Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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28.01.2022 - lavoro

CONTRIBUTO CASSA EDILE (CAPE) – QUOTA IMPONIBILE AI FINI IRPEF PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022 – DETERMINAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLA RELATIVA MISURA – ACCORDO 27 gennaio 2022

La Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili, con nota del 13 gennaio 2012, alla luce delle novità introdotte dal D.M. 27 ottobre 2009, ha precisato che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2012, nella retribuzione imponibile ai fini delle ritenute fiscali va inclusa, oltre che la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali, anche la parte del contributo relativo alle prestazioni sanitarie.

Rimane confermato che la parte a carico del lavoratore del contributo alla CAPE è da considerarsi esente da ritenute fiscali.

Dalle risultanze contabili determinate dalla CAPE, riferite al periodo d’imposta 2021 (ossia periodo 1°gennaio-31 dicembre), emerge che le prestazioni sanitarie ed assistenziali hanno rappresentato lo 0,27% delle masse salariali riferite agli operai e lo 0,40% di quella degli impiegati.

La sensibile riduzione, rispetto agli anni precedenti, dell’aliquota per gli operai è dovuta all’operatività del Fondo Sanedil, a seguito della quale le prestazioni sanitarie, che incidevano molto sul calcolo in questione, non sono più a carico Cassa. Il fenomeno si verifica anche per gli impiegati ma non produce effetto sull’aliquota, perché il rapporto fra prestazioni e contributi è comunque più alto dello 0,40% a carico impresa.

Di conseguenza, per la categoria impiegatizia, l’intera contribuzione dovuta dal datore, ossia il predetto 0,40%, resta totalmente imponibile, come già accaduto negli anni precedenti.

Pertanto, con accordo del 27 gennaio 2022, il Collegio Costruttori e le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria hanno definito che l’aliquota imponibile della contribuzione CAPE è fissata, in via preventiva, per l’anno 2022 nello 0,27% per i dipendenti operai e nello 0,40% per gli impiegati.

Sarà cura del Collegio Costruttori Edili comunicare in tempo utile per gli adempimenti aziendali la conferma o la variazione di tali aliquote in corso d’anno, anche alla luce delle risultanze del periodo d’imposta 2022.


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