltre disposto (con l’art. 57, comma 2) che  “La  disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), si applica  ai procedimenti nei quali,  alla  data  del  31  luglio  2022,  non  sia intervenuta la deliberazione di cui all’articolo 7, comma 1”.

( … omissis …….)

ART. 22 (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)    1. La costruzione  e  l’esercizio  di  impianti  di  produzione  di energia da fonti rinnovabili  nelle  aree  idonee  sono  disciplinati secondo le seguenti disposizioni:     a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti  di  produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree  idonee, ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l’autorita’ competente in  materia  paesaggistica si  esprime  con  parere   obbligatorio   non   vincolante.   Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere  non  vincolante, l’amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di autorizzazione;     b) i termini delle procedure di autorizzazione  per  impianti  in aree idonee sono ridotti di un terzo.   ((1-bis. La disciplina di cui al comma  1  si  applica  anche,  ove ricadenti  su  aree  idonee,  alle   infrastrutture   elettriche   di connessione  degli  impianti  di  produzione  di  energia  da   fonti rinnovabili  e  a  quelle  necessarie  per  lo  sviluppo  della  rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente  funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.)) ((6))  ————— AGGIORNAMENTO (6)   Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha disposto (con l’art. 57, comma  1) che “Salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di  cui  agli articoli 6 e 7 si applicano ai procedimenti in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto”.

( … omissis …….)

ART. 25

 (Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti  rinnovabili al servizio di edifici)

( … omissis …….)

  1. Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto:
  2. a) con il modello unico  semplificato  di  cui  al  decreto  del Ministro  dello  sviluppo   economico   19   maggio   2015,   recante “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la  connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici  integrati  sui  tetti degli edifici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale    121  del  27 maggio 2015, e’ possibile richiedere  anche  il  ritiro  dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il  ritiro  dedicato  di  cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29  dicembre  2003, n. 387;
  3. b) il campo di applicazione del decreto di cui alla lettera  a), e’ esteso agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50kW.
  4. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, l’articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e’ abrogato.

6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente disposizione, con decreto  del  Ministro  della  transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in  opera  degli impianti di produzione  di  calore  da  risorsa  geotermica  ((…)), destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici  e  alla produzione di energia elettrica.

6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis  sono  inoltre individuati i  casi  in  cui  si  applica  la  procedura  abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo 2011, n. 28, nonche’  i  casi  in  cui  l’installazione  puo’  essere considerata attivita’ edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia  termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite

sonde geotermiche poste a contatto con il terreno,  senza  effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo ((, oppure  utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso  in  cui  il  prelievo  e  la restituzione delle acque sotterranee  restino  confinati  nell’ambito della falda superficiale)).

LEGGE 27 aprile 2022, n. 34

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/2022

(GU n.98 del 28-04-2022)  

Al Titolo I, Capo II – Misure per l`installazione di impianti a fonti rinnovabili – con l’articolo 9: si modifica il DLGS n. 28/11 introducendo:

al comma 1 e’ premesso il seguente:

«01. All’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  “Nel caso di interventi di modifica non  sostanziale  che  determinino  un incremento della potenza installata  e  la  necessita’  di  ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la  realizzazione delle medesime opere connesse e’ soggetta alla procedura semplificata di cui all’articolo 6-bis. Per le aree  interessate  dalle  modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto  il  profilo  della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall’articolo 25  del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50“;
  2. b) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:

“3-bis. Per ‘sito dell’impianto eolico’ si intende:

  1. a) nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto e’ realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima  di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu’ una tolleranza pari al 20  per  cento  della  lunghezza  dell’impianto  autorizzato, calcolata tra gli assi dei due  aerogeneratori  estremi,  arrotondato per eccesso;
  2. b) nel  caso  di  impianti  dislocati  su  piu’  direttrici,  la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e’ al  massimo pari alla superficie autorizzata piu’ una tolleranza complessiva  del 20 per cento; la superficie autorizzata  e’  definita  dal  perimetro individuato, planimetricamente,  dalla  linea  che  unisce,  formando sempre angoli  convessi,  i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli aerogeneratori autorizzati piu’ esterni”;
  3. c) il comma 3-quater e’ sostituito dal seguente:

“3-quater. Per ‘altezza  massima  dei  nuovi  aerogeneratori’  (h2) raggiungibile dall’estremita’ delle pale si intende il  prodotto  tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremita’  delle pale dell’aerogeneratore gia’ esistente e il rapporto tra i  diametri del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  (d2)  e  dell’aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)”»;

il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Il comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3  marzo 2011, n. 28, e’ sostituito dal seguente:

“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di  accisa sull’energia elettrica,  l’installazione,  con  qualunque  modalita’, anche  nelle  zone  A  degli  strumenti  urbanistici  comunali,  come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato  A  al  regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,  o  su  strutture  e  manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture,  manufatti ed edifici gia’ esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle  opere  funzionali  alla  connessione  alla  rete

elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche’ nelle relative  pertinenze,  compresi   gli   eventuali   potenziamenti   o adeguamenti della  rete  esterni  alle  aree  dei  medesimi  edifici, strutture e manufatti, sono considerate  interventi  di  manutenzione ordinaria  e  non  sono  subordinate  all’acquisizione  di  permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque  denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 ,  n.  42,  a eccezione degli  impianti  installati  in  aree  o  immobili  di  cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di  cui  al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante  apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a  141  e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157  del  medesimo codice.  In  presenza  dei  vincoli  di  cui  al  primo  periodo,  la realizzazione degli interventi  ivi  indicati  e’  consentita  previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del 2004. Le  disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera  c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,  ai soli fini dell’installazione di pannelli  integrati  nelle  coperture non visibili dagli spazi  pubblici  esterni  e  dai  punti  di  vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano  realizzati  in materiali della tradizione locale”»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il comma 9-bis dell’articolo 6 del  decreto  legislativo  3 marzo 2011, n. 28, e’ sostituito dal seguente:

“9-bis. Per l’attivita’ di costruzione  ed  esercizio  di  impianti fotovoltaici di potenza fino a  20  MW  e  delle  relative  opere  di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione  localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale  nonche’ in discariche o lotti di discarica chiusi e  ripristinati  ovvero  in cave o lotti di cave non suscettibili di  ulteriore  sfruttamento,  e delle relative opere connesse  e  infrastrutture  necessarie,  per  i quali l’autorita’ competente al  rilascio  dell’autorizzazione  abbia attestato l’avvenuto completamento delle attivita’ di recupero  e  di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  ai progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  da  realizzare  nelle  aree

classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW,  nonche’  agli  impianti agro-voltaici  di  cui   all’articolo   65,   comma   1-quater,   del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  che  distino  non  piu’  di  3 chilometri  da  aree  a  destinazione  industriale,   artigianale   e commerciale.  Il  limite  di  cui  alla  lettera  b)  del   punto   2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, per il procedimento di  verifica  di  assoggettabilita’ alla valutazione di impatto ambientale di  cui  all’articolo  19  del medesimo decreto,  e’  elevato  a  20  MW  per  queste  tipologie  di impianti, purche’ il proponente alleghi alla dichiarazione di cui  al

comma  2  del  presente  articolo  un’autodichiarazione  dalla  quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese  tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi  della  lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  e  delle  relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche  qualora  la  pianificazione   urbanistica   richieda   piani   attuativi   per l’edificazione”.

1-ter. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  del  Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  previsti  dalla   missione   2 (M2-Rivoluzione  verde  e  Transizione   ecologica),   componente   1 (Economia circolare  e  agricoltura  sostenibile),  investimento  3.1 (Isole Verdi),  e  di  raggiungere  entro  il  31  dicembre  2026  la copertura totale del fabbisogno energetico  delle  isole  minori  non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili,  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l’ARERA  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, provvede all’aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  14  febbraio  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.

1-quater. La revisione del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:

  1. a) la  conversione,  entro  l’anno  2026,  degli   impianti   di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle  societa’ elettriche di cui all’allegato 1 al medesimo decreto, mediante  piani di investimenti, comprendenti anche  le  reti  di  distribuzione,  da trasmettere al Ministero della  transizione  ecologica  e  agli  enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;
  2. b) l’inserimento dell’isola di Giannutri,  come  territorio  del comune dell’Isola del Giglio,  nell’elenco  delle  isole  di  cui  al citato allegato 1 al medesimo decreto.

1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a  terra  la  cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche’ le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e  all’esercizio degli stessi impianti situati in aree  idonee,  non  sottoposte  alle norme di tutela, ai  sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui  realizzazione  non  sono previste   procedure   di   esproprio,   sono   realizzati   mediante

dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo  6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-sexies. Al comma 2-quater dell’articolo  1  del  decreto-legge  7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) alla lettera a),  le  parole:  “da  fonte  fossile  di”  sono sostituite dalle seguenti: “da fonte rinnovabile o da  fonte  fossile che abbiano”;
  2. b) alla lettera c), alinea, le parole: “o meno” sono soppresse».

(.. omissis …)

(ininfluente ai fini del tema in esame) Art. 10 –  Definizione di un modello unico per impianti di potenza  superiore  a 50 kW e fino a 200 kW    1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro   della   transizioneecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e  le autonomie,  sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita’   perl’estensione del modello unico semplificato di cui  all’articolo  25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di  potenza  superiore  a  50  kW  e  fino  a  200  kW, realizzati  ai  sensi  dell’articolo  7-bis,  comma  5,  del  decretolegislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 9  del presente decreto.

Art. 10-bis ((  (Installazione  di  impianti  a  fonti  rinnovabili  in  aree   a destinazione industriale). ))    ((1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura  esistenti,  nelle  aree  a  destinazione  industriale   e’ consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici e  termici che coprano una superficie non superiore al 60  per  cento  dell’area industriale di pertinenza.   2. Gli impianti di cui al comma  1  possono  essere  installati  su strutture di sostegno appositamente realizzate.))  (ininfluente ai fini del tema in esame) Art. 12 – Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee    ((01. All’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8  novembre 2021, n. 199, dopo le  parole:  “ai  sensi  dell’articolo  20,”  sono inserite le seguenti:“con decreto del  Ministero  della  transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa  intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all’articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”.   02. All’articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo  8  novembre 2021, n. 199, dopo la parola: “parcheggi” sono inserite le  seguenti:“, nonche’ di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,  per servizi e logistica”.   03. All’articolo 20, comma 8, del decreto  legislativo  8  novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell’area  occupata o comunque con variazioni dell’area occupata nei limiti di  cui  alla lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di  modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche  con  l’aggiunta  di  sistemi  di  accumulo  di  capacita’  non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico”;     b) dopo la lettera c-bis) e’ aggiunta la seguente:       “c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi  della  parte  seconda del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:         1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu’  di  300  metri  da  zone  a  destinazioneindustriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse nazionale, nonche’ le cave e le miniere;         2)  le  aree  interne  agli  impianti  industriali   e   agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’ le aree classificate agricole racchiuse in  un  perimetro  i  cui  punti distino non piu’ di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;         3)  le  aree  adiacenti  alla  rete  autostradale  entro  una distanza non superiore a 150 metri”)).   1. All’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  8 novembre  2021,  n.  199,  dopo  le  parole:  «nei  procedimenti   di autorizzazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree  idonee,»  sono  inserite  le seguenti: «ivi inclusi quelli per  l’adozione  del  provvedimento  di valutazione di impatto ambientale,».   ((1-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo  3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:     “2-bis. Fatto salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  6,  comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5,  nelle  aree  idonee  identificate  ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo  20,  i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e  delle  opere  connesse  nonche’, senza variazione dell’area  interessata,  per  il  potenziamento,  il rifacimento e l’integrale ricostruzione degli  impianti  fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:       a) per  impianti  di  potenza  fino  a  1  MW:  si  applica  la dichiarazione di inizio lavori  asseverata  per  tutte  le  opere  da realizzare su aree nella disponibilita’ del proponente;       b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW:  si applica la procedura abilitativa semplificata;       c) per impianti di potenza superiore a 10  MW:  si  applica  la procedura di autorizzazione unica.     2-ter. Ai fini del  comma  2-bis  resta  fermo  quanto  stabilito all’articolo 22, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8 novembre 2021, n. 199“.   1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 4  del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal  comma  1-bis del presente articolo, si applicano,  su  richiesta  del  proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.   1-quater. Nelle more dell’individuazione delle aree idonee  di  cui all’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si  trovino  in  aree  non  soggette  a  vincolo  e  non rientranti in aree dichiarate non idonee  ai  sensi  della  normativa regionale, per i quali,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione,  si  applica la procedura  autorizzativa  di  cui  all’articolo  22  del  medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021)).

LEGGE 20 maggio 2022 , n. 51, di conversione del DL 21 marzo 2022, n. 21 .

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina.

(G.U. n. 117 del 20 maggio 2022)

Entrata in vigore: 21 maggio 2022

(norme di modifica dei DLGS n. 387/03, n. 199/199/21 e n. 28/11)

(.. omissis …)

Art. 6. Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 20:

1) al comma 4:

1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;

1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;

2) al comma 8, dopo la lettera c –ter ) è aggiunta la seguente:

«c –quater ) fatto salvo quanto previsto alle lettere a) , b) , c) , c –bis ) e c –ter ), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

  1. b) all’articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 –bis . La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.».

Art. 7. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

  1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c –bis ), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 14 –quinquies , comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata. 3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l’adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Nel titolo II, dopo l’articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art.  7-bis  (Modifiche   all’articolo   6-bis   del   decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

– 1. All’articolo 6-bis,  comma  1, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:

  1. a) all’alinea, dopo le parole: “progetti autorizzati”  sono inserite  le  seguenti:  “,  ivi  inclusi  quelli  consistenti  nella

modifica della soluzione tecnologica utilizzata,”;

  1. b) alla lettera a), la  cifra:  “15”  e’  sostituita  dalla seguente: “20”;
  2. c) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

“b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata, mediante la sostituzione  dei  moduli  e  degli  altri  componenti  e mediante  la  modifica  del  layout  dell’impianto,  comportano   una variazione dell’altezza massima dal suolo non  superiore  al  50  per cento”.

Art. 7-quinquies (Ulteriori misure di  semplificazione  per  lo sviluppo delle fonti rinnovabili).

– 1. All’articolo 6, comma  9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: “Il limite di cui alla lettera b) del punto 2” fino a: “20 MW per queste tipologie di impianti” sono  sostituite  dalle  seguenti:  “Il limite relativo agli  impianti  fotovoltaici  per  la  produzione  di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW,  di  cui al  punto  2)  dell’allegato  II  alla  parte  seconda  del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla medesima parte seconda del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilita’ alla  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui all’articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti”.

Art. 10. Disposizioni in materia di VIA

1.Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

(… omissis ..)

Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (GU n. 114 del 17 maggio 2022) “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modifiche, con la legge 15 luglio 2022, n. 91 (GU. n. 164 del 15 luglio 2022)

Entrata in vigore: 16 luglio 2022

(… omissis …)

Art. 6. Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 20:

1) al comma 4:

1.1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di cui al terzo periodo.»;

1.2) al secondo periodo, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;

2) al comma 8, dopo la lettera c –ter ) è aggiunta la seguente: «c -quater ) fatto salvo quanto previsto alle lettere a) , b) , c) , c -bis ) e c -ter ), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

  1. b) all’articolo 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 –bis . La disciplina di cui al comma 1 si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.».

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.

Art. 7. Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

  1. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c –bis ), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 14 –quinquies , comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata.
  3. Alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l’adozione delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Art. 10. Disposizioni in materia di VIA

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 8, comma 2 –bis , nono periodo, le parole «con diritto di voto» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»;
  3. b) all’articolo 23, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Entro i successivi quindici giorni, la Commissione di cui all’articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 –bis , nonché la competente Direzione generale del Ministero della cultura avviano la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiedono al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.»;

  1. c) all’articolo 25, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.»; d) all’allegato II alla Parte Seconda, il punto 4) è soppresso.

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità  e oggetto.

( … omissis …)

  1. Il titolo IIIdisciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

TITOLO III

DISCIPLINA DEL SETTORE ENERGETICO

Art. 25.

Finalità.

( … omissis …)

Art. 29.

Funzioni della Regione.

  1. Spetta alla Regione:

( … omissis …)

i bis) adottare, con deliberazione della Giunta regionale, linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera e bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio regionale e a semplificare le procedure amministrative e di autorizzazione all’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, graduando le procedure di cui all’articolo 6, commi 9 e 11, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ed in conformità con i principi e i contenuti del provvedimento di Giunta che individuerà le aree non idonee di cui al comma 1 bis;(98)

    1 bisNelle more della definizione della programmazione regionale a seguito della assegnazione alla Regione della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), la Giunta regionale individua le aree non idonee all’istallazione di specifiche tipologie di impianti a fonte di energia rinnovabile, in attuazione delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 di cui all’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).(100)

    1 terA partire dalla data di efficacia della delibera di cui al comma 1 bis), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nelle aree individuate come non idonee non possono essere rilasciate le autorizzazioni uniche di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003, e non possono essere effettuati gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o a comunicazione di cui all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e al comma 1, lettera i bis), del presente articolo.(101)

DELIBERAZIONE N° XI / 4803 della Giunta regionale della Lombardia – Seduta del 31/05/2021

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI PER L’AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER) A SEGUITO DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA .

(..omissis …)

DELIBERA

  1. di approvare il documento “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)” aggiornato ad aprile 2021 allegato alla presente deliberazione e gli allegati parti integranti:
  • Allegato 1 – Elenco indicativo degli atti procedimenti di Autorizzazione Unica o di Procedura Abilitativa Semplificata
  • Allegato 1.2 – Diagramma flusso procedimenti
  • Allegato 1.3 – Modifiche impiantistiche
  • Allegato 1.4 – Cronologico AU
  • Allegato 1.5 – Cronologia PAS
  • Allegato 2.1 – Quadro sinottico impianti fotovoltaici su edifici
  • Allegato 2.2 – Quadro sinottico impianti fotovoltaici su pertinenze di edifici, pensiline, serre
  • Allegato 2.3 – Quadro sinottico impianti fotovoltaici al suolo
  • Allegato 2.4 – Quadro sinottico impianti a biomasse, bioliquidi, biogas, biometano
  • Allegato 2.5 – Quadro sinottico impianti eolici
  • Allegato 2.6 – Quadro sinottico impianti idroelettrici
  • Allegato 2.7 – Quadro sinottico impianti geotermoelettrici
  1. di disapplicare, a far data dalla presente deliberazione, le precedenti “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia” approvate con la dgr n. 3298 del 18/04/2012 in quanto integralmente sostituite dal documento allegato al presente atto;

(..omissis ..)

Parte II della DGR 4803/21

 (estratto delle Norme delle Linee guida nazionali per l`autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER)

2.6 Oneri istruttori

Ai fini dell’applicazione del punto 9.1 delle Linee guida nazionali e ai sensi dell’art. 6 comma 9 del d. lgs. 28/2011, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili assoggettati ai procedimenti di Autorizzazione Unica e di Procedura Abilitativa Semplificata, Regione Lombardia stabilisce che per la definizione degli oneri istruttori a carico del proponente l’impianto valgano le seguenti indicazioni:

1) gli oneri istruttori sono finalizzati a coprire le sole spese istruttorie sostenute dall’Amministrazione procedente per l’espletamento del procedimento unico. Pertanto, l’Amministrazione procedente definisce il tariffario dei diritti di istruttoria e lo approva con proprio atto definendo il capitolo di entrata su cui effettuare il pagamento. Per la definizione dei diritti d’istruttoria l’Amministrazione procedente tiene conto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata, conformando tali diritti ad un valore massimo pari allo 0,03% dell’importo dell’investimento per la costruzione dell’impianto e del relativo impianto per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell’energia elettrica. L’importo dell’investimento è indicato al punto 4.4.2 lettera p) sottopunto 5;

2) gli oneri non sono comprensivi di eventuali ulteriori tariffazioni e di eventuali diritti di segreteria connessi ad attività di altri Enti (Amministrazioni competenti) e delle imposte di bollo;

3) gli oneri istruttori non possono configurarsi come misure compensative

SU EDIFICI
 Realizzazione di nuovi impianti
ZONA URBANISTICA TIPOLOGIA O PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE REGIONALE PRATICA EDILIZIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NORMATIVA DI RIFERIMETO
Tutte

(ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’art. 136, com. 1, let. b) e c), D.lgs n. 42/2004)

 

Tutti gli  impianti in copertura su edifici

(tetti a falda, tetti non piani e tetti piani)

 

 

FER/LIB-EDIL-CEL

Non necessita di autorizzazione da parte del comune

 

 

Edilizia Libera

Art. 6 com.

e-quater) DPR 380/2001

 

 

 

NO

 

Art. 7-bis. co.5, 1° p. del D. lgs n. 28/2011  (comma aggiornato dall’art. 9, comma 1, legge n. 34 del 2022)  

 

 

 

 

Industriali

produttive

commerciali

ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’art. 136, com. 1, let. b) e c), D. lgs n. 42/2004)

In deroga agli strumenti urbanistici e agli

indici nelle aree a destinazione

 industriale è consentita l’installazione di impianti

fotovoltaici che coprano una superficie non superiore al 60% dell’area industriale di pertinenza.

 

 

 

 

 

FER/LIB-EDIL-CEL

 

 

 

 

 

 

Edilizia Libera

Art. 6 com.

e-quater) DPR 380/2001

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

 

Art. 10 bis DL

n. 17/22, conv.

legge n. 34/22

 

Industriali

produttive

commerciali

ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’art. 136, com. 1, let. b) e c), D.lgs n. 42/2004)

 

 

Per attivita’ di costruzione ed esercizio IF di potenza fino a 20 MW e relative opere  di connessione

 

 

 

 

 

 

FER/LIB-EDIL-CEL

 

 

 

 

FER-PAS

(art. 6, co. 1, DLGS n. 28/11)

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

Art.. 6,co. 9-bis, D.lgs n. 28/11

 

Note:

(1)  Art. 7 – regime autorizzazioni:

co, 1 – A.E.L, previa comunicazione IL, alle condizioni lett. a), b) e c), fuori ambiti vincolati D.lgs n. 42/04,

co. 2 – installazione impianti fotovoltaici, previa comunicazione, alle condizioni:

Ø  su edifici esistenti e pertinenze,

Ø  fuori zone A;

co. 5 – installazione impianti diversi co. 1 e 2, su edifici esistenti e negli spazi privati annessi, soggetti alla sola comunicazione art. 6.

(2)  Art. 7-bis – semplificazione procedure.

co. 5 – gli impianti fotovoltaici da realizzare con qualunque modalita’, anche nelle zone A, da realizzare sugli edifici o su strutture e manufatti f.t., diversi dagli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, riconducibili in A.E.L, non subordinati  ad atti di assenso, ad esclusione di impianti installati in aree o immobili di cui all’art. 136, co. 1, lett. b) e c), D.lgs. n. 42/04;

(3)  co. 5, u.p. – con pannelli fotovoltaici su falda interna (integrati) non visibili da spazi pubblici esterni e dai punti  di vista panoramici, su edifici vincolati ex art. 136, co. 1, lett. c), D.lgs 28/11, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati  in materiali della tradizione locale, l’impianto non necessita di autorizzazione, ma della sola presentazione della comunicazione

(4)  per gli impianti su edifici produttivi di cui all’art. 6, co.9-bis, il proponente allega  un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree escluse.

Allegato C

(tabelle valide al 15/9/2022)

SU EDIFICI IN CENTRO STORICO – VINCOLATO
Realizzazione di nuovi impianti
ZONA URBANISTICA TIPOLOGIA O PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE REGIONALE PRATICA EDILIZIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NORMATIVA DI RIFERIMETO
 

 

 

 

 

Centri Storici

e

Complessi Immobili

con vincolo art. 136, com. 1, lett. c), D.lgs n. 42/2004 emesso dal ministero e verificabile su SIBA

 

 

Se pannelli integrati non visibili dagli spazi pubblici esterni ne da punti panoramici, su coperture che non siano realizzate in materiali della tradizione locale.  

 

 

FER/LIB-EDIL-CEL

Non necessita di autorizzazione da parte del comune

 

 

 

Edilizia Libera

Art. 6 com.

e-quater) DPR 380/2001

 

 

 

NO

 

 

Art. 7-bis. co. 5, u.p. del D.lgs n. 28/2011  (comma aggiornato dall’art. 9, comma 1, legge n. 34 del 2022)

 

Se pannelli integrati in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterno

 

FER-PAS

Deve essere autorizzata dal comune

(D.G.R. 4803/2021 Allegato 2.1)

 

 

 

 

 

 

Edilizia Libera

subordinata

Art. 6 com.

e-quater) DPR 380/2001

 

SI

Semplificata

(vedasi D.P.R. n. 31/2017, Allegato B punto 8)

 

 

 

 

 

Art. 7-bis. comma 5 del D. lgs n. 28/2011  (comma aggiornato dall’art. 9, comma 1, legge n. 34 del 2022

e

D.G.R. 4803/2021 Allegato 2.1)

Se impianto non aderente o non integrato nella copertura o con superficie superiore alla linea falda  

AU

Deve essere autorizzata dal comune

(D.G.R. 4803/2021 Allegato 2.1)

 

 

SI

Ordinaria

Note:

(5) L’installazione con qualunque modalita’, in Zona A, di impianti fotovoltaici sono considerati manutenzione ordinaria, non subordinati ad atti amministrativi comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice D.lgs 42/04, ad esclusione art. 136, co. 1, lett. b) e c).

(6) Come sopra, in presenza vincolo art. 136, co. 1, lett. c), ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture che siano realizzate in materiale della tradizione locale.

(7) In base al nuovo art. 7-bis, co. 5, D.lgs  28/11, gli IF in CS o NAF, sono MO, ammessi in AEL e possono essere installati con qualsiasi modalita’. Se il PGT prescrive di portare la pratica in Cdp, la stessa non puo’ imporre  prescrizioni in contrasto con la normativa nazionale. Non  essendo riconducibile alla FER-PAS in base alla normativa  regionale, l’impianto e’ ammesso con una semplice FER-CEL. Nemmeno nel caso di IF in CS o NAF, con impatto paesistico sopra soglia, la pratica va in Cdp in quanto, con la norma sopra richiamata, non sono piu’ soggetti alla FER-PAS.

 

SU PERTINENZE E MANUFATTI (SERRE E PENSILINE)
Realizzazione di nuovi impianti
ZONA URBANISTICA TIPOLOGIA O PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE REGIONALE PRATICA EDILIZIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Tutte

(ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’art. 136, com. 1, let. b) e c), D.lgs n. 42/2004)

 

Su pertinenze di edifici (pergotende, pergole, tettoie)

 

 

Su manufatti (serre e pensiline)

 

 

 

 

 

FER/LIB-EDIL-CEL

 

 

 

Edilizia Libera

Art. 6 com.

e-quater) DPR 380/2001

 

 

NO

 

Art. 7-bis. co.5, 1° p. del D.lgs n. 28/2011  (comma aggiornato dall’art. 9, comma 1, legge n. 34 del 2022)  

 

 

Centri Storici

Zone A e NAF

 

 

Come per gli impianti sugli  edifici

 

FER/LIB-EDIL-CEL

 

 

Edilizia Libera

subordinata

Art. 6 com.

e-quater) DPR 380/2001

 

 

esclusione dalla

verifica di

assoggettabilità a VIA

l.r. 5/2010 Allegato B

punto 2. Industria

energetica ed estrattiva lett. b)

 

 

D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida

nazionali 387): par. 12

Note:

(8)   Si tratta di IF posti sulle  coperture di pertinenze e manufatti  di edifici, quali tetti a falda, tetti non piani o piani, aderenti o integrati, ovvero non aderenti o non integrati.

(9)   Questi impianti prevedono le medesime categorie di coperture, caratteristiche degli impianti, capacità di generazione, le modifiche dei progetti, il relativo titolo abilitativo, in presenza o meno di vincoli, stabiliti per gli impianti posti sulle coperture degli edifici.

(10) Tra gli impianti su pertinenze rientrano anche:

Ø la sostituzione degli elementi architettonici

Ø gli impianti su altre pertinenze di edifici

 

VILLE, GIARDINI, PACHI E EDIFICI – VINCOLATI
Realizzazione di nuovi impianti
ZONA URBANISTICA TIPOLOGIA O PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE REGIONALE PRATICA EDILIZIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 

Ville, giardini e parchi

con vincolo art. 136, com. 1, lett. b), D. lgs

n. 42/2004

FER-PAS

Autorizzata dal comune(D.G.R. 4803/2021 Allegato 2.1)

 

Edilizia Libera

Subordinata

Art. 6 com.

 e-quater) DPR 380/2001

 

 

 

SI

Ordinaria

 

 

Art. 7-bis. comma 5 del D. lgs n. 28/2011  (comma aggiornato dall’art. 9, comma 1, legge n. 34 del 2022

e

D.G.R. 4803/2021 Allegato 2.1)

Se impianto non aderente o non integrato nella copertura o con superficie superiore alla linea falda  

AU

Autorizzata dal comune

(D.G.R. 4803/2021 Allegato 2.1)

 

Edifici vincolati

Parte II,  D. lgs

n. 42/2004

art. 13

Tutti i beni di cui all`art. 10, co. 3, D. Lgs. n. 42/04 per i quali sia intervenuta la dell`interesse culturale.  

 

FER-PAS

Deve essere autorizzata dal comune

 

 

Edilizia Libera

Art. 6 com.

e-quater) DPR 380/2001

 

 

SI

Ordinaria

 

Art. 7, co. 1, lett. c), D.lgs n. 28/11

 

AL SUOLO
Realizzazione di nuovi impianti
ZONA URBANISTICA TIPOLOGIA O PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE REGIONALE PRATICA EDILIZIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NORMATIVA DI RIFERIMETO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, B, C, D, E, F

 

 

posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici industriali o collocati a terra in adiacenza, siti all`esterno zone A, inferiore a 20 kWe  

 

FER-PAS

Deve essere autorizzata dal comune

 

Edilizia Libera

Art. 6 com.

e-quater) DPR 380/2001

(ad eccezione della Zona A come definita dal D.M. 1444/1968)

 

 

 

Verifica eventuali vincoli su area

(o immobili)

 

 

 

(D.G.R. 4803/2021 Allegato 2.1)

 

posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici industriali o collocati a terra in adiacenza, siti all`esterno zone A, superiore a 20 kWe  

 

AU

Deve essere autorizzata dal comune

 

   

 

Verifica eventuali vincoli su area

(o immobili)

 

 

(D.G.R. 4803/2021 Allegato 2.1)

 

Se interessa aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale  

FER-PAS

Deve essere autorizzata dal comune

   

Verifica eventuali vincoli su area

(o immobili)

 

Art. 6 com 9 bis del D.lgs n. 28/2011 

Note:

(11) Secondo la DGR 4803/21, gli IF si distinguono:

a)    ad inseguimento con distanza minima dal suolo di mt. 2,0. A loro volta, distinti in base alla capacita’ di generazione:

≤ 200 KWe, senza autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di amministrazione diverse dal comune, soggetti a PAS;

≥200 KWe, senza autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di amministrazioni diverse dal comune, soggetti ad AU,

≤ 20 KWe, con autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di amministrazioni diverse dal comune, soggetti a PAS,

≥20 KWe, con autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di amministrazioni diverse dal comune, soggetti ad AU.

b)    con moduli ubicati al suolo. A loro volta, distinti in base alla capacita’ di generazione:

≤ 20 KWe, soggetti alla PAS,

≥ 20 KWe, soggetti ad AU.

(12) Nelle aree agricole e’ stato rimosso il divieto generalizzato di installazione di IF con moduli a terra,

(13) Il divieto, per le zone agricole, non si applica alle aree classificate agricole entro il 25 marzo 2012,

(14) Le eccezioni per gli IF i8n aree agricole sono applicabili a condizione che gli impianti rispettino i requisiti previsti dai co. 4 e 5, art. 10, del DLGS. n. 28/11, ovvero:

Ø  avere un potenza nominale ≤ 1 MW,

Ø  essere collocati su terreni di unico proprietario, a una distanza di 2 Km. l’uno dall’altro,

Ø occupare non piu’ del 10% della superficie del fondo agricolo.

 

IMPIANTI IN AREE IDONEE
Realizzazione di nuovi impianti
ZONA URBANISTICA TIPOLOGIA O PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE REGIONALE PRATICA EDILIZIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NORMATIVA DI RIFERIMETO
 

 

 

Aree idonee

art. 20, 2° e 3°

periodo

D. Lgs.  n.

199/21

 

 

 

 

 

Impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 MW

 

 

 

 

 

 

FER-PAS

Deve essere autorizzata dal comune

 

 

 

 

 

 

PAS

(art. 6, co. 9-bis, DLGS n. 28/11)

 

 

 

 

Verifica eventuali vincoli su area

 

 

Art. 6, co. 9 bis, 2°p., D. LGS n. 28/11

(cosi sostituito dall’art. 9, com. 1-bis, L. 34/2022, poi modificato dall’art. 7-quinquies della L. 51/2022, poi dagli art. 7, com. 3-ter e 11, com. 1-bis, L. n. 51 del 2022)

 

 

CAVE

DISCARICHE

TERRENI BONIFICATI e

AREE

AGRICOLE

 

 

 

 

impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 MW

 

 

 

FER-PAS

Deve essere autorizzata dal comune

 

 

 

 

 

PAS

(art. 6, co. 9-bis, DLGS n. 28/11)

 

 

 

Verifica eventuali vincoli su area

 

Art. 6 com 9 bis, 1°p, del D.lgs

n. 28/2011 

(cosi sostituito dall’art. 9, com. 1-bis, L. 34/2022, poi modificato dall’art. 7-quinquies della L. 51/2022, poi dagli art. 7, com. 3-ter e 11, com. 1-bis, L. n. 51 del 2022)

Note:

(15) Per impianti fino a 1Mw, nuovi o potenziamenti, rifacimenti o integrale ricostruzione, serve solo la DILA; in zone vincolate non serve l’autorizzazione paesaggistica, salvo immobili vincolati Parte II del Codice e aree ex art. 136, co. 1, lett. c), con parere autorita’ competente obbligatorio ma non vincolante

(16) Per impianti in PAS o in AU, eventuale VIA segue procedura semplificata; in zone a vincolo l’autorita’ competente esprime parere obbligatorio non vincolante.

(17)  Alcune zone idonee in cui e’ possibile installare impianti fotovoltaici, con moduli a terra::

Ø le aree non sottoposte a vincoli DLGS n. 42/04,

Ø le aree agricole poste entro il limite di 500 mt da aree a destinazione industriale, commerciale o artigianale;

Ø le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonche’ le aree agricole entro il   limite di 500 mt dai medesimi impianti,

(18) i termini delle procedure di autorizzazione  per  impianti  in aree idonee sono ridotti di un terzo.

 

 

MODIFICA DI IMPIANTI ESISTENTI E MODIFICHE DI PROGETTI AUTORIZZATI
ZONA URBANISTICA TIPOLOGIA O PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE REGIONALE PRATICA EDILIZIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NORMATIVA DI RIFERIMETO
 

 

 

 

 

Tutte le zone urbanistiche

 

 

 

 

 

 

 

Interventi su impianti fotovoltaici esistenti a terra:

variazioni e prescrizioni

(art. 6-bis, comma 1, lett. b)

 

Interventi su impianti fotovoltaici esistenti su edifici produttivi e residenziali (e pertinenze):

variazioni e prescrizioni

(art. 6-bis, co. 1, lett. c)

 

 

 

 

 

DILA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO

 

 

 

 

 

Art. 6-bis. com. 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 28/2011  (così modificato dall’art. 7-bis, comma 1, lettera a), legge n. 51 del 2022)

 

 

 

 

 

Tutte le zone urbanistiche

(ad esclusione delle aree sottoposte a tutela D.Lgs n. 42/04)

 

Nuovo impianti fotovoltaici sulle coperture di FR, edifici produttivi e residenziali (e pertinenza), o con moduli in sostituzione di coperture di FR

 

 

 

 

DILA

 

 

 

 

 

 

 

 

co. 3, art. 6.bis D.lgs n. 28/11)

Note:

(19)   Qualora le modifiche siano diverse si deve presentare nuova FERPAS

(20) Se le modifiche non sono sostanziali, non determinano un incremento della potenza installata e l’esecuzione di opere connesse non determinano incremento dell’area occupata, si segue la procedura semplificata art. 6-bis.

(21) Sono realizzabili con DILA anche gli interventi su IF esistenti, le modifiche (..) senza incremento area occupata, a prescindere dalla potenza, con moduli su coperture di FR, edifici uso produttivo ed edifici residenziali.

(22) Gli interventi su impianti esistenti e modifiche di progetti autorizzati di impianti fotovoltaici con moduli, senza incremento  di tali impianti e opere connesse e, a prescindere dalla potenza elettrica risultante  a seguito dell`intervento  vanno in CILA, se invece  sono modifiche  diverse c`è da  presentare nuova FERPAS

 

Allegato D

INTERPELLI REGIONE LOMBARDIA

1) QUESITO :

realizzazione di un impianto al suolo di potenza pari a 295 kWe su un’area di pertinenza (ora giardino a verde) di un edificio commerciale posto in zona urbanistica B.

Inoltre si chiede se alla luce delle nuove modifiche normative la DGR 4803/2021 e le relative procedure sul portale procedimenti servizi siano ancora valide o meno

1) RISPOSTA :

si specifica che nel caso di specie la procedura corretta è la PAS.

La d.g.r. 4803/2021 è in vigore, ma necessita di essere aggiornata alla luce delle nuove disposizioni nazionali pubblicate dopo il 31/05/2021. Pertanto la lettura della d.g.r. 4803/2021 va fatta attualizzando le indicazioni della deliberazione di Giunta regionale a quelle della normativa nazionale.

_____________________________________________________________________________________________

2) QUESITO :

Chiarimento in merito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico su edificio vincolato;

Nell’allegato alla DGR 4823/2021 si parla solo di vincoli art. 136 D.lgs n. 42/2004 con relative specifiche e procedura da adottare, mentre nel caso di specie che si espone l’edificio è soggetto a vincolo di cui Parte II,  art. 10 D. lgs. n. 42/2004. Riguardo a questo specifico caso si chiede quale sia l’iter corretto da applicare.

2) RISPOSTA :

Va fatto riferimento all’art. 9 del D.L. 17/2002 convertito con Legge 34/2022 che prevede che l’impianto possa essere installato senza atti amministrativi di assenso, ad eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141.

_____________________________________________________________________________________________

3) QUESITO :

Realizzazione di impianto fotovoltaico su pertinenze (serre e pensiline) in Zona A – Centro Storico, vista la nuova normativa 2022, in particolare la modifica del comma 5 dell’art 7 bis D. lgs. 28/2011 il quale esclude la necessità di subordinazione ad autorizzazione e permessi per la realizzazione di impianti anche su edifici in zona A (non più in regime PAS), nella seconda parte dell’articolo però parlando degli impianti sulle pertinenze non viene menzionata l’esenzione per la Zona A ed infatti l’Art. 6 com. e-quater) del DPR 380/2001 esclude la realizzazione di impianti fotovoltaici su pertinenze in Zona A dagli interventi soggetti ad edilizia libera.

Si chiede se quindi la realizzazione degli stessi su pertinenze in Zona A si ancora soggetta a PAS ed eventuale titolo edilizio.

3) RISPOSTA :

L’art. 9 del D.L. 17/2002 convertito con Legge 34/2022 ammette a installazione con comunicazione gli impianti fotovoltaici installati sugli edifici, ad eccezione del vincolo citato, nonché le relative pertinenze.

 


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