Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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27.05.2022 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO RIAPERTURE (D.L. 24/2022) – NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO – LEGGE 19 MAGGIO 2022, N. 52

 

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022 la Legge 19 maggio 2022, n. 52 che ha convertito, con modifiche, il Decreto-Legge n. 24/2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

La legge, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, introduce alcune novità in materia di lavoro. Di seguito si riportano quelle di maggiore interesse:

  • Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione, “salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata” (art. 4, D.L. 24/2022);
  • Dal 1° aprile 2022, a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti accertati positivi, si applica la misura dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (art. 4, D.L. 24/2022);
  • Fino al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per l’accesso e l’utilizzo di determinati mezzi di trasporto, tra i quali si segnalano autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (art. 5, D.L. 24/2022);
  • Fino al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (art. 5, D.L. 24/2022);
  • Con riguardo all’obbligo di indossare mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore nei luoghi di lavoro ed in cantiere, si ribadisce quanto già specificato nella Newsletter ANCE Brescia – n. 18/2022 del 7/05/2022 in merito alla opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e del Protocollo cantieri di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio 2022. Con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale, il Protocollo prevede, nello specifico che “L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è di fondamentale importanza ed è necessario l’uso delle mascherine secondo quanto previsto dalla disciplina vigente”. Ciò significa che:
  • l’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario nei casi di condivisione dell’ambiente di lavoro “cantiere” al chiuso (sono compresi, pertanto, anche gli apprestamenti quali le mense, i baraccamenti, gli spogliatoi, ecc). Quanto detto non sussiste laddove sia garantita la condizione di isolamento;
  • l’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario all’aperto laddove si configurino affollamenti;
  • Non è stato prorogato l’obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base ai fini dell’accesso ai seguenti luoghi di interesse per il settore: mense e catering continuativi su base contrattuale, servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, e corsi di formazione anche privati (art. 6, D.L. 24/2022);
  • Non è stato prorogato l’obbligo di possesso ed esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, per l’accesso a determinati servizi e attività di interesse per il settore, tra cui: convegni e congressi (art. 7, D.L. 24/2022);
  • Si prevede, nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato-Regioni (art. 37, c. 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008), che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza (art. 9-bis D.L. 24/2022);
  • È prorogato fino al 31 agosto 2022 il ricorso alla modalità di lavoro agile senza accordo individuale (art. 10, D.L. 24/2022);
  • Fino al 30 giugno 2022, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori fragili, di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2022 (cfr. Comunicazione Ance del 17 febbraio scorso), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rileva ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento (art. 10 D.L. 24/2022);
  • Resta fermo fino al 30 giugno 2022, per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave (riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992) o con bisogni educativi (BES), il diritto (anche in assenza degli accordi individuali) allo svolgimento del lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 10 D.L. 24/2022);
  • Resta ferma fino al 31 luglio 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali (art. 10 D.L. 24/2022).

Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo della legge, di seguito allegato.

Allegato:

Legge n. 52_2022

 


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