APPALTI PUBBLICI IN DIGITALE DAL 1° GENNAIO 2024 – LE INDICAZIONI ANAC-MIT NELLA DELIBERA 582 DEL 13 DICEMBRE 2023
Ance Brescia comunica che con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, l’ANAC ha adottato un comunicato, d’intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, relativo all’avvio del processo di digitalizzazione degli appalti pubblici.
Di seguito, l’analisi del Comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.
Il comunicato individua le attività necessarie per operare in modalità digitale e chiarire gli aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi, in linea con le norme del decreto legislativo 36/2023, Codice appalti.
L’entrata in vigore del comunicato è fissata per il 1° gennaio 2024. Eventuali modifiche alle modalità descritte saranno comunicate con adeguato anticipo mediante provvedimenti successivi.
- Termini di avvio della digitalizzazione degli appalti
Il comunicato ricorda, anzitutto, che dal 1° gennaio 2024 diventerà pienamente efficace la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, come definita nel nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023) e con essa cessano i regimi transitori attualmente previsti, inclusi quelli relativi alla pubblicità legale, alle attività nel ciclo di vita dei contratti pubblici nell’ecosistema di approvvigionamento digitale e all’utilizzo di piattaforme non certificate. Le stesse novità interesseranno le procedure di affidamento incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024 prevista la completa attivazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), che renderà disponibili, tramite interoperabilità attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), i servizi e le informazioni necessari per tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Ciò include il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.
A fronte di tali modifiche, il 31 dicembre 2023, saranno apportate modifiche alle condizioni di utilizzo del sistema Simog, che porteranno – tra le diverse novità – alla dismissione del servizio SmartCIG.
Un’altra novità è rappresentata dall’attivazione della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) da parte di ANAC, che sempre a partire dal 1° gennaio 2024 interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti per gestire tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, compreso il rilascio del Codice Identificativo Gara (CIG) e l’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Ne consegue che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti saranno tenuti a cambiare le modalità delle procedure di gara, in primo luogo, imponendo l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili.
- Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate
A decorrere dal 1° gennaio 2024, tutte le stazioni appaltanti dovranno utilizzare, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (v. articoli 25 e 26 del Codice e le Regole tecniche stabilite da AGID, provv. n. 137/2023, e lo Schema operativo, da questi pubblicato il 25/09/2023).
Le amministrazioni, come riportato nel comunicato, hanno l’obbligo di verificare che le piattaforme di approvvigionamento digitale in uso abbiano completato con successo il processo di certificazione. Nel caso in cui le amministrazioni non dispongano di piattaforme digitali certificate, possono fare ricorso a piattaforme certificate messe a disposizione da altre amministrazioni, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Regioni o Province Autonome, previa intesa tra le amministrazioni coinvolte. Queste piattaforme alternative devono essere iscritte nell’Elenco gestito da ANAC a partire dal 18 dicembre 2023 (v. articolo 26, comma 3, del Codice).
Come specificato nel comunicato, attraverso l’utilizzo di tali piattaforme, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono interagire con la BDNCP (v. articolo 25 del Codice). È richiesta la registrazione presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC per il Responsabile Unico di Progetto e gli eventuali Responsabili del Procedimento. Gli eventuali ulteriori operatori amministrativi delegati, designati da questi ultimi, possono operare esclusivamente sulle piattaforme, senza la possibilità di interoperare con i servizi della BDNCP.
A tale proposito, si sottolinea nel comunicato, le piattaforme non devono alterare la parità di accesso, né distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto dell’appalto. Pertanto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire la partecipazione alle gare anche in caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, con la possibilità di sospendere i termini per la ricezione delle offerte per ripristinare il normale funzionamento e prorogare i termini in proporzione alla gravità del malfunzionamento.
Focus
In merito alla digitalizzazione degli appalti, si ricorda che l’obbligo di utilizzo delle piattaforme certificate è obbligatorio indipendentemente dalla qualificazione della Stazione appaltante (di cui agli artt. 62 e 63 del codice appalti). Tuttavia, sussiste una sostanziale differenza perché:
- nel caso la SA non sia qualificata, l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione è consentito in via ordinaria fino alla soglia di € 500.000; tale soglia è elevata a 1 milione di euro (non compreso) per gli affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria, qualora vengano utilizzate le piattaforme messe a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (articolo 62, commi 1 e 6, lett. c del Codice);
- nel caso la SA sia qualificata, anche con “riserva”, fermo restando l’utilizzo delle piattaforme certificate, l’utilizzo autonomo è consentito sino alla soglia di qualificazione (art. 62, comma 5, lett. e del Codice).
Riguardo a queste ultime, occorre evidenziare altresì che la qualificazione “con riserva” relativo agli affidamenti “ordinari” di cui all’articolo 2, comma 3 dell’Allegato II.4 del nuovo Codice, (quindi non PNRR e assimilati) ha durata non superiore al 30 giugno 2024, e che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti interessate devono presentare domanda per l’iscrizione “a regime” negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
Inoltre, si segnala che, come specificato dal MIT nella Circolare del 13 luglio 2023, resta confermato che, fino al 31 dicembre 2023, le regole sulla qualificazione non si applicheranno agli appalti PNRR e assimilati ad essi affidati, pertanto le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, saranno tenuti ad attivarsi tempestivamente per conseguire l’iscrizione “a regime” negli elenchi suddetti, anche se rientrano nell’elenco dei soggetti qualificati con riserva (v. news ANCE dell’11 dicembre 2023 e 22 settembre 2023)
Da lunedì 18 dicembre 2023, sul portale dei dati aperti Anac è stata attivata la sezione Registro Piattaforme Certificate (RPC), che – purtroppo, e senza una legenda esplicativa – raccoglie le informazioni sulle Piattaforme che hanno già ottenuto la “Dichiarazione di conformità di piattaforma” ossia la certificazione dei componenti, dei soggetti titolari, pubblici e privati, dei gestori delle stesse, in base al nuovo Codice degli Appalti, elencando anche Lista componenti per piattaforma (v. news ANCE del 19 dicembre 2023, del 20 dicembre 2023 e per gli appalti sotto 5.000 euro del 15 dicembre 2023).
Al 21 dicembre 2023, le dieci piattaforme certificate nel suddetto registro alla voce “Sezione dei Prodotti certificati” sono:
- Acquisti Telematici, gestore DigitalPA s.r.l.;
- Net4market, gestore Net4market – CSAmed S.r.l. (riportata due volte nell’elenco);
- PLEIADE, gestore Accenture financial advanced solutions & technology S.R.L.;
- GGAP, gestore BEELIVEIT SRL;
- A&C – Esecuzione, gestore Maggioli S.p.A.;
- PAD-SA (Piattaforma di Approvvigionamento Digitale per Stazione Appaltante), gestore CONSIP S.P.A a socio unico;
- Piattaforma eProcurement www.acquistinretepa.it, gestore CONSIP S.p.A a socio unico;
- START, gestore REGIONE TOSCANA;
- Traspare, gestore L&G Solution s.r.l.;
- JAGGAER Advantage, gestore BravoSolution S.p.A.;
Per certificare le piattaforme di approvvigionamento digitale è possibile seguire le istruzioni disponibili sul sito di Agid.
Per quanto riguarda la Piattaforma di Consip, si ricorda che dal 1° gennaio 2024 verrà richiederà un’autenticazione di tipo LoA3 per il Portale Acquisti in rete. Ciò implica l’uso di SPID di livello 2, CIE 2 e, per gli utenti provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione Europea, sarà necessario utilizzare la propria identità digitale nazionale riconosciuta secondo gli standard eIDAS (v. news ANCE del 21 novembre 2023).
- Trasmissione della Programmazione
Nel comunicato viene ricordato che, ai fini di trasparenza, dal 1° gennaio 2024, i programmi triennali dei lavori pubblici e delle forniture saranno pubblicati sulla BDNCP attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture (v. artt. 28, comma 4, 37 e 223, comma 10 del Codice). La piattaforma SCP, conforme alla disciplina di cui all’articolo 26 del Codice, rimarrà attiva e consentirà alle stazioni appaltanti di trasmettere direttamente i programmi redatti nelle piattaforme utilizzate dalle amministrazioni.
Il Ministero fornirà supporto alle stazioni appaltanti per l’utilizzo dell’applicativo e l’accesso alle piattaforme regionali. Per le modalità di accesso delle amministrazioni alla piattaforma, è possibile consultare la pagina web dedicata.
- Acquisizione del CIG
Dal 1° gennaio 2024, la richiesta di Codice Identificativo Gara (CIG), come riportato nel comunicato congiunto, per le procedure disciplinate il d.lgs. n. 36/2023 avviene tramite piattaforme di approvvigionamento digitale (certificate), mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
Il sistema Simog, fino a nuova comunicazione, consentirà comunque l’acquisizione del CIG solo per procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023. Successivamente a tale data i CIG saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.
- Utilizzo dell’interfaccia web della PCP (Piattaforma dei Contratti Pubblici)
Fino al 30 giugno 2024, le stazioni appaltanti possono utilizzare l’interfaccia web della PCP per acquisire il CIG anche per adempiere agli obblighi di comunicazione con la BDNCP, alla Tracciabilità Finanziaria, per le situazioni contemplate dalla delibera 214/2022 e, relativamente a procedure pubblicate prima del 31/12/2023, per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni o per la ripetizione di lavori o servizi analoghi.
- Verifica dei requisiti degli operatori economici
A partire dal 1° gennaio 2024, la verifica dei requisiti degli operatori economici, sia per le procedure soggette al d.lgs. n. 50/2016 che per quelle soggette al d.lgs. n. 36/2023, avviene attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
Tuttavia, ci sono differenze significative tra i casi di CIG acquisito mediante Simog e quelli acquisiti tramite PCP.
In caso di CIG, acquisito mediante Simog, e utilizzo in gara dell’interfaccia utente per l’accesso al FVOE 1.0, la verifica dei requisiti è subordinata alla produzione del PassOE da parte del concorrente.
Diversamente, in caso di acquisto del CIG mediante PCP e utilizzo del FVOE 2.0, la verifica è subordinata ai meccanismi di autorizzazione previsti dall’articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023, ossia tramite accesso al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico dei soggetti abilitati dalla stazione appaltante (comunicati dal RUP tramite la piattaforma telematica) e autorizzati dello stesso concorrente.
In questo secondo caso, non è quindi più previsto il Pass OE.
- Trasmissione dei dati aggiudicazione ed esecuzione
Anche per tali adempimenti, la trasmissione dei dati relativi varia anch’essa a seconda della piattaforma utilizzata per l’acquisizione del CIG. Per quelli ex Simog, si fa uso dell’Interfaccia utente di Simog, mentre per quelli ex PCP, la trasmissione avviene tramite piattaforme certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND (per le procedure di somma urgenza e protezione civile, v. Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023). Le successive eventuali modifiche ai contratti e varianti in corso d’opera, seguono lo stesso principio.
La documentazione relativa alle varianti è resa disponibile dalla stazione appaltate per l’Autorità tramite un link ipertestuale.
- Pubblicazione dati ai fini di trasparenza
A partire dal 1° gennaio 2024, le disposizioni normative per la trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione delle procedure di appalto pubblico subiranno significative modifiche (v. Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e relativo allegato).
In base al decreto legislativo n. 33/2013, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente i dati delle procedure attraverso il sistema SIMOG. I termini precedentemente stabiliti (30 giorni per l’aggiudicazione, 60 giorni per l’esecuzione) non sono più in vigore. Il link fornito dall’Agenzia Nazionale per la lotta alla Corruzione (ANAC) sul portale dati aperti deve essere pubblicato nella sezione dedicata del sito web della stazione appaltante, denominata “Amministrazione Trasparente” (AT), per ogni procedura associata a un Codice Identificativo Gara (CIG).
La trasmissione tramite SIMOG esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente. I dati), non pubblicati entro il 31 dicembre 2023, che non vengono raccolti da Simog (v. tabella 3 del comunicato in esame) sono quelli che riguardano gli appalti i cui CIG sono stati acquisiti tramite SIMOG e non richiedono l’invio di ulteriori dati o documenti dopo il 1° gennaio 2024 oppure gli affidamenti in house. Inoltre, sono esentati in circostanze particolari gli SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023.
Per le procedure avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro tale data è necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” gli atti e i documenti identificati dall’allegato I alla delibera ANAC n. 264/. Nel caso in cui questi documenti siano già disponibili sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (v. art. 3 e 8, comma 3, del dlgs. n. 33/2013), è sufficiente indicare il link nella suddetta sezione.
- Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale
Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità legale riguardano tutte le procedure indette a partire dal 01/01/2024 e sono contenute nella delibera ANAC n. 263 del 20/6/2023, e del relativo Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione, ossia in osservanza delle disposizioni secondo cui le stazioni appaltanti devono trasmettere alla BDNCP gli atti conformi ai modelli UE, che verranno pubblicati sia a livello europeo tramite il TED, ossia la versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sia a livello nazionale sulla piattaforma della BDNCP. La stessa delibera prevede che, per quanto riguarda la pubblicità per affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la BDNCP pubblica estratti dei bandi e degli avvisi a livello nazionale, con le stazioni appaltanti che trasmettono gli atti secondo le modalità stabilite. La pubblicazione avviene entro il primo giorno feriale successivo alla presa in carico, esclusi i giorni festivi. In ogni caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso collegamento ipertestuale.
In via transitoria, per gli avvisi e le modifiche di contratto relativi alle procedure indette fino al 31/12/2023, le stazioni appaltanti pubblicano autonomamente su Tenders Electronic Daily (TED), dedicato agli appalti pubblici europei, i provvedimenti di rettifica dei bandi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e gli avvisi delle modifiche del contratto di cui all’articolo 120, comma 14, del Codice.
L’ANAC pubblica attraverso la BDNCP pubblica i dati relativi all’aggiudicazione e alle modifiche del contratto, comunicati tramite Simog. È onere delle stazioni appaltanti la verifica della tempestività, completezza e correttezza delle informazioni pubblicate.
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