Print Friendly, PDF & Email
Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
17.11.2023 - lavori pubblici

ANAC E QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI – REPORT PUBBLICATO SUL PORTALE DELL’ANTICORRUZIONE LO SCORSO 8 NOVEMBRE 2023

Ance Brescia comunica che Anac ha reso noto mediante un report pubblicato l’8 novembre u.s. sul sito dell’ente il numero delle stazioni appaltanti qualificate entro tale data.

Sono 3.370 le stazioni appaltanti qualificate e centrali di committenza nei primi quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti.

Il dato, che include 2.887 stazioni appaltanti singole e 483 centrali di committenza, è in linea con le attese dell’Anac, che aveva previsto che la qualificazione delle stazioni appaltanti sarebbe avvenuta in modo graduale.

  • La qualificazione delle stazioni appaltanti

La qualificazione delle stazioni appaltanti è una novità introdotta dal nuovo Codice degli appalti, d.lgs. 36/2023, a far data dal 1° luglio 2023, ed è obbligatoria per le stazioni appaltanti che intendono bandire gare di lavori di importo superiore a 500mila euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (art. 62, comma 1, d.lgs. n. 36/2023).

La qualificazione è attribuita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) sulla base di un sistema di requisiti generali e specifici di cui all’allegato II.4, che può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

L’allegato II.4 sarà inoltre abrogato da un regolamento adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l’ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice.

I requisiti generali riguardano la capacità organizzativa, la capacità finanziaria e la capacità tecnico-professionale della stazione appaltante. I requisiti specifici variano a seconda della tipologia di appalto da bandire.

  • I numeri parziali della qualificazione

A favore dell’applicazione della norma, è stato reso disponibile dal primo giugno sul sito di Anac il servizio qualificazione delle stazioni appaltanti che consente l’invio della domanda di iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate nonché uno schema di domande e risposte e un manuale utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione.

Nei primi quattro mesi di vita dell’elenco (dati aggiornati al 6 novembre 2023), si legge nel report, hanno fatto uso di tale servizio 5.832 stazioni appaltanti/centrali di committenza registrate in AUSA.

Di queste ultime amministrazioni, 4.237 hanno completato l’iter di compilazione dell’istanza provvedendo all’invio del modulo di domanda, solo 3.370 hanno conseguito la qualificazione. Più nel dettaglio, nel report si specifica che 400 amministrazioni hanno dichiarato di non rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della norma e 464 di quelle che hanno completato l’iter non hanno raggiunto un punteggio sufficiente per qualificarsi.

Questo significa che più di una su dieci non è riuscita a qualificarsi.

  • La disciplina dell’ANAC

Il Comunicato del Presidente dell’Anac del 17 maggio 2023 ha fornito alcune novità in merito al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, previsto agli articoli 62 e 63 del Codice appalti nonché all’allegato II.4 dello stesso Codice.

Con il Comunicato, è stata anzitutto anticipata la data di presentazione della domanda di qualificazione al 1° giugno 2023, con decorrenza degli effetti dall’1° luglio 2023. Questa scelta è stata effettuata per consentire alle stazioni appaltanti di presentare la domanda con maggiore tranquillità e per evitare disservizi legati al blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.

In secondo luogo, il Comunicato ha chiarito che l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate sarà aggiornato trimestralmente. Questa scelta è stata effettuata per consentire un adeguamento costante della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto.

Infine, il Comunicato ha precisato che i soggetti che non ricadono nell’ambito soggettivo della qualificazione dovranno dichiararlo accedendo al servizio “on line” per la presentazione della domanda di qualificazione. Si tratta in particolare di:

  • imprese pubbliche e soggetti titolari di diritto esclusivi e/o speciali operanti nei settori di cui agli articoli 141 e ss. del d.lgs. 36/2023 (v. art. o 62, co. 17 del Codice);
  • soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso (v. art. 13, co. 7, e all. I.12 nonché art. 2, co. 2 dell’all. II.4 del d.lgs. 36/2023);
  • Commissari straordinari, per l’attuazione degli interventi cui sono preposti.

A questi soggetti non sarà conseguentemente applicato il blocco del rilascio del CIG.

Rimangono altresì esentate dall’obbligo di qualificazione, le Stazioni appaltanti che effettuano ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (art. 62, co. 2).

  • La digitalizzazione degli appalti

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è una novità introdotta dal nuovo Codice degli appalti che mira a garantire l’efficienza e la trasparenza degli appalti pubblici, ma non è l’unica perché lo stesso prevede la completa digitalizzazione dell’ecosistema dei contratti pubblici.

A tale proposito, è opportuno evidenziare che dal 1° gennaio 2024 sarà inoltre necessaria per utilizzare a pieno regime l’e-procurement, il nuovo sistema di appalti totalmente in digitale.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941