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16.09.2022 - sicurezza

SICUREZZA – EFFICACIA DELLA CERTIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE, DEFINIZIONE DI LUOGO DI LAVORO E LIMITI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI – CASSAZIONE PENALE, SENTENZA 23 AGOSTO 2022, N. 31478

ANCE segnala la nota redatta da Confindustria, con cui gli uffici confederali hanno analizzato i principi formulati dalla Cassazione nella sentenza n. 31478/2022, allegata alla presente, relativi alla efficacia della certificazione delle attrezzature, alla definizione di luogo di lavoro e ai limiti della valutazione dei rischi.

Il fatto sul quale si è pronunciata la Cassazione riguardava un investimento mortale di un pedone, causato da un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti che, eseguendo una manovra di retromarcia per avvicinarsi ai cassonetti, ha travolto una persona collocata dietro all’automezzo, in un cono d’ombra non visibile dal conducente.

La pronuncia in esame risulta essere di particolare rilievo dal momento che è orientata nel senso di confermare il collegamento della responsabilità del datore di lavoro con la prevedibilità e la colpevolezza, e non al generico principio della massima sicurezza possibile, dal quale deriva sostanzialmente una responsabilità di posizione.

Nel valutare il caso in esame la Cassazione ha, in effetti, affermato i principi sottoelencati:

– affidamento nella omologazione della pubblica autorità: l’omologazione del mezzo non impone al suo utilizzatore di provvedere ad ulteriori verifiche; dunque, nel caso in esame il datore di lavoro non poteva essere a conoscenza dell’oggettiva manchevolezza tecnica del mezzo, né tantomeno prevederla.

– luoghi non soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro: la definizione di luogo di lavoro (art. 62 del D.Lgs. 81/2008) presuppone la disponibilità giuridica dell’ambito gestito dal datore di lavoro. La strada non può essere considerata luogo di lavoro, dato che il datore di lavoro non è nella condizione di poter esercitare la propria azione di prevenzione. Pertanto, viene meno anche l’attività di valutazione dei rischi, che, come riportato da Confindustria, “presuppone la possibilità di adottare, applicare e modificare misure di sicurezza e, quindi, di disporre giuridicamente dell’oggetto sul quale si interviene (sia esso il luogo di lavoro sia essa l’organizzazione sia essa una attrezzatura)”. Ne consegue che la responsabilità del datore di lavoro non può essere estesa oltre l’ambito della propria disponibilità giuridica.

– individuazione della sfera del rischio che il datore di lavoro è chiamato a governare: nel caso concreto si sono verificati rischi non governabili da parte del datore di lavoro; secondo la Cassazione il rischio concretizzatosi “si pone al di fuori della sfera di gestione del datore di lavoro – che si è limitato ad adibire all’attività un automezzo specificamente omologato quale monoperatore, cui non era interdetta la retromarcia esso inerendo piuttosto alla circolazione stradale”.

– rapporto tra l’attrezzatura di lavoro e la valutazione dei rischi: secondo la Cassazione, nel caso in esame, non erano necessarie ulteriori verifiche rispetto alla correttezza dell’attrezzatura di lavoro omologata. Viene dunque ribadito il principio secondo cui l’omologazione per l’utilizzo del mezzo in sicurezza da parte di una persona sola esclude la necessità di valutare ulteriori rischi, in virtù del suddetto principio dell’affidamento nella certificazione governativa

In conclusione, la posizione datoriale sottolinea quanto sia di fondamentale importanza l’introduzione del principio di affidamento nella omologazione ministeriale, che “consente di attribuire una efficacia scriminante al giudizio dell’autorità, finora irrilevante: per effetto dell’affidamento, l’obbligo previsto dall’art. 71 del D. Lgs. 81/2008 è quindi presuntivamente assolto mettendo a disposizione attrezzature omologate”.

Sicurezza Cassazione – Allegato


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