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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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17.06.2022 - lavoro

INPS – AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE – APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO – CONDIZIONI PER IL 2022 – CIRCOLARE 15 GIUGNO 2022, N. 70

 

La Legge di Bilancio 2022 ha rinnovato, anche per l’anno in corso, lo sgravio per le assunzioni in apprendistato di primo livello, disciplinato dall’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Come noto, lo sgravio di cui trattasi è da ritenersi applicabile qualora sussistano due specifiche condizioni:

  • assunzione con apprendistato di primo livello avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
  • assunzione di cui al punto precedente effettuata da un datore che, al momento dell’inizio del rapporto, abbia alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Sotto questo aspetto, diviene, pertanto, non rilevante l’eventuale superamento della soglia dei nove dipendenti nel corso del rapporto di apprendistato.

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento, per l’impresa, dell’ordinaria aliquota contributiva a carico del datore di lavoro, nonché l’applicazione degli esoneri contributivi previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La circolare precisa, peraltro, che, nel computo dei trentasei mesi di cui sopra, vanno considerati anche eventuali periodi già trascorsi dal lavoratore come apprendista presso altri datori di lavoro.

Inoltre, i datori di lavoro interessati dall’esonero saranno soggetti, ma solo a partire dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando, comunque, per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello, l’applicazione gli esoneri poc’anzi citati.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per l’anno successivo alla scadenza del periodo di apprendistato, in caso di prosecuzione del rapporto.

Per poter fruire dello sgravio, il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, la circolare ricorda, opportunamente, come il datore di lavoro che risultasse privo di regolarità contributiva o fosse incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento dell’ordinaria contribuzione, ivi inclusa la contribuzione di finanziamento dell’ASpI e il relativo contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali), nonché al versamento del cd. ticket di licenziamento in caso di cessazione del rapporto, di norma non dovuto in caso di risoluzione della tipologia contrattuale di cui trattasi.

Da ultimo, l’Istituto rammenta, in linea con quanto sostenuto in altre analoghe occasioni, che lo sgravio contributivo in argomento soggiace altresì alle disposizioni in materia di aiuti de minimis.

Per quanto concerne l’esposizione in Uniemens, la circolare rimanda alla precedente circolare con cui l’Istituto ha commentato l’analoga misura a valere per gli anni 2020 e 2021, ossia la circolare 18 giugno 2021, n. 87 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 26/2021 del 03/07/2021) che, per completezza, alleghiamo alla presente.

Allegato:

Circolare_numero_70_del_15-06-2022

Circolare_numero_87_del_18-06-2021 (1)

 


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