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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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11.12.2023 - tributi

BONUS EDILIZI – ACQUISTO DI CREDITI FISCALI – TASSAZIONE

Se uno studio professionale, al di fuori di una specifica prestazione ai propri clienti, acquista crediti d’imposta derivanti da bonus fiscali in edilizia ad un prezzo inferiore al loro valore nominale, la differenza non genera reddito imponibile, perché l’operazione non rientra in nessuna delle categorie di reddito tassabili ai fini IRPEF.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.472 del 30 novembre 2023, in merito al trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, del differenziale positivo che si produce a seguito dell’acquisto, ad un prezzo inferiore al suo valore nominale, di un credito d’imposta relativo a spese 2022, agevolabili con il Superbonus (cfr. art.119 del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020).

In sostanza, lo studio professionale, cessionario del credito, chiede di sapere se l’importo corrispondente alla differenza fra il suo valore nominale ed il costo sostenuto per l’acquisto dello stesso costituisca un “provento” tassabile ai fini IRPEF.

Nel caso esaminato, il credito d’imposta in capo all’associazione professionale non deriva da prestazioni da questa rese ai propri clienti, ma è stato acquistato da un beneficiario del Superbonus, che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito, come specifica modalità alternativa di fruizione del bonus, rispetto alla detrazione in dichiarazione dei redditi (cfr. art.121 del D.L. 34/2020).

Lo studio associato utilizzerà, poi, il credito in compensazione in 4 quote annuali.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.472/2023, ricorda innanzitutto che, ai fini delle imposte dirette, le associazioni professionali sono assimilate alle società semplici e non possono svolgere attività d’impresa.

Di conseguenza, il reddito da queste prodotto è imponibile ai fini IRPEF, ed imputato per trasparenza a ciascun associato, secondo le specifiche categorie stabilite dalla relativa disciplina (cfr. artt.5, co.3 , e 6 del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, nel caso di specie, l’importo che lo studio professionale “risparmia” in relazione all’acquisto del credito fiscale da Superbonus ad un corrispettivo inferiore al suo valore nominale non è riconducibile a nessuna delle categorie di reddito riferibili in astratto a tale operazione (redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi), e per tale ragione non deve essere tassato ai fini IRPEF.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che questa soluzione non può valere nella diversa ipotesi in cui il professionista abbia acquisito il credito d’imposta a seguito di una specifica prestazione professionale (ad es. per aver fornito le attestazioni necessarie a usufruire del Superbonus) sulla quale è stato praticato lo sconto in fattura.

In tal caso, chiarisce la Risposta n. 472/2023, l’intero importo del credito, ottenuto a fronte dello sconto praticato al cliente, costituisce un “provento percepito nell’esercizio dell’attività professionale”, da assoggettare ad IRPEF (ai sensi dell’art.54 del TUIR – cfr. anche la C.M. 23/E/2022).


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