Print Friendly, PDF & Email
Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
23.06.2023 - lavori pubblici

CARO MATERIALI E RISORSE INTERNE UTILIZZABILI PER LA REVISIONE PREZZI – DAL MIT NUOVE INDICAZIONI SUL DL AIUTI

Ance Brescia informa che, con parere n. 1921 del 20 aprile 2023, il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito nuovi chiarimenti in relazione all’art. 26, comma 1 del decreto legge “aiuti” n. 50/2022, nella parte in cui prevede che, ai fini della revisione prezzi, le stazioni appaltanti fanno ricorso, in prima battuta, a risorse interne e, solo qualora queste ultime non siano sufficienti, accedono al Fondo ministeriale.

In particolare, è stato richiesto al MIT se la previsione di cui all’art. 26 citato, secondo la quale possono essere utilizzate per l’adeguamento dei prezzi, oltre alle risorse disponibili nel quadro economico alla voce imprevisti e quelle derivanti dai ribassi d’asta, anche “le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento”, possa essere intesa nel senso che, in caso di insufficienza delle prime, è facoltà dell’amministrazione “stanziare annualmente, con ulteriori risorse di spesa per investimenti disponibili nel proprio bilancio, somme destinate all’adeguamento prezzi dei singoli interventi” (ad esempio, risorse derivanti da avanzo).

Il MIT ha ritenuto corretta tale interpretazione della norma, riconoscendo alle stazioni appaltanti la suddetta facoltà, alternativamente alla richiesta di accesso al Fondo.

Si tratta quindi di un’indicazione positiva, che consentirà di accedere più agevolmente alle risorse interne della stazione appaltante per la copertura della spesa derivante dal compenso revisionale.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti

ALLEGATO: Parere MIT n. 1921 del 2023


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941