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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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28.01.2022 - lavori pubblici

E’ ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO SULLA “PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA” – IMPATTO INDIRETTO SUI LAVORI PUBBLICI

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 188 dell’8 novembre 2021, recante “Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.

Le disposizioni contenute non hanno un impatto diretto sul settore dei lavori pubblici. Tuttavia, le stesse, rappresentano un primo passo verso il rafforzamento del principio di presunzione d’innocenza di cui all’art. 27, comma 2 Cost., il cui rispetto è, da tempo, oggetto di una forte azione da parte dell’ANCE, anche al fine di salvaguardare la libertà di iniziativa economica.

Tale provvedimento – che è entrato in vigore il 14 dicembre scorso, ovvero, 15 giorni dopo l’avvenuta pubblicazione in G.U. (c.d. vacatio legis) – introduce disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti relativi alla presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

Tale direttiva ha, infatti, prescritto il recepimento di alcuni principi a garanzia proprio della presunzione di non colpevolezza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Segnatamente, essa punta ad uniformare le legislazioni dei vari paesi membri con l’intento dichiarato di “rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime comuni relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo” e di “rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale” (considerando 9 e 10).

La direttiva avrebbe dovuto essere completamente recepita negli ordinamenti interni degli Stati membri entro il 1° aprile 2018.

La Commissione europea, nell’ambito delle verifiche sullo stato di attuazione del suo recepimento, ha tuttavia evidenziato talune criticità nel quadro giuridico italiano, relative agli articoli 4 e 5 della direttiva, rispettivamente volti a garantire la persona (fisica) sottoposta a procedimento penale dal pregiudizio derivante:

  • da eventuali dichiarazioni di autorità pubbliche, o da decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui essa venga pubblicamente presentata come colpevole, nonostante il processo non sia ancora iniziato o sia tuttora in corso (articolo 4);
  • dalla sottoposizione a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (articolo 5), fatti salvi i casi in cui l’adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza.

In ragione di ciò, il Parlamento (mediante la L. 22 aprile 2021, n. 53, recante “delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di  altri  atti dell’Unione europea” – c.d. “Legge di delegazione europea 2019 – 2020”, in particolare all’articolo 1, comma 1 ed all’allegato A, numero 1) ha delegato il Governo a provvedere all’emanazione delle disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle sopra richiamate previsioni dello strumento euro-unitario.

Il Governo ha quindi adottato il decreto n. 188/2021 in esame, recante disposizioni volte a salvaguardare l’immagine dell’imputato persona fisica (in quanto l’art. 2 della direttiva ne delimita il campo di applicazione alle sole persone fisiche, escludendo quindi le persone giuridiche), nell’ambito dell’iter processuale penale, dal possibile nocumento che potrebbe generarsi a suo danno dalla diffusione di notizie fuorvianti o che lo facciano apparire al grande pubblico come “già condannato”.

In particolare, si prevede:

  • all’art. 2, il divieto generalizzato per tutte le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta ad indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con provvedimento giurisdizionale di condanna irrevocabile. In caso di violazione di questo divieto, oltre all’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari per le autorità trasgreditrici – nonché all’obbligo di risarcimento del danno -, si prevede la possibilità per l’imputato offeso di richiedere la pubblica rettifica delle dichiarazioni rese;
  • all’art. 3, modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (recante “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150”). Segnatamente, si tratta di modifiche inerenti alle modalità di diffusione di informazioni relative al procedimento penale pendente ovvero sugli atti di indagine compiuti, che deve avvenire:
  • esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa opportunamente autorizzate,
  • solo se risulta strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini   o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico, e senza ledere la figura dell’imputato o la presunzione di innocenza di cui gode;
  • all’art. 4, modifiche al codice di procedura penale, volte a garantire la tutela della presunzione di innocenza anche per quel che riguarda il contenuto testuale dei provvedimenti diversi da quelli che definiscono il procedimento (eccezion fatta per gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la fondatezza delle proprie accuse). All’uopo, è prevista la possibilità per l’interessato di richiedere la correzione di provvedimenti che eventualmente ledano i limiti posti ai riferimenti alla colpevolezza, quando ciò sia necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti

In allegato, il provvedimento in esame.

DLGS_188_2021131221111001

 


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